CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35828 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/02/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35828 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Catania ha respinto l'istanza di riesame proposta da KE EZ contro l'ordinanza emessa in data 24 gennaio 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha disposto, a suo carico, la misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di danneggiamento aggravato e detenzione di manufatto esplosivo, commessi nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2022, in concorso con altri due coimputati, per avere fatto esplodere un ordigno esplosivo davanti ad una pizzeria. Il Tribunale del riesame, respingendo tutte le obiezioni difensive, ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consistenti nelle riprese delle videocamere di un vicino supermercato, che consentivano il riconoscimento dei tre autori del fatto perché a volto scoperto, nonché gli specifici movimenti di ciascuno e la potenzialità offensiva dell'ordigno, come accertata dagli artificieri, che impediva la derubricazione del reato in quello di cui all'art. 678 cod.pen. Il Tribunale ha confermato anche la sussistenza delle esigenze cautelari, peraltro non contestate dall'imputato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione KE EZ, per mezzo del suo difensore avv. Giorgio D'Angelo, articolando un unico motivo con il quale sostiene la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. La ricostruzione dei fatti fornita dal Tribunale è errata, laddove colloca tutti e tre gli indagati sul luogo del fatto, in quanto solo il EC, esecutore materiale dell'esplosione, è stato ripreso dalle telecamere poste in tale luogo, mentre gli altri due indagati, il IO e il EZ, sono stati solo fotosegnalati in compagnia del EC a circa un chilometro di distanza da questo. L'ordinanza è contraddittoria, laddove il Tribunale ammette che, come sostenuto dal ricorrente, i fotogrammi non consentono una visione chiara e certa del EZ, ma poi afferma che anche questi deve ritenersi identificato con certezza perché riconosciuto dagli operatori di polizia. La motivazione è carente e illogica laddove afferma che il contenitore che il EZ consegna al EC è lo stesso usato per realizzare l'ordigno esplosivo e ritrovato sul marciapiede, in quanto le immagini sono molto sfocate e non consentono tale identificazione. Inoltre essa è illogica laddove afferma che il EC, ricevuto il contenitore, si è recato sul retro della pizzeria, in quanto la consegna è avvenuta, in realtà, in una strada distante da questa;
inoltre il 2 Tribunale non ha spiegato quale sarebbe stato il contributo causale del EZ, omettendo di spiegare perché il fatto di prelevare dal sottosella del motorino del IO una bottiglia e appoggiarla su una sedia sia indiziante di una sua comunanza di intenti con il EC o sia in nesso causale con la sua successiva condotta. La motivazione è carente e illogica anche in ordine alla omessa individuazione di un movente per l'azione criminosa, e in ordine alla richiesta di derubricazione del reato nella contravvenzione di cui all'art. 678 cod.pen., non potendosi classificare l'ordigno come un'arma da guerra solo perché ha distrutto la porta di ingresso del locale, potendo essersi trattato di una semplice "bomba ,- carta", con un modesto potenziale offensivo. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Esso descrive un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione del fatto adottata dal Tribunale del riesame, che sarebbe illogica e macroscopicamente errata in talune parti, nonché carente e contraddittoria carente in altre, ma finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari, che l'ordinanza riporta in modo non significativamente dissimile'da come descritti, più dettagliatamente, nell'ordinanza genetica. Di fatto, il ricorrente chiede in realtà a questa Corte di sovrapporre alla valutazione del Tribunale del riesame una propria, diversa valutazione dei singoli indizi. Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità, essendo stato ripetutamente confermato. Si veda, tra le molte pronunce, la 3 sentenza Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito». 1.2. Occorre anche avere riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). 2. Nel presente caso il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione esaustiva, adeguata e non illogica, in quanto ha valutato tutti gli indizi già descritti nell'ordinanza genetica, sia singolarmente sia nel loro complesso, e ha risposto in modo specifico e sufficiente a tutte le doglianze prospettate. 