Sentenza 2 febbraio 2000
Massime • 1
La regolare condotta richiesta ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere si riferisce al solo comportamento tenuto dal condannato in stato di detenzione, non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo, di ulteriori reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2000, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni MACRÌ PRESIDENTE del 2.2.2000
Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore N. 779
Dott. Antonio MARCHESE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni SILVESTRI Consigliere N. 29901/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SC, n.
8.1.1949 a Sant'Egidio di Montalbino avverso l'ordinanza in data 8.6.1999 del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Giovanni GALATI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
OSSERVA:
Con ordinanza in data 8.6.1999 il Magistrato di sorveglianza di Siracusa respingeva l'istanza di remissione del debito del condannato IN SC, ritenendola inammissibile nella parte relativa ad una somma dovuta alla Cassa delle ammende e nel resto infondata per difetto del presupposto della regolare condotta, avendo il richiedente consumato, "successivamente all'epoca del commesso reato, numerosi altri".
Ha proposto impugnazione l'interessato, censurando la motivazione in quanto fondata "esclusivamente sulla presunzione del cattivo comportamento inframurario" e soffermandosi poi su questioni di merito relative alle proprie possibilità economiche. Il ricorso è, nei termini di seguito precisati, fondato. Non è in questione la parte relativa alla somma dovuta alla Cassa delle ammende che, per la sua natura di sanzione processuale, non è compresa nell'ambito di operatività dell'istituto, applicabile soltanto alle spese del procedimento e di mantenimento in carcere. Quanto a tali ultimi oneri, il beneficio, secondo la previsione dell'art. 56 L. 26.7.1975 n. 354, spetta al condannato in disagiate condizioni economiche che abbia "tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 ter", cioè, come precisato dalla norma richiamata, abbia palesato "durante la detenzione... costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali"; la condotta deve essere valutata in base alle dirette cognizioni del Magistrato di sorveglianza ed alle annotazioni della cartella personale tenuta dall'autorità penitenziaria (art. 96, co. 1, D.P.R. 29.4.1976 n. 431). Dunque, per espressa ed inequivoca volontà del legislatore il beneficio - esentando i soggetti bisognosi e meritevoli dalla rifusione degli oneri sostenuti dalla collettività per l'accertamento del reato e l'esecuzione della pena - richiede da un lato una "costante" osservanza della disciplina penitenziaria, oltre ad una tendenzialmente positiva "evoluzione" della personalità (art. 96 citato), espressione del "senso di responsabilità", ma d'altra parte circoscrive la valutazione al solo ambito penitenziario, premiando così il fatto obbiettivo della corretta condotta "durante la detenzione", senza investire più in generale il comportamento tenuto dopo il commesso reato ne' richiedere un effettivo ed immediato ravvedimento. Quindi, la sola commissione - fuori dallo stato detentivo - di ulteriori reati non può essere considerata ostativa alla remissione del debito, e costituisce un fatto di regola indifferente ai fini dell'ammissione al beneficio. Va solo ricordato che questo, essendo soggetto ad un termine indipendente da quello della pena ("la relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese": art. 56 L. n.354/1975) può essere richiesto anche in corso di detenzione, ed in tal caso si pone il problema dell'accertamento della "costante" regolarità di condotta;
al proposito la giurisprudenza, con soluzioni sostanzialmente concordi anche se non del tutto uniformi, ha ritenuto che, pur non essendo necessaria l'imminente scadenza della pena, la detenzione deve avere una durata tale da consentire la valutazione della rilevanza e costanza del corretto comportamento inframurario. Soltanto in ipotesi marginali, nell'ambito della detta valutazione anticipata rispetto al termine della pena, può essere presa in considerazione la condotta tenuta all'esterno (cfr. Cass., Sez. I, 7.7/28.9.1998, Cocca), ma in ogni caso come elemento meramente integrativo e di orientamento. Va infine chiarito che la disciplina così ricostruita non ha subito modifiche per effetto della sentenza additiva 11/15.7.1991 n. 342 della Corre Costituzionale;
questa ha esteso la possibilità di remissione delle spese processuali al condannato bisognoso che non abbia subito alcuna restrizione della libertà in conseguenza del reato commesso, serbando da libero una condotta regolare (situazione ritenuta altrettanto, ed anzi maggiormente meritevole di tutela di quelle originariamente contemplate dall'art. 56 L. n. 354/1975). Ciò, infatti, non implica, nei confronti del detenuto, una modifica della regola secondo cui viene in considerazione la sola condotta "strettamente carceraria", e tale differente metro di valutazione - giustificato dalla diversità delle situazioni obbiettive - non si pone in contrasto con i principi costituzionali, come la stessa Corte ha riconosciuto (sentenza 7/17.7.1998 n. 271). L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio per nuovo esame al giudice "a quo", che si atterrà al principio secondo cui la regolare condotta richiesta ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere si riferisce al solo comportamento tenuto dal condannato nello stato di detenzione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2000.
Depositato in cancelleria il 16 maggio 2000