Sentenza 5 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBI0 324 9 /03 IN NOME DEL M POLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavoro SEZIONE LAVORO R. G. 16411/00 16653/00 N. 7455composta dai seguenti Magistrati: Cron, N. Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- LL2. Ettore Mercurio -Consigliere- Ud. 20.12.2002 3. Michele De Luca -Consigliere- 4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Giuseppe Cellcrino -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 16411/00 proposto DA LA OS NG, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Acilia 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Funari, rappresen- tato e difeso dall'Avv. Lorenzo Carini del foro di Marsala come da procura a margine del ricorso Ricorrente 5698
CONTRO
NC NI AN, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Piazzale delle Belle Arti 8, presso lo studio dell'Avv. Igna- zio Abrignani, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Napoli del foro di Marsala come da procura a margine del controricorso N Controricorrente E
CONTRO
GA OSRIO Intimato EL CA Intimato nonché sul ricorso a. 16653/00 proposto DA EL CA, rappresentato e difeso dal'Avv. Biagio D'Andrea del foro di Marsala, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico 96, presso lo studio dell'Avv. Attilio Taverniti come da procura in calce al ricorso Ricorrente
CONTRO
NC NI AN, elettivamente domiciliata in Ro- ma. Piazzale delle Belle Arti 8, presso lo studio dell'Avv. Igna- zio Abrignani, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Napoli del furo di Marsala come da procura a margine del controricorso Controricorrente E
CONTRO
LA OS NG Intimato IntimatoGA OSRIO per la cassazione della sentenza n. 216 del Tribunale di Marsala del 3.4.2000/2.5.2000 nella causa iscritta al n. 16 R.G. dell'anno 1999. 3 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis, udito l'Avv. Lorenzo Carini per il ricorrente La SA c pow deliac) NAPOLI Avv. Tiberio Sarago per la controricorrente EN;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Fi- nocchi Ghersi. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso. ritualmente depositato, NT TI EN, premesso di avere lavorato dal 2.5.1993 al 30.5.1995 con la qua- lifica di impiegata alle dipendenze di CA MU, An- gelo La SA e SArio RG, conveniva i giudizio gli anzi- detti datori di lavoro per sentirli condannare in solido al paga- mento di £. 61.420.041 per differenze retributive e-d accessori. I convenuti, costituendosi, negavano, ciascuno per suo conto, di avere mai avuto alle dipendenze la EN e chiedevano il rigelto delle domande da lei proposte. All'esito, l'adito Pretore, con sentenza del 1.3.1999, respingeva le domande. L'appello proposto dalla EN veniva parzialmente accolto dal Tribunale di Marsala, con sentenza depositata il 2.5.2000, con la quale, riconosciuto il rapporto di dipendenza della EN dagli imprenditori MU e La SA, questi ultimi venivano con- dannati al pagamento in solido а favore dell'appellante dell'importo di £ 26.189.964, oltre accessori, a titolo di diffe- renze retributive ex art. 36 Costituzione. Il giudice di appello osservava che gli elementi di prova docu- mentali e testimoniali acquisiti nel corso del giudizio erano suffi- cicnti а dimostrare che, ne] periodo in esame (2.5.1993/30.5.1995), la EN aveva effettivamente svolto, nella studio degli imprenditori edili MU e La SA, attività di lavoro dipendente equiparabile alle mansioni di impiegata di 3° livello del CCNL del settore. Contro la sentenza di appello propongono distinti ricorsi il La SA e il MU, il primo sulla base di due motivi e il secon- do sulla base di un unico articolato motivo. Resiste con distinti controricorsi la EN. Nessuna difesa ha svolto in questa sede l'intimato RG. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art 335 C.P.C.. trattandosi di impugnazioni avverso la medesima senten- za. Entrambi i ricorrenti deducono in via pregiudiziale violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 164 e 414 C.P.C., in relazione all'art. 360, 3, 4 e 5 C.P.C.. Sotto tale profilo ribadiscono i rilievi già svolti in fase di merito circa la genericità delle domande e delle conclusioni della EN, non avendo costei specificato il periodo di tempo di ciascuno de- gli asseriti rapporti di lavoro, l'orario di lavoro di tali rapporti, le mansioni espletate nell'ambito degli stessi rapporti e la somma 5 da imputarsi a ciascun rapporto;
