CASS
Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2023, n. 38143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38143 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DA US nato a [...] il [...] DA IA nato a [...] il [...] NV AL nato a [...] il [...] DA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Udite le conclusioni dell'avv. LAURA FILIPPONE, quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. GAETANO VITALE, per i ricorrenti che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento degli stessi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38143 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17 ottobre 2022, la Corte di appello di Taranto ha confermato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino, a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di DA SE, DA UC, DA MA e CO AN, con la quale gli imputati erano stati condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e del danno di rilevante entità, prevalenti per il solo DA SE, alla rispettiva pena di giustizia, oltre pene accessorie condizionalmente sospese ad eccezione di DA UC. Le imputazioni hanno ad oggetto i reati in concorso di bancarotta distrattiva di ricavi e disponibilità liquide nonché di numerosi beni aziendali verso altre società agli stessi riconducibili;
nonché di bancarotta documentale della società IO s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Taranto del 18 novembre 2015; DA UC (figlio di SE), quale legale rappresentante dal 18 marzo al 28 giugno 2011, nonché amministratore di fatto e reale dominus della società; CO AN (moglie di UC),quale amministratrice unica dal 28 giugno 2011 al 18 settembre 2012, nonché amministratrice della società AD s.a.s.; DA SE in qualità di amministratore unico della società dal 18 settembre 2012 alla data del fallimento;
DA MA ( figlia di SE) in qualità di indebita percettrice della somme distratte e amministratrice delle società L'Isola della bellezza e della IE S.r.l. 2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso un comune difensore di fiducia, con unico atto, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla correttezza e congruità del versamento delle royalties e dei compensi ai soci. 2.1.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che la gestione della società IO s.r.l. si sarebbe concretizzata in un family business capeggiato da DA UC e l'esecuzione dei pagamenti di royalties in favore di UC ed MA nel periodo 2012-2014 per la somma di circa 395.000,00 euro avrebbe consentito lo svuotamento della società in assenza di documentazione comprovante la sussistenza di titolarità in capo agli stessi di diritti di proprietà industriale. In realtà, come anche provato dalla consulenza tecnica di parte "Aquaro" e dalle altre risultanze istruttorie, i fratelli DA erano realmente titolari di diritti di proprietà industriale (marchi e brevetti su macchinari di estetica) concessi in uso alla IO che corrispondeva loro le relative fees di utilizzo su concessione. Il consulente di parte Aquaro, non sconfessato da una consulenza del Pubblico ministero o da una perizia di ufficio, ha chiarito che le royalties corrisposte sin dal 2009 in favore dei fratelli DA si giustificavano in ragione del successo di vendite di apparecchiature dagli stessi brevettate ed il rapporto percentuale tra royalties pagate e ricavi totali era pari al 9,95%; i costi che avevano determinato un risultato negativo sui bilanci della società erano riferibili ad altro come ad esempio imposte e tasse, costi di gestione, costi del personale, materie prime. Inoltre, i pagamenti erano a tariffa crescente e di valore congruo in ragione dell'alta qualità dei macchinari venduti ai clienti e ai centri estetici. 2.1.2. Quanto poi ai beni ceduti alle società AD e IE S.a.s., gli stessi risultano essere stati ceduti a prezzo di mercato, con atti tracciati e contabilizzati allorquando la IO era ancora in bonis, nel triennio 2009-2012 con successo di clientela e credito tra banche e fornitori tanto da approvare bilanci positivi o pressoché in pareggio. La sentenza sul punto appare contraddittoria dal momento che ha ritenuto altre alienazioni di beni o pagamenti compiuti con le medesime modalità perfettamente legittimi (ad esempio i rapporti intercorsi tra L'Isola della Bellezza di MA DA e IO, nonché i compensi percepiti da DA UC quale procuratore speciale della IO dall'aprile 2021 al settembre 2014). In realtà i rapporti tra la IO e le altre società risultano perfettamente regolari e si giustificano per la natura familiare dell'attività di impresa svolta attraverso diverse società di cui la IO rappresenta il core business, tutte riconducibili alla famiglia e tutte operanti nel campo della estetica. Lo stesso curatore fallimentare nella sua escussione dibattimentale ha escluso la sussistenza di condotte distrattive senza, tuttavia, che la sua dichiarazione sia stata in alcun modo valutata. La reale causa del fallimento della società è da ricondursi ai debiti accumulati verso l'erario, verso gli enti previdenziali e alla mala gestio di alcuni operai infedeli. 