Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 15146
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Sentenza 13 marzo 2007

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Annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione una sentenza di condanna in appello che ne abbia riformato una di assoluzione di primo grado ai sensi dell'art. 10, comma quarto, della L. 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e proposto dal P.M. rituale ricorso per cassazione avverso la sentenza assolutoria a norma del comma precedente, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, comma secondo, della citata legge, disposta con sentenza 6 febbraio 2007 n. 26 della Corte costituzionale, determina anche l'illegittimità dello schema procedurale previsto dal citato comma quarto, che, quantunque non attinto direttamente da tale sentenza, ne subisce gli effetti, data la sua stretta connessione con la disposizione caducata. Ne consegue che, travolta la contestuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello del P.M., quest'ultimo va reintegrato nel diritto a veder celebrato quel grado di giudizio, sicché la Corte di cassazione, reinvestita della "regiudicanda", deve disporre la trasmissione degli atti al competente giudice di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 15146
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15146
    Data del deposito : 13 marzo 2007

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