Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
Annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione una sentenza di condanna in appello che ne abbia riformato una di assoluzione di primo grado ai sensi dell'art. 10, comma quarto, della L. 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e proposto dal P.M. rituale ricorso per cassazione avverso la sentenza assolutoria a norma del comma precedente, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, comma secondo, della citata legge, disposta con sentenza 6 febbraio 2007 n. 26 della Corte costituzionale, determina anche l'illegittimità dello schema procedurale previsto dal citato comma quarto, che, quantunque non attinto direttamente da tale sentenza, ne subisce gli effetti, data la sua stretta connessione con la disposizione caducata. Ne consegue che, travolta la contestuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello del P.M., quest'ultimo va reintegrato nel diritto a veder celebrato quel grado di giudizio, sicché la Corte di cassazione, reinvestita della "regiudicanda", deve disporre la trasmissione degli atti al competente giudice di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 15146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15146 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 13/03/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 637
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 030472/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE ASSISE DI CATANIA;
nei confronti di:
1) VI UC N. IL 12/06/1943;
avverso SENTENZA del 18/07/2003 CORTE ASSISE DI CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRAO G. che ha concluso per la qualificazione del ricorso come appello;
udito il difensore avv. GAITO A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di assise di Catania assolveva LE IA dai reati di omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da sparo;
lo dichiarava colpevole di minaccia grave.
Sul gravame del P.M., la Corte di assise di appello affermava la responsabilità dell'imputato ai sensi degli artt. 575 e 116 c.p.. La Corte di Cassazione, alla stregua del dettato della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, n. 1, annullava senza rinvio, dichiarava inammissibile l'appello del P.M. e disponeva la notifica a questi di tale provvedimento, ai fini della proposizione del ricorso avverso la sentenza di primo grado.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ricorreva, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. È pervenuta memoria difensiva, con la quale si approfondisce la problematica degli effetti della sentenza n. 26/07 Corte Cost.le sui processi pendenti in Cassazione.
È noto che con tale pronuncia la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il Pubblico Ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva.
Con la cennata sentenza è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal Pubblico Ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge e dichiarato inammissibile. La Corte non ha ritenuto di dover estendere (L. n. 87 del 1953, art.27, u.p.) la declaratoria di incostituzionalità alle disposizioni di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, ma è ragionevole desumere che esse siano attinte dal negativo scrutinio di costituzionalità, poiché il loro ambito di operatività è connesso strettamente al paradigma di inammissibilità dell'appello del P.M. previsto dal comma 2, al quale esse fanno espresso rinvio. Ed è stato osservato che la caducazione del comma 3 (nella parte riguardante la pubblica accusa) è assorbita nella dichiarata illegittimità dell'art. 10, comma 2, trattandosi di mera enunciazione attuativa della regola procedurale ivi fissata (v. sez. 6^, 16.2.07, n. 277, Berlusconi). Orbene, nel caso di specie l'individuazione degli effetti della sent. N. 26/07 Corte Cost.le prende le mosse dalla considerazione della sentenza n. 656/06 in data 17.5.06, con la quale la 1^ sezione di questa Corte ha annullato su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza senza rinvio la sentenza impugnata, resa dalla Corte di Assise di appello di Catania, e dichiarato l'inammissibilità dell'originario appello del P.M..
L'estensione dell'efficacia retroattiva della sent. n. 26/07 ai ricorsi proposti dal P.M. n virtù del meccanismo restitutorio di cui all'art. 10, comma 4 deve misurarsi con l'annullamento della sentenza di condanna in appello, che sembrerebbe avere effetti preclusivi endoprocessuali ai fini della reviviscenza dell'originario atto di appello e della conseguente restituzione degli atti al giudice di appello.
In questa prospettiva, è stato osservato che la S.C. dovrebbe trattenere e decidere il ricorso del P.M. secondo lo schema normativo dell'art. 569 c.p.p., avendo riguardo ai motivi formulati. Con la conseguenza che, ove siano dedotti unicamente vizi di violazione di legge apprezzabili dal giudice di legittimità, la S.C. provvede alla decisione;
over, per contro, siano dedotti (anche) vizi attinenti al difetto di motivazione o alla mancata assunzione di una prova decisiva, il ricorso va convertito in appello ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 3. Ma sembra preferibile un'altra soluzione, che conferisce immediata e diretta valenza alla sentenza n. 26/07 Corte Cost.le, incidendo sul meccanismo restitutorio di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, coinvolto dalla dichiarata illegittimità dell'art. 10, comma 2,
L. cit..
La sentenza 17.5.06 n. 656 della 1^ sezione di questa Corte è di annullamento per vizi di motivazione e, dunque, con rinvio. Solo l'intento legislativo di attivare il meccanismo ex art. 10, comma 2, richiamato espressamente dal comma 4 di tale norma, anche nel caso di annullamento, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che avesse riformato una sentenza assolutoria, imponeva che l'annullamento fosse pronunciato congiuntamente all'inammissibilità dell'appello del P.M., affinché tale organo sperimentasse il ricorso per Cassazione. Siffatto meccanismo consentiva, dunque, di "recidere" il grado di appello.
Ma una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma transitoria che sancisce l'inammissibilità dell'appello del P.M. contro una sentenza di proscioglimento (L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2), ne consegue pure la illegittimità dello schema procedurale contemplato dall'art. 10 cit. comma 4.
Donde l'ulteriore conseguenza della reviviscenza dello "iussum" contenuto nella pronuncia rescindente di questa Corte in data 17.5.06 che impone oggi la trasmissione degli atti al giudice di appello, per effetto della sentenza n. 26/07 Corte Cost.le. Il meccanismo restitutorio di cui alla L. cit. art. 10, comma 4, non ha prodotto effetti preclusivi, in quanto basato sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., che resta caducata dalla dichiarata illegittimità costituzionale. Conclusivamente, pertanto, va disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Catania, perché decida sull'originario appello del P.M., nei limiti indicati dalla sentenza di annullamento di questa Corte di Cassazione in data 17.5.06 (v. in tal senso anche sez. 6^, 13.2.07, Voltarella).
P.Q.M.
Dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania, perché decida sull'originario appello del P.M. nei limiti indicati dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione in data 17.5.06. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2007