2.1.3. Non sussiste altresì la bancarotta documentale avendo la Curatela acquisito, con lievissimo ritardo, tutta la documentazione contabile ricostruendo per tabulas tutta la situazione senza alcuna difficoltà. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla riqualificazione nella ipotesi di bancarotta semplice. La Corte di appello, in ragione delle dichiarazioni testimoniali secondo le quali i bilanci e le scritture contabili sarebbero state tenute in modo confuso, avrebbe 3 dovuto al più riqualificare la bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice (Sez. 5, n.26613 del 22/02/2019). 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. a DA SE. Il ricorrente, in ragione della sua età avanzata e della mancanza di dolo di partecipazione o di ausilio morale alla condotta distrattiva, doveva essere assolto dalla Corte di appello. Quanto alla consegna dei libri contabili con pochissimi giorni di ritardo, la sua condotta poteva al massimo essere ricondotta all'art.131 bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha operato un giudizio eccessivamente severo in punto di determinazione della pena laddove avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza e non la sola equivalenza tra le circostanze attenuanti e aggravanti. Le ricorrenti MA DA e AN CO, come valorizzato già nell'atto di appello, risultano incensurate, prive di carichi pendenti e hanno tenuto un comportamento significativamente collaborativo rispetto alla curatela. La circostanza aggravante del danno rilevante ai creditori andava esclusa dal momento che i ricorrenti si opereranno per risarcire i creditori con dichiarazione resa in udienza da DA SE, non sconfessata dal curatore. Le circostanze ora esposte avrebbero dovuto condurre per tutti i ricorrenti all'applicazione di una pena, comprese le pene accessorie, estremamente contenuta per tutti nei limiti della sospensione condizionale, previa concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944) 1.1. In particolare, la sentenza con motivazione esente da vizi logici ha ribadito le conclusioni della sentenza di primo grado: 4 - quanto alla condotta distrattiva consistita nel pagamento delle royalties (p.13). I contratti, solo in apparenza sottoscritti, hanno rappresentato unicamente il modo per precostituire una fonte di legittimazione del pagamento delle royalties dal momento che hanno natura di scrittura privata, non presentano una data certa, sono stati esibiti per la prima volta nel processo, sono rimasti sconosciuti alla curatela;
infine, sono stati, in base alle risultanze delle scritture contabili, eseguiti e aggiornati in concomitanza delle prime difficoltà economiche della fallita. - quanto ai pagamenti effettuati mediante cessione dei beni (p.14). Si tratta di beni in relazione ai quali è risultata chiara la finalità distrattiva, atteso che la cessione in compensazione di crediti di beni necessari a consentire la produzione di macchinari da commercializzare;
a maggior ragione se motivata dalla necessità di fare fronte ad una crisi derivata dalla infedeltà dei dipendenti, in un momento di acclarata difficoltà della società, risulta "scelta assolutamente irrazionale e antieconomica". La sentenza impugnata ha altresì risposto alla censura, in questa sede riproposta, quanto ad una contraddittorietà della decisione laddove in situazioni analoghe il giudice di primo grado aveva assolto i ricorrenti dalle condotte ritenute distrattive. - quanto alla bancarotta documentale (p.15/16). Rimarcata la incompletezza della documentazione contabile fornita alla curatela e alla luce delle circostanze in fatto richiamate, la Corte ha escluso che vi sia stata una semplice disordinata tenuta delle scritture, quanto piuttosto una specifica volontà di dissimulare operazioni distrattive. La sentenza ha poi con argomentazione in fatto logica e non contraddittoria evidenziato che anche la ritardata consegna della documentazione, peraltro incompleta, da parte di SE DA, non si presentava come condotta neutra, né giustificabile se solo si considera che la tenutaria delle scritture contabili era sua nuora, la coimputata CO. 2.Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso in punto di elemento psicologico del reato di bancarotta distrattiva per ragioni analoghe a quelle già espresse con riferimento al primo dei motivi proposti. 