CASS
Sentenza 4 marzo 2010
Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
In tema di imputabilità del minore degli anni diciotto, l'incapacità di intendere e di volere di cui all'art. 98 cod. pen., derivante da immaturità, ha carattere relativo nel senso che richiede un'indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali, relativi all'età evolutiva, con stretto riferimento al reato commesso. In tal caso, il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal suo comportamento processuale.
Commentari • 2
- 1. Sull’imputabilità del minoreAccesso limitatoDomenico Prosciutto · https://www.altalex.com/ · 8 marzo 2011
- 2. Minori, responsabilità penale, genitori separati, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2010, n. 18084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18084 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
O S C U RA TA 4/10 M In caso di diffusione del presente provvedimento REPUBBLICA ITALIANA omettere le generalità e IN NOME DEL POPOLO ITALIANO gli altri dati identificativi, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto: Quinta Sezione penale
✓ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte Udienza in Camera di Consiglio del 4 marzo 2010 Imposto dalla legge composta dagli Ill.mi Signori:
Dr. Mario Rotella, Presidente
Dr. Antonio Bevere, Consigliere
Dr. Paolo Oldi, Consigliere N. Registro Generale n. 2331/10 sent 295 Dr. Vito Scalera, Consigliere Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere
P.M.G. ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da C.S. nato il (omissis)nell'interesse del Minore avverso la Sentenza della Corte d'Appello Sez. Minorenni di Torino del 3.3.2009
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Giovanni Salvi) che ha chiesto rigettarsi il ricorso UDITO 1 D.J.: Am. Alviona florions Joffredo 12
In fatto
Il GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Torino ha prosciolto il 3.3.2009 C.S. dal reato di percosse e lesioni personali (frattura del polso, malattia giudicata guaribile in 40 gg.), cagionate nel contesto di una competizione sportiva, ad perché ha ritenuto l'imputato non penalmente perseguibile perP.A. difetto di imputabilità, trattandosi di persona minore degli anni 18. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torno ricorre alla Corte dolendosi del giudizio meramente probabilistico espresso al GUP. senza avere disposto ulteriori opportune indagini che avvalorassero l'assunto di incapacità mentale.
In diritto.
Il ricorso è infondato.
L'art. 98 c.p. ha per oggetto una situazione di immaturità connotata da carattere relativo, che postula indagine fondata sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche sociali e culturali, relativi all'età evolutiva, con stretto riferimento al reato commesso.
In questo senso le censure sulla pretesa contraddittorietà del richiamo alla carenza di altre pendenze, alle difficoltà scolastiche, al giudizio di scarsa maturità espresso dal padre non sono pertinenti, bensì convergono a tratteggiare il quadro psicologico e psichico richiesto dalla fattispecie.
Né - proprio per la speciale situazione a cui allude la norma - il giudice è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal di lui comportamento O S C U R A T A
processuale (l'imputato si è reso pienamente confesso, pur a fronte di una prova non decisiva), rapportati al fatto contestato, che si inquadrava in un contesto agonistico (una partita di pallone), non già di programmata violenza e con esiti di offesa penale allarmanti, fatti commessi da persona che aveva poco più di 15 anni.
Infine, meramente formalistica è la censura sul giudizio reso dalla pronuncia impugnata in termini probabilistici sul grado di immaturità. Invero, il caso in esame richiede una deduzione logica da un fatto ignoto, attingendo ad un'area non suscettibile di evidenza naturalistica, al caso concreto. Pertanto, è naturale che gli elementi attestativi del quadro di immaturità dell'imputato - compiutamente evidenziati secondo l'istanza sottesa alla norma e compitamente valutati - non siano in grado di fornire dimostrazione in termini di assoluta certezza il quadro di imputabilità.
Incertezza che, al contempo non urta con il sistema processuale,poiché la certezza della prova è imposta oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna dell'imputato.
La Corte, dunque, rigetta il ricorso, instando presso la Cancelleria per 1""'oscuramento" del dato, trattandosi di imputato minorenne all'epoca del fatto.
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010
Il Presidente Man's Rottela Il cons, estensore
Depositata in Cancelleria
Roma, l .
1.2 MAG. 2010
CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
ES
d.lgs. 196/03 in quanto: Quinta Sezione penale
✓ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte Udienza in Camera di Consiglio del 4 marzo 2010 Imposto dalla legge composta dagli Ill.mi Signori:
Dr. Mario Rotella, Presidente
Dr. Antonio Bevere, Consigliere
Dr. Paolo Oldi, Consigliere N. Registro Generale n. 2331/10 sent 295 Dr. Vito Scalera, Consigliere Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere
P.M.G. ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da C.S. nato il (omissis)nell'interesse del Minore avverso la Sentenza della Corte d'Appello Sez. Minorenni di Torino del 3.3.2009
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Giovanni Salvi) che ha chiesto rigettarsi il ricorso UDITO 1 D.J.: Am. Alviona florions Joffredo 12
In fatto
Il GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Torino ha prosciolto il 3.3.2009 C.S. dal reato di percosse e lesioni personali (frattura del polso, malattia giudicata guaribile in 40 gg.), cagionate nel contesto di una competizione sportiva, ad perché ha ritenuto l'imputato non penalmente perseguibile perP.A. difetto di imputabilità, trattandosi di persona minore degli anni 18. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torno ricorre alla Corte dolendosi del giudizio meramente probabilistico espresso al GUP. senza avere disposto ulteriori opportune indagini che avvalorassero l'assunto di incapacità mentale.
In diritto.
Il ricorso è infondato.
L'art. 98 c.p. ha per oggetto una situazione di immaturità connotata da carattere relativo, che postula indagine fondata sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche sociali e culturali, relativi all'età evolutiva, con stretto riferimento al reato commesso.
In questo senso le censure sulla pretesa contraddittorietà del richiamo alla carenza di altre pendenze, alle difficoltà scolastiche, al giudizio di scarsa maturità espresso dal padre non sono pertinenti, bensì convergono a tratteggiare il quadro psicologico e psichico richiesto dalla fattispecie.
Né - proprio per la speciale situazione a cui allude la norma - il giudice è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal di lui comportamento O S C U R A T A
processuale (l'imputato si è reso pienamente confesso, pur a fronte di una prova non decisiva), rapportati al fatto contestato, che si inquadrava in un contesto agonistico (una partita di pallone), non già di programmata violenza e con esiti di offesa penale allarmanti, fatti commessi da persona che aveva poco più di 15 anni.
Infine, meramente formalistica è la censura sul giudizio reso dalla pronuncia impugnata in termini probabilistici sul grado di immaturità. Invero, il caso in esame richiede una deduzione logica da un fatto ignoto, attingendo ad un'area non suscettibile di evidenza naturalistica, al caso concreto. Pertanto, è naturale che gli elementi attestativi del quadro di immaturità dell'imputato - compiutamente evidenziati secondo l'istanza sottesa alla norma e compitamente valutati - non siano in grado di fornire dimostrazione in termini di assoluta certezza il quadro di imputabilità.
Incertezza che, al contempo non urta con il sistema processuale,poiché la certezza della prova è imposta oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna dell'imputato.
La Corte, dunque, rigetta il ricorso, instando presso la Cancelleria per 1""'oscuramento" del dato, trattandosi di imputato minorenne all'epoca del fatto.
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010
Il Presidente Man's Rottela Il cons, estensore
Depositata in Cancelleria
Roma, l .
1.2 MAG. 2010
CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
ES