Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di perdono giudiziale, qualora il minore infradiciottenne risponda, in un processo cumulativo, di più reati concorrenti, deve aversi riguardo, ai fini dell'applicabilità del beneficio, alle singole pene che devono essere inflitte in concreto per ciascun reato e non a quella irrogabile in concreto complessivamente a seguito della applicazione della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2012, n. 6970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6970 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 17/01/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - N. 60
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 24446/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Torino;
nei confronti di:
M.G.M. n. il (omesso) ;
Avverso la sentenza n. 836/10 del GUP del Tribunale per i Minori di Torino del 16.09.2010. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 17 gennaio 2012 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Spinaci Sante concluso per l'annullamento con rinvio.
L'avv. Rongani Anna, per l'imputato, chiede dichiarasi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino ricorre in cassazione avverso la sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato, di concessione del perdono giudiziale, pronunciata dal GUP del Tribunale per i Minorenni dello stesso capoluogo, il 16.09.2010, nei confronti di M.G.M. , in ordine a cinque reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Il ricorrente Procuratore denuncia, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
Si deduce che le pene edittali previste per i reati contestati, per nessuno dei quali è stata ritenuta la sussistenza dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 sono ben superiori ed il GUP, pur ritenendo concedibili le attenuanti generiche, senza per altro esporre le ragioni della concessione, ed oltre alla diminuente obbligatoria della minore età, non ha fatto parola di continuazione nè, quindi, di reato base e pena base, non ha quantificato in alcun modo ne' le diminuzioni di pena ex artt. 98 e 62 bis cod. pen. ne' l'aumento per l'eventuale continuazione ne', in definitiva, la pena sulla quale ha poi inciso la diminuzione per il rito, limitandosi a concludere che la pena "può essere contenuta entro il limite massimo di due anni di reclusione, previsto dall'art. 169 cod. pen.". Il ricorso va rigettato.
Invero, sebbene non sia stato esplicitato il percorso attraverso il quale il GUP e giunto alla quantificazione della pena, è, comunque, possibile pervenire a tale risultato verificare che la pena effettivamente rientra nel limite massimo di anni due per concedere il perdono giudiziale.
Infatti, la pena base applicata, in ragione del contesto motivazionale, non può che essere quella minima per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di anni sei di reclusione;
diminuita di un terzo, per la concessione delle attenuanti generiche, si perviene a quella di quattro anni di reclusione;
diminuita, per l'attenuante della minore età, ad anni due e mesi otto di reclusione, e, da ultimo per il rito, ad anni uno e mesi nove e giorni venti di reclusione. Correttamente il GUP non ha applicato la continuazione in quanto per giurisprudenza di questa Corte (V. Sez. 1, Sentenza n. 435 del 24/11/1980 Ud. Rv. 147392) qualora il minore infradiciottenne risponda, in un processo cumulativo, di più reati concorrenti, deve aversi riguardo, ai fini dell'applicabilità del perdono giudiziale, alle singole pene che dovrebbero essere inflitte in concreto per ciascun reato e non a quella irrogabile in concreto complessivamente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 17 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012