2.1.Come già evidenziato in risposta al primo motivo di ricorso, la Corte d'appello ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia prova di contratti di licenza utili a giustificare il pagamento delle royalties, posto che detti documenti, privi di data certa, erano stati esibiti quali allegati alla consulenza di parte soltanto nel corso del giudizio. La sentenza impugnata ha quindi sottolineato come la titolarità di proprietà industriali in capo ai fratelli OD non renda di per sé legittima la corresponsione di royalties, in assenza di validi accordi volti a giustificare i pagamenti e in 5 considerazione del fatto che essi avvennero in un periodo di forte difficoltà della società. Lo stesso dicasi per il pagamento di crediti in favore di altra società riconducibile al medesimo gruppo familiare, mediante la cessione di beni strumentali in un periodo di crisi conclamata, nonché la cessione di beni alla IE s.r.l. (società anch'essa facente capo alla stessa famiglia e costituita appena 20 giorni prima delle intervenute cessioni di beni), senza adeguata contropartita. Circa l'elemento psicologico del reato, tutte le operazioni poste in essere in favore di familiari degli amministratori avvicendatisi nella gestione di IO s.r.l. e di società riconducibili alla famiglia DA, effettuate quando IO s.r.l. era già in stato di crisi, sono state poste in essere nella piena consapevolezza di dare alle risorse della IO s.r.l. una destinazione completamente diversa da quella della garanzia delle obbligazioni contratte. 2.2. Con riferimento alla bancarotta documentale questa Corte ha con orientamento costante evidenziato che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative: quella di occultamento delle scritture contabili, che consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della omessa tenuta, che richiede il dolo specifico;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Nella specie, nel capo d'imputazione è stata contestata la bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica (irregolare tenuta della contabilità, tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso il movimento degli affari) ed è stato evocato e ritenuto integrato il dolo specifico, la cui sussistenza è necessaria ai fini della configurazione della bancarotta documentale c.d. specifica. Il dolo specifico è un quid pluris rispetto al dolo generico sufficiente a integrare l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta documentale, talché accertato il dolo specifico deve ritenersi accertato quello generico;
nella specie, il dolo specifico è stato logicamente dedotto dalle accertate condotte distrattive. 2.3. Manifestamente infondato alla luce delle ultime considerazioni risulta anche il secondo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi meno grave della bancarotta documentale semplice. 6 La sentenza opera buon governo del principio secondo cui in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. che l'impossibilità o notevole difficoltà di ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n.11390 del 09/12/2020, (2021) Rv. 280729). 2.3.1. Il secondo motivo in relazione alla condotta posta in essere da DA SE è manifestamente infondato in quanto sostanzialmente volto a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali utilizzati dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici. 3.Manifestamente infondato il terzo motivo quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. alla condotta di DA SE. 3.1. Il delitto di omesso deposito di bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie, previsto dagli artt. 220 e 16, comma primo, n. 3, legge fall., ha natura di reato omissivo proprio istantaneo, con effetti eventualmente permanenti, che si consuma all'atto dell'inadempimento dell'obbligo di deposito nei tempi previsti dalla legge (Sez. 5, n.12929 del 14/02/2020, Rv. 278807) e può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili. La corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha escluso la sussistenza della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. in considerazione del pregiudizio cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e della complessiva offensività della condotta. 4. Il quarto motivo di ricorso, dedicato al trattamento sanzionatorio è anch'esso manifestamente infondato. La Corte territoriale (p.19/20) nel confermare la sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio ha motivato sulle specifiche censure mosse con l'atto di appello evidenziando che: La circostanza della rilevante gravità del danno non può escludersi, a fronte di un'entità del danno prodotto quantitativamente apprezzabile dalla sola lettura della imputazione, dalla semplice promessa di rimborsare in futuro i creditori stanziando successivamente denaro utile a tale scopo. Il giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti riconosciuto al ricorrente DA SE in ragione del minore apporto concorsuale e dell'età anagrafica non può 7 essere invocato per gli altri ricorrenti in assenza in favore degli stessi di elementi favorevoli valutabili. - L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti è operazione matematica che non consente di "estendere" la riduzione di pena per effetto di siffatta concessione;
- - la quantificazione del trattamento sanzionatorio è stata motivata e "personalizzata" avuto riguardo agli specifici ruoli e alla gravità di quanto dagli stessi commesso anche con riferimento al giudizio prognostico in ordine alla concessione della pena sospesa. 5.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 giugno 2023 Il con etre est e Il Presidente
Udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Udite le conclusioni dell'avv. LAURA FILIPPONE, quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. GAETANO VITALE, per i ricorrenti che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento degli stessi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38143 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17 ottobre 2022, la Corte di appello di Taranto ha confermato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino, a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di DA SE, DA UC, DA MA e CO AN, con la quale gli imputati erano stati condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e del danno di rilevante entità, prevalenti per il solo DA SE, alla rispettiva pena di giustizia, oltre pene accessorie condizionalmente sospese ad eccezione di DA UC. Le imputazioni hanno ad oggetto i reati in concorso di bancarotta distrattiva di ricavi e disponibilità liquide nonché di numerosi beni aziendali verso altre società agli stessi riconducibili;
nonché di bancarotta documentale della società IO s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Taranto del 18 novembre 2015; DA UC (figlio di SE), quale legale rappresentante dal 18 marzo al 28 giugno 2011, nonché amministratore di fatto e reale dominus della società; CO AN (moglie di UC),quale amministratrice unica dal 28 giugno 2011 al 18 settembre 2012, nonché amministratrice della società AD s.a.s.; DA SE in qualità di amministratore unico della società dal 18 settembre 2012 alla data del fallimento;
DA MA ( figlia di SE) in qualità di indebita percettrice della somme distratte e amministratrice delle società L'Isola della bellezza e della IE S.r.l. 2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso un comune difensore di fiducia, con unico atto, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla correttezza e congruità del versamento delle royalties e dei compensi ai soci. 2.1.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che la gestione della società IO s.r.l. si sarebbe concretizzata in un family business capeggiato da DA UC e l'esecuzione dei pagamenti di royalties in favore di UC ed MA nel periodo 2012-2014 per la somma di circa 395.000,00 euro avrebbe consentito lo svuotamento della società in assenza di documentazione comprovante la sussistenza di titolarità in capo agli stessi di diritti di proprietà industriale. In realtà, come anche provato dalla consulenza tecnica di parte "Aquaro" e dalle altre risultanze istruttorie, i fratelli DA erano realmente titolari di diritti di proprietà industriale (marchi e brevetti su macchinari di estetica) concessi in uso alla IO che corrispondeva loro le relative fees di utilizzo su concessione. Il consulente di parte Aquaro, non sconfessato da una consulenza del Pubblico ministero o da una perizia di ufficio, ha chiarito che le royalties corrisposte sin dal 2009 in favore dei fratelli DA si giustificavano in ragione del successo di vendite di apparecchiature dagli stessi brevettate ed il rapporto percentuale tra royalties pagate e ricavi totali era pari al 9,95%; i costi che avevano determinato un risultato negativo sui bilanci della società erano riferibili ad altro come ad esempio imposte e tasse, costi di gestione, costi del personale, materie prime. Inoltre, i pagamenti erano a tariffa crescente e di valore congruo in ragione dell'alta qualità dei macchinari venduti ai clienti e ai centri estetici. 2.1.2. Quanto poi ai beni ceduti alle società AD e IE S.a.s., gli stessi risultano essere stati ceduti a prezzo di mercato, con atti tracciati e contabilizzati allorquando la IO era ancora in bonis, nel triennio 2009-2012 con successo di clientela e credito tra banche e fornitori tanto da approvare bilanci positivi o pressoché in pareggio. La sentenza sul punto appare contraddittoria dal momento che ha ritenuto altre alienazioni di beni o pagamenti compiuti con le medesime modalità perfettamente legittimi (ad esempio i rapporti intercorsi tra L'Isola della Bellezza di MA DA e IO, nonché i compensi percepiti da DA UC quale procuratore speciale della IO dall'aprile 2021 al settembre 2014). In realtà i rapporti tra la IO e le altre società risultano perfettamente regolari e si giustificano per la natura familiare dell'attività di impresa svolta attraverso diverse società di cui la IO rappresenta il core business, tutte riconducibili alla famiglia e tutte operanti nel campo della estetica. Lo stesso curatore fallimentare nella sua escussione dibattimentale ha escluso la sussistenza di condotte distrattive senza, tuttavia, che la sua dichiarazione sia stata in alcun modo valutata. La reale causa del fallimento della società è da ricondursi ai debiti accumulati verso l'erario, verso gli enti previdenziali e alla mala gestio di alcuni operai infedeli. 