Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
In tema di fallimento, il decreto con il quale il giudice delegato dichiari esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche dello stato passivo - tassativamente previste dagli artt. 98, 100, 102 della legge fall. -, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito, privo di legittimazione sostanziale e capacità processuale funzionali a contestare le pretese creditorie, non essendo egli parte del procedimento concorsuale, senza che possa, in senso opposto, argomentarsi dalle disposizioni di cui agli artt. 94 e 95 stessa legge - che ne prevedono l'intervento nelle operazioni di accertamento dei crediti -, norme che, lungi dall'attribuire al fallito stesso veste di legittimato sostanziale e/o formale in seno al sub - procedimento "de quo", sono caratterizzate soltanto dalla necessità di consentire la partecipazione, a tale fase della procedura concorsuale, di tutti i soggetti coinvolti nel fallimento (nell'esercizio di un'attività di cooperazione a tutela dell'interesse generale, del ceto creditorio e dello stesso fallito all'esatta individuazione della massa passiva), non introducendo tale collaborazione, sul piano giuridico, alcun vero e proprio contraddittorio tra fallito e singolo creditore, ne' attribuendo al fallito stesso un potere autonomo di azione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22668 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 11/08/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 11/08/2021), n.22668 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – Consigliere – Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 7091-2015 r.g. proposto da: (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. e P.Iva (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore A.E., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Carlo Zauli, con cui elettivamente domicilia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR TB, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della UR TB 6 C. CO SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO PASQUALI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INPS, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso la propria sede, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO e FABRIZIO CORRERA giusta delega in calce al ricorso notificato;
- resistente -
contro
AT AN SAS, AT AN, RA ER, ZA RI, AS RISPARMIO SPA, NE SILVIA;
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di BOLZANO, depositato il 05/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria COLTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AD OT, socia accomandataria della s.a.s AD & Co, dichiarato fallito nell'anzidetta qualità dal tribunale di Bolzano con sentenza del 21.1.299, con atto, notificato al curatore fallimentare ed ai creditori insinuati, in data 20-21.24.25.10.00, ha impugnato innanzi a questa Corte il decreto del 5.10.00 con cui il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo, deducendo che esso è contrario al diritto e lesivo dei suoi interessi soggettivi, chiedendone, dunque, la cassazione. Nessuno ha resistito a tale ricorso. L'Avv. Antonietta Coretti ha depositato presso la cancelleria il mandato conferitole dall'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col 1^ motivo il ricorrente, premesso di ben conoscere la problematica sull'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo, deduce la sua qualità di parte sostanziale del procedimento di formazione dello stato passivo, e, dunque, la sua legittimazione ad agire. Assume, a sostegno, che la sommarietà del procedimento di formazione dello stato passivo non può voler dire che può consumarsi pregiudizio per il suo diritto di difesa, per la cui tutela non può agire neppure il curatore, al quale non è attribuita la legittimazione ad impugnare il decreto in esame. Il parametro costituzionale assicura a ciascun cittadino, senza distinzione fra falliti e non, il diritto di difesa e di azione. In concreto tale difesa si rende oltremodo necessaria, atteso che è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti, in relazione al reato di cui all'art. 206 c.p.c.. Col 2^ motivo enuncia "tendenza al giudicato della decisione del g.d.", per inferirne che egli ha interesse ad evitare l'ingiusta espropriazione concorsuale, che, pur in pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, avrà inizio. Col 3^ motivo richiama il principio del giusto processo, sancito nell'art. 111 della carta costituzionale. Il giudice fallimentare non lo ha sentito nella fase sommaria che ha preceduto il suo fallimento, è la medesima persona che, in qualità di giudice del registro, ha rigettato le sue istanze nei confronti di AP ed IR, due dei creditori insinuati, ed ha, inoltre, provveduto in qualità di g.i.p., in procedimenti penali che lo hanno riguardato, senza rispettare il contraddittorio e senza interrogarlo. Vi sono, dunque, evidenti ragioni d'incompatibilità rilevanti ex art 51 c.p.c., che tradiscono il principio del giusto processo. Solleva, quindi, questione di costituzionalità dell'art. 100 legge fallimentare, nella parte in cui non contempla il fallito, o il fallito che ha proposto opposizione alla sentenza di fallimento, tra i soggetti legittimati all'impugnazione.