aggiungono che la EN non aveva dedotto, né tantomeno provato, l'esistenza di una qualche società o associazione tra i convenuti, che avrebbe potuto giu- stificare l'unicità del rapporto di lavoro e quindi una responsabi- lità solidale di tutti e tre i convenuti. Gli esposti rilievi non sono fondati. La mancata specificazione delle modalità e dei tempi di ciascun rapporto di lavoro svolto nell'interesse di più datori di lavoro, come nel caso di specie, non determina la nullità del ricorso della EN, atteso che tale rapporto può considerarsi sostanzialmente unico. Sul punto si può richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, che merita piena adesione, secondo il quale è configura- bile unicità del rapporto di lavoro, qualora lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, cosi che in essa non possa distinguersi quale parte sia riferibile ad un datore e quale ad altro datore di lavoro (Cass. sentenza n. 13904 de! 20 ottobre 1999; Cass. sentenza n. 3844 del 10 giugno 1986). Consegue dall'unicità del rapporto che tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsa- bili nei suoi confronti per le relative obbligaziori, ai sensi dell'art. 1294 Cod. Civ.. In questa prospettiva l'unicità del rapporto non richiede, contra- riamente all'assunto delle parti ricorrenti la dimostrazione dell'esistenza di una società, potendosi desumere, come precisato dal riferito orientamento giurisprudenziale, dallo svolgimento dell'attività da parte del lavoratore nello stesso periodo di tempo ed in modo indifferenziato a favore di più datori di lavoro. Con altra censura i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 360 n. S C P C., per non avere il Tribunale fornito alcuna motivazio- ne in ordine allc effettive mansioni asseritamente prestate in fa- vore dell'uno o degli altri imprenditori, casi come pure in ordine i agli orari di lavoro osservati in favore di ciascuno degli stessi. I ricorrenti aggiungono che, dall'accertata infondatezza dell'ipotesi costruita dalla EN (rapporto di lavoro a tre dal lato passivo), il Tribunale avrebbe dovuto far discendere Finattendibilità di tutta la versione (e quindi della domanda), son- za ridurre a due i datori di lavoro, con l'esclusione di RG SArio. Gli stessi ricorrenti, poi, sostengono che il giudice di appello non ha saputo o potuto dare una congrua e sufficiente motivazione, invertendo, implicitamente e sostanzialmente, l'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed in particolare utilizzando un solo elemento (rilascio di due dele- ghe a favore della EN ai fini della partecipazione ad una gara pubblica) e procedendo ad una valutazione dei testi contraditto- ria, con il ritenere la deposizione del teste De PA attendibile solo per la parte relativa agli orari di lavoro e non per i profili 7 relativi all'insussistenza del rapporto di lavoro. Anche le riferite doglianze sono prive di pregin e vanno disatte- se. Al riguardo si rileva che, secondo costante indirizzo di questa Corte, che si condivide pienamente, la valutazione delle risultan- ze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che altri come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sor- reggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riser- vati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione delle altre, incontra il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (in questo senso ex plurimis Cass. senton- za n. 11479 del 12 ottobre 1999; Cass. sentenza n. 2008 del 12 marzo 1996). Orbene, nel caso di specie il giudice di appello ha proceduto all'esame del materiale probatorio, indicando in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento, mentre i ricorrenti hanno proposto una diversa valutazione delle risultanze testimoniali ed una diversa ricostruzione dei fatti, il che, come già si è detto, non è consentito al giudice di legittimità. Con riguardo in particolare alla valutazione della deposizione del teste De PA, il Tribunale ha indicato le ragioni che lo hanno condotto a ritenere tale teste non credibile laddove parla di rap- 0 0 porto di lavoro autonome (ragioni ravvisate nei rapporti di ami- cizia ed interesse, che lo iegavano al La SA). ed attendibile laddove riferisce degli orari di lavoro della EN, senza che da ció possa trarsi un complessivo giudizio di inattendibilità. D'altro canto il ragionamento seguito dal Tribunale non presenta vizi di illogicità e contraddittorietà, proprio in relazione alla rico- struzione complessiva della vicenda e nel quadro di una valuta- zione ponderata di tutti gli elementi acquisiti al giudizio. In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- 10. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di ciascuno dei ricorrenti e a favore della controricorrente EN, mentre nessuna pronun- cia va emessa nei confronti dell'intimato RG, che non si è costituito.
PQ M
La Corte riunisce i ricorsi di rigetta. Condanna ciascuno dei ri- correnti alle spese del presente giudizio che liquida a favore della EN in € 1 00 oltre 1500/00 per onorario. Nulla per le spese nei confronti dell'intimato RG. Cosi deciso in Roma addì 20 dicembre 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Vinceuse Creska Alessandro de Reus's CANCELLIERE. Depoaityto in Cencelleria MAR. 2003 CANCEQUERS/