2.1.3. Non sussiste altresì la bancarotta documentale avendo la Curatela acquisito, con lievissimo ritardo, tutta la documentazione contabile ricostruendo per tabulas tutta la situazione senza alcuna difficoltà. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla riqualificazione nella ipotesi di bancarotta semplice. La Corte di appello, in ragione delle dichiarazioni testimoniali secondo le quali i bilanci e le scritture contabili sarebbero state tenute in modo confuso, avrebbe 3 dovuto al più riqualificare la bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice (Sez. 5, n.26613 del 22/02/2019). 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. a DA SE. Il ricorrente, in ragione della sua età avanzata e della mancanza di dolo di partecipazione o di ausilio morale alla condotta distrattiva, doveva essere assolto dalla Corte di appello. Quanto alla consegna dei libri contabili con pochissimi giorni di ritardo, la sua condotta poteva al massimo essere ricondotta all'art.131 bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha operato un giudizio eccessivamente severo in punto di determinazione della pena laddove avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza e non la sola equivalenza tra le circostanze attenuanti e aggravanti. Le ricorrenti MA DA e AN CO, come valorizzato già nell'atto di appello, risultano incensurate, prive di carichi pendenti e hanno tenuto un comportamento significativamente collaborativo rispetto alla curatela. La circostanza aggravante del danno rilevante ai creditori andava esclusa dal momento che i ricorrenti si opereranno per risarcire i creditori con dichiarazione resa in udienza da DA SE, non sconfessata dal curatore. Le circostanze ora esposte avrebbero dovuto condurre per tutti i ricorrenti all'applicazione di una pena, comprese le pene accessorie, estremamente contenuta per tutti nei limiti della sospensione condizionale, previa concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944) 1.1. In particolare, la sentenza con motivazione esente da vizi logici ha ribadito le conclusioni della sentenza di primo grado: 4 - quanto alla condotta distrattiva consistita nel pagamento delle royalties (p.13). I contratti, solo in apparenza sottoscritti, hanno rappresentato unicamente il modo per precostituire una fonte di legittimazione del pagamento delle royalties dal momento che hanno natura di scrittura privata, non presentano una data certa, sono stati esibiti per la prima volta nel processo, sono rimasti sconosciuti alla curatela;
infine, sono stati, in base alle risultanze delle scritture contabili, eseguiti e aggiornati in concomitanza delle prime difficoltà economiche della fallita. - quanto ai pagamenti effettuati mediante cessione dei beni (p.14). Si tratta di beni in relazione ai quali è risultata chiara la finalità distrattiva, atteso che la cessione in compensazione di crediti di beni necessari a consentire la produzione di macchinari da commercializzare;
a maggior ragione se motivata dalla necessità di fare fronte ad una crisi derivata dalla infedeltà dei dipendenti, in un momento di acclarata difficoltà della società, risulta "scelta assolutamente irrazionale e antieconomica". La sentenza impugnata ha altresì risposto alla censura, in questa sede riproposta, quanto ad una contraddittorietà della decisione laddove in situazioni analoghe il giudice di primo grado aveva assolto i ricorrenti dalle condotte ritenute distrattive. - quanto alla bancarotta documentale (p.15/16). Rimarcata la incompletezza della documentazione contabile fornita alla curatela e alla luce delle circostanze in fatto richiamate, la Corte ha escluso che vi sia stata una semplice disordinata tenuta delle scritture, quanto piuttosto una specifica volontà di dissimulare operazioni distrattive. La sentenza ha poi con argomentazione in fatto logica e non contraddittoria evidenziato che anche la ritardata consegna della documentazione, peraltro incompleta, da parte di SE DA, non si presentava come condotta neutra, né giustificabile se solo si considera che la tenutaria delle scritture contabili era sua nuora, la coimputata CO. 2.Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso in punto di elemento psicologico del reato di bancarotta distrattiva per ragioni analoghe a quelle già espresse con riferimento al primo dei motivi proposti. 