Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 C.c. 71511 N. 131 TAB. ALL.
1. N.S MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE $ SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 05-203/03 Composta dagli Ill.mi Dott. Giovanniţ PAOLINI G.N. 16738/00 CICALA Rel. Consigliere Crom. 11527 Dott. Mario - Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere 04.10/06/02 FALCONE Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente CORT S RIMA S ENT ENZA ANONE CW 41511 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA MOI ANTONIO, elettivamente COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHRSI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2002 - 2562 nonchè
contro
-1- UFF DISTRETTUALE II DD FORLI' = intimato la sentenza 11. 114/99 della Commissione avverso regionale di BOLOGNA, depositata il tributaria 06/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 16738SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. NI MO ricorrc pcr cassazione deduccndo duc motivi, avverso la decisione n. 114/12/99 del 6 luglio 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per 1'Emilia-Romagna rigettava l'appello del contribuente e confermava la legittimità dell'avviso accortamento con cui crano state assoggettate a Irpef le somme a lui versate nell'anno 1985-1986-1987 dal datore di lavoro Credito Italiano spa a titolo di contributo differenza canone d'affitto per trasferimento ad altra sede e di indennità di trasferta. La Amministrazione resiste con controricorso. Il contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23,64 e 67 del D.P.R. 600/1973 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché omessa ed inadeguata motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) sostenendo la inesistenza di ogni obbligazione tributaria a suo carico quale sostituito d'imposta, poiché la obbligazione tributaria farebbe carico al sostituto datore di lavoro. Il motivo deve essere rigettato in base alla pacifica giurisprudenza che consente al fisco quando ritenga le imposte non siano state esattamente versate di emettere avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, contestandogli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuare (c versare) tale ritenuta, non influendo la sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore sostituito (cfr. ex pluribus Cass. 2 ottobre 1996, n. 8606). Tale ininfluenza porta ad S n cscludere, altresì che nel giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento, promosso dallo stesso sostituito, insorga la necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro-sostituto (Cass. Sezione 4 ottobre 2000 n. 13182). Né risulta perciò applicabile l'art. 1306 del codice civile. Sulla questionc, sollevata dal contribuente con il secondo motivo di ricorso in cui, deducendo violazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 597/1973, artt. 46 e 48 del D.P.R. 917/1986, contesta l'assoggettamento ad irpef delle indennità corrisposte dal datore di lavoro in caso di trasferimento ad altra sede del dipendente, ove esse non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto, il Collegio presta adesione e conferma l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte (v. sentt. n. 2212 del 28 febbraio 2000, n. 2604 dell'8 marzo 2000, n. 2611 dell'8 marzo 2000, n. 3330 del 21 marzo 2000), che ne afferma la tassabilità. Al riguardo si osserva: -che il reddito di lavoro dipendente, al sensi dell'art. 48 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, è costituito da "tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili cd a titolo di sussidio o liberalità"; -che detto reddito include dunque, oltre alla retribuzione in senso stretto, cioè al corrispettive pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra crogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata un filone compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e delle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa, che tale ampia definizione dell'imponibile necessariamente abbraccia le indennità con cuil datore di lavoro assuma su di sé, gli oneri cconomici di ordine generale che il lavoratore affronti M per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario, dato che le relative erogazioni dipendono dal rapporto di lavoro, non da altra causale, ed hanno l'indicata funzione compensativa, -che in questa logica si inseriscono i successivi commi del citato art. 48, recanti specifiche eccezioni alla previsione del primo comma, e, in particolare, il terzo comma, quando, per l'indennità di trasferta, sottrae all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, sulla scorta di un'implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese "vive" richieste dalla trasferta medesima, e così conferma la tassabilità della rimanente parte, anche se riconducibile all'incremento delle menzionate spose generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale;
-che detti criteri sono sostanzialmente recepiti dall'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale definisce come reddito tassabile tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, espressamente comprendendovi i rimborsi di spese (primo comma), c poi, in via d'eccezione, si occupa, fra l'altro, delle indennità e dei rimborsi per trasferte (quarto comma), fissando una misura non imponibile, -che i criteri medesimi sono ribaditi con la riformulazione dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 del d.lg. 2 settembre 1997 n. 314, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni crogazione cffettuata "in relazione al rapporto di lavoro", usandosi espressione equivalente a quella di crugazione dipendente dal rapporto di lavoro, anche se poi, nell'ambito di una più articolata disciplina delle eccezioni, si contempla, per la prima volta, l' indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione e quelle analoghe, adottandosi anche per cssc il parametro della non tassabilità di una misura percentuale predeterminata (settimo comman -che la diversità di natura e di presupposti delle indennità di trasferimento (che formano oggetto della presente controversia) rispetto a quelle di trasferta, del resto separatamente contemplate nel contratti di lavoro, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto c rimborso di spcse che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime di norme dettale per le seconde;
-chc, per i versamenti in discorso, non sono conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché il denaro sborsato dal lavoratore subordinato, por fronteggiare bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa, e tantomeno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro. Per quanto attiene alle sanzioni, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge 472/1997, in quanto la sentenza di secondo grado è posteriore al 1° aprile 1998, in cui è entrata in vigore la legge suindicata;
e il contribuente non deduce di aver sollevato la questionc avanti al giudice di merito. ES I principi sopra enunciati impongono il rigetto del ricorso. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese. A
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 10 giugno 2002 E N O m I Z A R urbrun CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 APR. 2003 о Onal