2.1. In particolare, l'ordinanza impugnata ha respinto motivatamente le obiezioni in merito alla identificazione del ricorrente, potendo questa, nella fase cautelare, essere fondata sul solo riconoscimento operato dagli inquirenti, giustificato dalla pregressa conoscenza dell'indagato. Ha respinto altresì le obiezioni circa l'identità del contenitore consegnato al EC e quello usato per cagionare lo scoppio e il danneggiamento, la rilevanza causale della presenza ed dell'intervento del EZ, l'irrilevanza, in questa fase, della individuazione di un movente estorsivo, ed ha ribadito la corretta qualificazione dei reati alla luce della relazione degli artificieri. La gravità degli indizi, peraltro, è ritenuta in base alla più dettagliata descrizione delle riprese delle telecamere contenuta nell'ordinanza genetica, quanto all'incontro del EZ con gli altri due complici e la continuità spazio-temporale tra la consegna al EC del contenitore e lo scoppio dell'ordigno, essendo la distanza tra il luogo dell'incontro tra i complici e il luogo dello scoppio indicata, dal G.i.p., in soli 400 metri. E' pertanto irrilevante, e non incidente sulla complessiva valutazione della gravità degli 4 indizi, l'errore del Tribunale del riesame in merito alla telecamera che ha ripreso l'incontro tra i tre complici, effettivamente diversa da quella situata nei pressi del luogo dello scoppio, trattandosi di una telecamera comunque posta a breve distanza da questo. 2.2. Il ricorrente censura l'ordinanza anche lamentando il mancato accertamento di alcuni fatti e del movente dell'azione delittuosa, ma omette di considerare che, in fase cautelare, la valutazione della gravità degli indizi è diretta solo a formulare un giudizio prognostico di alta probabilità di colpevolezza, diversamente dal giudizio di merito, in cui tale valutazione deve portare ad acquisire la certezza processuale della colpevolezza dell'imputato. Peraltro gli indagati, secondo quanto riportato nell'ordinanza, sono stati sottoposti ad interrogatorio di garanzia e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, omettendo quindi di fornire spiegazioni e versioni alternative circa la condotta tenuta, tali da imporre al Tribunale del riesame una più attenta valutazione della gravità indiziaria. Nell'ordinanza impugnata, peraltro, vengono brevemente valutate le versioni alternative, fornite presumibilmente dal difensore, ma vengono ritenute fantasiose e non plausibili. Il ricorso tende in realtà, come detto, a richiedere a questa Corte una inammissibile rivalutazione della rilevanza dei singoli indizi e della loro complessiva gravità, che sostituisca quella effettuata dal Tribunale del riesame. Le pronunce di questa Corte sono costanti nell'affermare che «al giudice di legittimità è preclusa ... la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, non massimata). Il provvedimento impugnato fornisce quindi, come già valutato, una motivazione adeguata e completa, avendo nuovamente esaminato i singoli indizi alla luce delle osservazioni "e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo raggiunto, all'esito di tale rivalutazione, una conclusione non manifestamente illogica quanto alla sussistenza di indizi gravi e convergenti circa il coinvolgimento del EZ nei delitti contestati. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della 5 Così deciso il 05 giugno 2023 Il Presidente Il Consigliere estensore causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35828 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Catania ha respinto l'istanza di riesame proposta da KE EZ contro l'ordinanza emessa in data 24 gennaio 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha disposto, a suo carico, la misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di danneggiamento aggravato e detenzione di manufatto esplosivo, commessi nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2022, in concorso con altri due coimputati, per avere fatto esplodere un ordigno esplosivo davanti ad una pizzeria. Il Tribunale del riesame, respingendo tutte le obiezioni difensive, ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consistenti nelle riprese delle videocamere di un vicino supermercato, che consentivano il riconoscimento dei tre autori del fatto perché a volto scoperto, nonché gli specifici movimenti di ciascuno e la potenzialità offensiva dell'ordigno, come accertata dagli artificieri, che impediva la derubricazione del reato in quello di cui all'art. 678 cod.pen. Il Tribunale ha confermato anche la sussistenza delle esigenze cautelari, peraltro non contestate dall'imputato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione KE EZ, per mezzo del suo difensore avv. Giorgio D'Angelo, articolando un unico motivo con il quale sostiene la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. La ricostruzione dei fatti fornita dal Tribunale è errata, laddove colloca tutti e tre gli indagati sul luogo del fatto, in quanto solo il EC, esecutore materiale dell'esplosione, è stato ripreso dalle telecamere poste in tale luogo, mentre gli altri due indagati, il IO e il EZ, sono stati solo fotosegnalati in compagnia del EC a circa un chilometro di distanza da questo. L'ordinanza è contraddittoria, laddove il Tribunale ammette che, come sostenuto dal ricorrente, i fotogrammi non consentono una visione chiara e certa del EZ, ma poi afferma che anche questi deve ritenersi identificato con certezza perché riconosciuto dagli operatori di polizia. La motivazione è carente e illogica laddove afferma che il contenitore che il EZ consegna al EC è lo stesso usato per realizzare l'ordigno esplosivo e ritrovato sul marciapiede, in quanto le immagini sono molto sfocate e non consentono tale identificazione. Inoltre essa è illogica laddove afferma che il EC, ricevuto il contenitore, si è recato sul retro della pizzeria, in quanto la consegna è avvenuta, in realtà, in una strada distante da questa;
