Sentenza 8 luglio 2003
Massime • 1
Ai fini del ripristino della custodia cautelare nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza termini, quando è intervenuta nel frattempo sentenza di condanna, la valutazione sulla sussistenza del pericolo di fuga può ricollegarsi alla gravità della pena inflitta e a pregressi comportamenti quali la latitanza per sottrarsi all'esecuzione di un'ordinanza di ripristino della custodia cautelare adottata a suo carico in altro procedimento, trattandosi di valutazione tipicamente prognostica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2003, n. 36081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36081 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sossi Mario Presidente
1. Dott. Mocali Piero Consigliere
2. Dott. Granero Francantonio Consigliere
3. Dott. Siotto Maria Cristina Consigliere
4. Dott. Dubolino Pietro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De NI TO, n. il 13/9/1952;
avverso l'ordinanza del 28/1/2003 Trib. Libertà di Lecce;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Mocali Piero;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Palombarini che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. - accogliendo l'appello proposto dal P.M. avverso quella della corte d'assise di secondo grado, che il 20/12/2002 aveva negato l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti del De NI, già condannato all'ergastolo dalla corte d'assise di Brindisi il 18/3/2000 - per i delitti di plurimo omicidio, aggravato anche ai sensi dell'art. 7 D.L. n.152/1991, occultamento di cadavere, violazione della normativa sulle armi - applicava tale misura, per effetto dell'art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p. La corte d'assise d'appello aveva rigettato la richiesta del P.G. osservando che non poteva essere disposta ulteriore applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, una volta decorsi i termini di efficacia della misura già disposta successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, poiché ciò avrebbe comportato una sostanziale elusione della disciplina in materia di durata della custodia cautelare.
Osservava, invece, il Tribunale che tale norma prevede anzitutto l'inefficacia della custodia cautelare anteriormente applicata, per decorso del termine di fase, come accaduto nella specie;
essa ha carattere sanzionatorio, cosicché vi si può fare ricorso ogni qual volta ne ricorrano i presupposti, non contenendo alcun limite diverso dalla scadenza del termine massimo complessivo di custodia cautelare. E tale termine non era ancora decorso.
Sussistevano indubbiamente esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: il De NI era soggetto di grande pericolosità sociale, come dimostrava la gravissima condanna nel procedimento de quo e quella a diciassette anni di reclusione per tentato omicidio, associazione mafiosa ed altro in diverso procedimento;
in questo secondo, egli era stato a lungo latitante e quindi ricorrevano sia l'esigenza cautelare di socialprevenzione (in ordine alla gravità dei fatti e alla personalità del loro autore, circa il quale non era possibile formulare una prognosi positiva riguardo la reiterazione di analoghi delitti) sia quella del pericolo di fuga, aggravata dalla considerazione dell'inserimento del De NI in un sodalizio mafioso, nel cui ambito erano maturati i reati in esame. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il De NI, che denunciava violazione di legge. Una corretta lettura dell'art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p. evidenziava che nello stesso grado di giudizio l'emissione dell'ordinanza custodiale può avvenire una sola volta: o contestualmente alla sentenza, o successivamente. Era errata, dunque, la diversa affermazione del Tribunale.
Quanto alle esigenze cautelari, era ovvio che esse sussistessero già all'atto dell'iniziale applicazione di misura custodiale, nonché all'atto del ripristino dopo la sentenza di condanna in primo grado;
la custodia aveva perso poi efficacia per decorrenza del termine di fase, nonostante il permanere di tali esigenze. Cosicché il Tribunale avrebbe potuto ripristinare a sua volta la custodia carceraria solo in forza di una violazione delle prescrizioni di cui all'art. 307 comma 2 lett. a); situazione qui non verificatasi, perché nessuna prescrizione era stata a suo tempo imposta al De NI.
In ogni caso, la latitanza cui faceva riferimento il Tribunale riguardava il periodo antecedente la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, per decorrenza dei termini di fase;
perdita che non sarebbe stata dichiarata se la condotta di latitanza fosse stata considerata ostativa.
Il ricorso è infondato.
Nè la lettera ne' la "ratio" della normativa in questione, inducono a condividere la tesi (a suo tempo esposta dalla corte d'assise d'appello, che negò il ripristino della misura custodiale, ed ora riproposta dal ricorrente) che l'art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p. consenta tale ripristino per una sola volta, dopo la scadenza del termine di fase. Tace la lettera della legge, mentre il suo spirito va interpretato nel senso che, dopo una sentenza di condanna in primo o secondo grado, è sempre consentito il ripristino della misura, ove ricorra il pericolo di fuga.
Sgombrato, dunque, il campo dalle superflue considerazioni svolte dall'ordinanza impugnata, in punto di esigenza di socialprevenzione, che non attiene alle condizioni richieste dalla legge (esplicitamente, in tal senso, sez. I, 18/1/1999, Terminio) occorreva solo accertare se ricorresse tale pericolo (cfr. sez. V, 20/1/2000, Tuccio). Sul medesimo punto, la motivazione del tribunale appare corretta;
nella fattispecie, invero, non solo ricorreva il dato (rilevante, ma da solo non sufficiente: in tal senso Sez. Un.11/7/2001, Litteri) della gravissima entità della pena inflitta al
De NI, ma anche e soprattutto, la condotta di latitanza da costui tenuta, al fine di sottrarsi alla esecuzione di un'ordinanza di ripristino adottata nei suoi confronti in altro procedimento, dopo la sua scarcerazione per decorrenza dei termini connessi alla prima ordinanza di ripristino, nel presente processo. È vero che una isolata pronuncia di questa Corte (Sez. VI, 3/11/2000, Latella) afferma che, ai fini qui esaminati, non rilevano gli eventi verificatisi in diverso procedimento;
ma tale tesi non appare condivisibile, ove si dia il giusto peso pronostico ad una condotta così afferente al pericolo di fuga, coma la latitanza. Quest'ultimo evento assume rilievo decisivo, comportando la svalutazione della tesi difensiva, secondo la quale esigenze cautelari permanevano anche dopo la scadenza dei termini di custodia cautelare afferente alla fase dibattimentale;
qui si trattava di considerarne la gravità e l'efficacia in termini di prognosi di comportamento, a prescindere da qualunque richiamo (gratuitamente operato dal De NI) ad altre ipotesi contemplate dall'art. 308 c.p.p.. Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'8 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 SETTEMBRE 2003.