Sentenza 18 marzo 2010
Massime • 2
È legittima la condanna del giudice penale al risarcimento in via equitativa del danno morale cosiddetto "da vacanza rovinata" anche nel caso in cui il fatto causativo del danno abbia a verificarsi l'ultimo giorno della vacanza, in quanto quest'ultima deve ritenersi comunque rovinata non solo nella sua parte finale, ma anche come ricordo. (Fattispecie di violenza sessuale posta in essere ai danni di un minore che stava trascorrendo un periodo di vacanza in un campeggio con i genitori).
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso dell'imputato per l'annullamento della sentenza di condanna ad una pena inferiore a quella legale. (Fattispecie nella quale il giudice di merito, pur avendo affermato la responsabilità del ricorrente per i reati di violenza sessuale attenuata e atti osceni in luogo pubblico, aveva irrogato una pena complessiva corrispondente al minimo di quella prevista per l'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., omettendo di indicare la pena prevista per l'art. 527 cod. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2010, n. 19523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19523 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 18/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 599
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 35107/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.A. N. il (OMISSIS);
avverso la SENTENZA del 08/06/2009 CORTE APPELLO di TORINO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE TINDARI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata l'8 giugno 2009 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato B.A. colpevole del reato di cui all'art. 609 quater c.p., comma 3 e art. 62 bis c.p. per aver costretto un minore infraquattordicenne a subire atti sessuali, in particolare palpandogli il sedere e successivamente esibendogli il pene, invitandolo nel contempo a salire sul proprio furgone (per fatti verificatosi in (OMISSIS)), riqualificato il reato contestato quale violazione dell'art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1, rideterminava la pena inflitta dal primo giudice in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado, ivi compresa la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il terzo motivo di ricorso, per la loro logica e giuridica connessione, vanno esaminati congiuntamente. Con il primo motivo il ricorrente rileva che la Corte di Appello aveva riqualificato il reato contestatogli come violazione dell'art. 609 bis c.p. e art. 609 c.p., n. 1 ripristinando l'originaria imputazione che era stata modificata dal primo giudice il quale aveva invece ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 609 quater c.p., n. 1 attenuato ai sensi del comma 3, citato art..
In ordine alla ritenuta violenza sessuale intesa come vis cui resisti non potest essa era stata parificata dalla giurisprudenza all'ipotesi di azioni fugaci e repentine, mentre, nel caso in esame, il minore aveva dichiarato che il palpeggiamento si era protratto per un minuto e trenta.
Con il terzo motivo il ricorrente ribadisce di essere stato condannato in relazione ad un fatto che sarebbe avvenuto con fugacità, mentre il minore aveva parlato di oltre un minuto. Il Collegio preliminarmente rileva che la sentenza impugnata ha ravvisato il reato di cui all'art. 609 bis c.p. nel palpeggiamento subito dal minore ed il reato di atti osceni nell'esibizione del pene.
Per quel che attiene alla configurabilità del primo reato il Collegio rileva che consolidata giurisprudenza di legittimità parifica la violenza cui resisti non potest alla repentinità dell'atto libidinoso.
In proposito questa Corte, (vedi per tutte Cass. Pen. Sez. 3^ sent. 24 novembre 2000, n. 3990, rv 218540), ha affermato che "in tema di reati contro la libertà sessuale, la violenza richiesta per la integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendo a superare la contraria volontà del soggetto passivo".
Per quel che attiene specificamente al terzo motivo va rilevato che la repentinità del gesto nel suo inizio non è eliminata dalla durata del palpeggiamento, atteso che la sorpresa iniziale ha impedito comunque una tempestiva efficace difesa della vittima. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza in quanto i giudici di merito avevano affermato che la palpazione dei glutei era avvenuta mentre il minore si provava i pantaloni ma dalla deposizione del VE risultava che la palpazione era avvenuta dopo che il minore aveva indossato i pantaloni. Inoltre la Corte di merito non aveva preso in considerazione, nell'affermare l'attendibilità del minore, che questi, pur avendo dichiarato di essersi preoccupato del comportamento tenuto dal B. nella mattina, si era recato dallo stesso nel pomeriggio ed aveva fornito giustificazioni poco plausibili in ordine alla necessità di passare davanti al banchetto di vendita dell'imputato.