inoltre il 2 Tribunale non ha spiegato quale sarebbe stato il contributo causale del EZ, omettendo di spiegare perché il fatto di prelevare dal sottosella del motorino del IO una bottiglia e appoggiarla su una sedia sia indiziante di una sua comunanza di intenti con il EC o sia in nesso causale con la sua successiva condotta. La motivazione è carente e illogica anche in ordine alla omessa individuazione di un movente per l'azione criminosa, e in ordine alla richiesta di derubricazione del reato nella contravvenzione di cui all'art. 678 cod.pen., non potendosi classificare l'ordigno come un'arma da guerra solo perché ha distrutto la porta di ingresso del locale, potendo essersi trattato di una semplice "bomba ,- carta", con un modesto potenziale offensivo. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Esso descrive un vizio motivazionale relativo alla ricostruzione del fatto adottata dal Tribunale del riesame, che sarebbe illogica e macroscopicamente errata in talune parti, nonché carente e contraddittoria carente in altre, ma finisce con il prospettare una censura riferita al criterio di valutazione degli elementi indiziari, che l'ordinanza riporta in modo non significativamente dissimile'da come descritti, più dettagliatamente, nell'ordinanza genetica. Di fatto, il ricorrente chiede in realtà a questa Corte di sovrapporre alla valutazione del Tribunale del riesame una propria, diversa valutazione dei singoli indizi. Deve ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità, essendo stato ripetutamente confermato. Si veda, tra le molte pronunce, la 3 sentenza Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito». 1.2. Occorre anche avere riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). 2. Nel presente caso il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione esaustiva, adeguata e non illogica, in quanto ha valutato tutti gli indizi già descritti nell'ordinanza genetica, sia singolarmente sia nel loro complesso, e ha risposto in modo specifico e sufficiente a tutte le doglianze prospettate. 2.1. In particolare, l'ordinanza impugnata ha respinto motivatamente le obiezioni in merito alla identificazione del ricorrente, potendo questa, nella fase cautelare, essere fondata sul solo riconoscimento operato dagli inquirenti, giustificato dalla pregressa conoscenza dell'indagato. Ha respinto altresì le obiezioni circa l'identità del contenitore consegnato al EC e quello usato per cagionare lo scoppio e il danneggiamento, la rilevanza causale della presenza ed dell'intervento del EZ, l'irrilevanza, in questa fase, della individuazione di un movente estorsivo, ed ha ribadito la corretta qualificazione dei reati alla luce della relazione degli artificieri. La gravità degli indizi, peraltro, è ritenuta in base alla più dettagliata descrizione delle riprese delle telecamere contenuta nell'ordinanza genetica, quanto all'incontro del EZ con gli altri due complici e la continuità spazio-temporale tra la consegna al EC del contenitore e lo scoppio dell'ordigno, essendo la distanza tra il luogo dell'incontro tra i complici e il luogo dello scoppio indicata, dal G.i.p., in soli 400 metri. E' pertanto irrilevante, e non incidente sulla complessiva valutazione della gravità degli 4 indizi, l'errore del Tribunale del riesame in merito alla telecamera che ha ripreso l'incontro tra i tre complici, effettivamente diversa da quella situata nei pressi del luogo dello scoppio, trattandosi di una telecamera comunque posta a breve distanza da questo. 2.2. Il ricorrente censura l'ordinanza anche lamentando il mancato accertamento di alcuni fatti e del movente dell'azione delittuosa, ma omette di considerare che, in fase cautelare, la valutazione della gravità degli indizi è diretta solo a formulare un giudizio prognostico di alta probabilità di colpevolezza, diversamente dal giudizio di merito, in cui tale valutazione deve portare ad acquisire la certezza processuale della colpevolezza dell'imputato. Peraltro gli indagati, secondo quanto riportato nell'ordinanza, sono stati sottoposti ad interrogatorio di garanzia e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, omettendo quindi di fornire spiegazioni e versioni alternative circa la condotta tenuta, tali da imporre al Tribunale del riesame una più attenta valutazione della gravità indiziaria. Nell'ordinanza impugnata, peraltro, vengono brevemente valutate le versioni alternative, fornite presumibilmente dal difensore, ma vengono ritenute fantasiose e non plausibili. Il ricorso tende in realtà, come detto, a richiedere a questa Corte una inammissibile rivalutazione della rilevanza dei singoli indizi e della loro complessiva gravità, che sostituisca quella effettuata dal Tribunale del riesame. Le pronunce di questa Corte sono costanti nell'affermare che «al giudice di legittimità è preclusa ... la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, non massimata). Il provvedimento impugnato fornisce quindi, come già valutato, una motivazione adeguata e completa, avendo nuovamente esaminato i singoli indizi alla luce delle osservazioni "e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo raggiunto, all'esito di tale rivalutazione, una conclusione non manifestamente illogica quanto alla sussistenza di indizi gravi e convergenti circa il coinvolgimento del EZ nei delitti contestati. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della 5 Così deciso il 05 giugno 2023 Il Presidente Il Consigliere estensore causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.