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato, con il quale il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo, non è suscettibile di essere denunziato con rimedi diversi da quelli impugnatori tipici dello stato passivo, tassativamente previsti negli artt. 98, 100 e 102, e solo dai soggetti legittimati, fra i quali non figura il fallito, cui non è attribuita legittimazione, neppure in relazione allo strumento di tutela ex art 26 non avendo egli, in relazione ad essa, "legittimazione sostanziale ne' capacità processuale a contestare le pretese dei creditori, ne' essendo parte nel suddetto procedimento" (v. Cass. n. 667/2000 e 5719/96). Nonostante la suggestiva ricostruzione fornita dal ricorrente, il quale ha dedotto la sussistenza di una situazione soggettiva riconducibile alla tutela di un suo diritto soggettivo, non si rinvengono nella procedura di verificazione del passivo, posizioni soggettive in contrasto, fra le quali il giudice fallimentare è tenuto ad individuare quella che meriti ragione rispetto alla parte che, per l'effetto, perde.
La previsione dell'intervento del fallito nelle operazioni di accertamento dei crediti, prevista dagli art. 94 e 95 non gli attribuisce legittimazione ne' sostanziale ne' formale, in forza della quale egli agisce, allorché coadiuva gli organi fallimentare, in qualità di parte del processo esecutivo-fallimento. La procedura in discussione è solo contrassegnata dalla concorrente partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel fallimento, la cui cooperazione è prevista a tutela dell'interesse generale, del ceto creditorio e dello stesso fallito, all'esatta individuazione, nel confronto dialettico dei detti soggetti, della massa passiva. Tale collaborazione, dunque, non introduce, sul piano giuridico, un vero e proprio contraddittorio fra fallito e singolo creditore, contro il quale il debitore non propone domanda alcuna ne' alla cui domanda d'insinuazione, che di certo non è formulata contro di lui, egli resiste. Partecipando alle operazioni indicate, il fallito, non esercita, perciò, un potere d'azione, poiché si limita solo ad informare il giudice, ne' è controparte del creditore istante, e, perciò, non esercita, in via speculare, diritto di difesa, in quanto suo antagonista.
Per logico corollario egli non può neppure attivare il rimedio generale consentito dall'art. 111 della Costituzione, che introdurrebbe, in via surrettizia, una legittimazione che il legislatore ha inteso espressamente escludere, avendo ritenuto di attuare ogni garanzia per il fallito attraverso la misura d'intervento prevista.
Ciò preclude, per la sua irrilevanza, la disamina della questione di legittimità costituzionale delle norme fallimentari citate, illustrata nel terzo motivo, che il ricorrente avrebbe, piuttosto, potuto sollevare innanzi al giudice al quale, secondo la disciplina positiva, è attribuita la cognizione in materia d'impugnazione dello stato passivo, ove avesse esperito l'opposizione, ovvero uno degli altri rimedi previsti dalla legge fallimentare, che gli è precluso testualmente, ma che, a suo avviso, è, invece, anche nella sua disponibilità per tutte le considerazioni che ora, in questa sede, ha svolto.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al governo delle spese, non può essere emessa alcuna pronunzia, poiché nessuno degli intimati si è costituito. Il mero deposito da parte dell'Avv. Coretti della copia del ricorso, con in calce la procura alla lite conferitale dall'INPS, non ha rilievo alcuno, ne' come controricorso, difettando dei requisiti di tale atto postulati dall'art. 370 c.p.c, ne' come memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c, la quale presuppone la presentazione del controricorso (cfr. Cass. 4618/02).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2003