Rileva il Collegio, in primo luogo, che la sentenza di merito da atto che il toccamento dei glutei del VE era avvenuto dopo la misurazione dei pantaloni e per quel che attiene al comportamento del minore successivo al primo episodio ha adeguatamente motivato rilevando che l'imputato gestiva un commercio ambulante all'ingresso del piccolo campeggio di (OMISSIS), ragione per cui il V. non poteva che passare davanti la bancarella per uscire dal campeggio ed inoltre non poteva non trovarsi a breve distanza dall'imputato quando sostava presso il bar del campeggio. Non poteva quindi essere preso in considerazione come argomento significativo del fatto che il ragazzo non fosse sincero, il fatto che questi avesse continuato nel pomeriggio a sostare o girovagare nei pressi della bancarella anche dopo il primo episodio verificatosi nella mattina.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce che i giudici di merito avevano ritenuto, senza alcuna fondamento, che egli avesse dato le chiavi del furgone al minore, mentre tale circostanza non risultava negli atti processuali, dai quali risultava soltanto che il minore aveva dichiarato che l'imputato, quando lo aveva invitato a misurarsi i pantaloni, aveva in mano le chiavi del furgone.
In ordine al motivo il Collegio rileva che la specifica circostanza è ininfluente ai fini del decidere, atteso che la parte lesa ha confermato che l'imputato aveva in mano le chiavi del furgone e lo aveva invitato a salirvi e in tale occasione si era mostrato a lui con il membro in mano.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte Territoriale non aveva preso in considerazione la deposizione del medico curante dell'imputato. Questi aveva infatti rappresentato disturbi della minzione nel proprio paziente ed un pregresso intervento chirurgico da lui subito di revisione del canale uretrale, il che avrebbe dovuto comportare una diversa interpretazione dell'episodio.
In ordine al motivo il Collegio rileva che la malattia dell'imputato non assume rilievo in ordine alla presente decisione, tenuto conto del reiterato ed inequivoco comportamento dell'imputato, così come riferito dalla parte lesa.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce che nel caso in esame vi era stata solo l'esibizione del pene nelle particolari situazioni di salute dell'imputato e nessun atto sessuale neppure di tipo masturbatorio, sicché doveva escludersi il reato di cui all'art. 527 c.p.. Rileva il Collegio che il motivo è infondato.
Esibire il pene in un contesto di libidine è infatti atto osceno ai sensi dell'art. 527 c.p. (vedi per tutte in tal senso Cass. Pen. Sez. 3^ sent. 30 ottobre 2001, n. 41735, rv 220364). Con il settimo motivo il ricorrente rileva che la Corte di appello ha determinato la pena finale senza specificare quale sia in concreto la pena riferibile al reato di cui all'art. 609 bis c.p. e quale sia la pena riferibile al reato di cui all'art. 527 c.p.. Lo stesso ricorrente, peraltro, riconosce che "la quantità di pena inflitta (scil.: dalla Corte di appello) è il minimo previsto per l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p., in concreto quindi nessuna pena è stata irrogata per il fatto di cui all'art. 527 c.p.". (pag. 17 del ricorso per cassazione).
In ordine al motivo il Collegio rileva che esso è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, poiché l'imputato non ha interesse a dolersi di avere avuto una pena inferiore a quella legale.
Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del danno morale correlato alla vacanza rovinata in quanto l'episodio si era verificato l'ultimo giorno della vacanza. Rileva il Collegio che anche l'ottavo motivo è infondato.
La Corte di merito ha infatti adeguatamente motivato in ordine all'entità del risarcimento del danno morale rilevando che il danno era stato correttamente valutato dal primo giudice in termini di equità con riferimento all'offesa e al fastidio patiti dal minore e della crisi di paura, subite dal minore, nonché dal pregiudizio per la vacanza rovinata.
Per quel che attiene a quest'ultimo pregiudizio il Collegio rileva che se anche l'episodio si è verificato al termine della vacanza, la stessa deve ritenersi comunque rovinata non solo nella sua parte finale ma anche come ricordo.
Va quindi respinto anche l'ottavo motivo di ricorso. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010