2.1.Come già evidenziato in risposta al primo motivo di ricorso, la Corte d'appello ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia prova di contratti di licenza utili a giustificare il pagamento delle royalties, posto che detti documenti, privi di data certa, erano stati esibiti quali allegati alla consulenza di parte soltanto nel corso del giudizio. La sentenza impugnata ha quindi sottolineato come la titolarità di proprietà industriali in capo ai fratelli OD non renda di per sé legittima la corresponsione di royalties, in assenza di validi accordi volti a giustificare i pagamenti e in 5 considerazione del fatto che essi avvennero in un periodo di forte difficoltà della società. Lo stesso dicasi per il pagamento di crediti in favore di altra società riconducibile al medesimo gruppo familiare, mediante la cessione di beni strumentali in un periodo di crisi conclamata, nonché la cessione di beni alla IE s.r.l. (società anch'essa facente capo alla stessa famiglia e costituita appena 20 giorni prima delle intervenute cessioni di beni), senza adeguata contropartita. Circa l'elemento psicologico del reato, tutte le operazioni poste in essere in favore di familiari degli amministratori avvicendatisi nella gestione di IO s.r.l. e di società riconducibili alla famiglia DA, effettuate quando IO s.r.l. era già in stato di crisi, sono state poste in essere nella piena consapevolezza di dare alle risorse della IO s.r.l. una destinazione completamente diversa da quella della garanzia delle obbligazioni contratte. 2.2. Con riferimento alla bancarotta documentale questa Corte ha con orientamento costante evidenziato che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative: quella di occultamento delle scritture contabili, che consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della omessa tenuta, che richiede il dolo specifico;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Nella specie, nel capo d'imputazione è stata contestata la bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica (irregolare tenuta della contabilità, tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso il movimento degli affari) ed è stato evocato e ritenuto integrato il dolo specifico, la cui sussistenza è necessaria ai fini della configurazione della bancarotta documentale c.d. specifica. Il dolo specifico è un quid pluris rispetto al dolo generico sufficiente a integrare l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta documentale, talché accertato il dolo specifico deve ritenersi accertato quello generico;
nella specie, il dolo specifico è stato logicamente dedotto dalle accertate condotte distrattive. 2.3. Manifestamente infondato alla luce delle ultime considerazioni risulta anche il secondo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi meno grave della bancarotta documentale semplice. 6 La sentenza opera buon governo del principio secondo cui in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. che l'impossibilità o notevole difficoltà di ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n.11390 del 09/12/2020, (2021) Rv. 280729). 2.3.1. Il secondo motivo in relazione alla condotta posta in essere da DA SE è manifestamente infondato in quanto sostanzialmente volto a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali utilizzati dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici. 3.Manifestamente infondato il terzo motivo quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. alla condotta di DA SE. 3.1. Il delitto di omesso deposito di bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie, previsto dagli artt. 220 e 16, comma primo, n. 3, legge fall., ha natura di reato omissivo proprio istantaneo, con effetti eventualmente permanenti, che si consuma all'atto dell'inadempimento dell'obbligo di deposito nei tempi previsti dalla legge (Sez. 5, n.12929 del 14/02/2020, Rv. 278807) e può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili. La corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha escluso la sussistenza della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. in considerazione del pregiudizio cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e della complessiva offensività della condotta. 4. Il quarto motivo di ricorso, dedicato al trattamento sanzionatorio è anch'esso manifestamente infondato. La Corte territoriale (p.19/20) nel confermare la sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio ha motivato sulle specifiche censure mosse con l'atto di appello evidenziando che: La circostanza della rilevante gravità del danno non può escludersi, a fronte di un'entità del danno prodotto quantitativamente apprezzabile dalla sola lettura della imputazione, dalla semplice promessa di rimborsare in futuro i creditori stanziando successivamente denaro utile a tale scopo. Il giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti riconosciuto al ricorrente DA SE in ragione del minore apporto concorsuale e dell'età anagrafica non può 7 essere invocato per gli altri ricorrenti in assenza in favore degli stessi di elementi favorevoli valutabili. - L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti è operazione matematica che non consente di "estendere" la riduzione di pena per effetto di siffatta concessione;
- - la quantificazione del trattamento sanzionatorio è stata motivata e "personalizzata" avuto riguardo agli specifici ruoli e alla gravità di quanto dagli stessi commesso anche con riferimento al giudizio prognostico in ordine alla concessione della pena sospesa. 5.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 giugno 2023 Il con etre est e Il Presidente