Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2010, n. 19523
CASS
Sentenza 18 marzo 2010

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È legittima la condanna del giudice penale al risarcimento in via equitativa del danno morale cosiddetto "da vacanza rovinata" anche nel caso in cui il fatto causativo del danno abbia a verificarsi l'ultimo giorno della vacanza, in quanto quest'ultima deve ritenersi comunque rovinata non solo nella sua parte finale, ma anche come ricordo. (Fattispecie di violenza sessuale posta in essere ai danni di un minore che stava trascorrendo un periodo di vacanza in un campeggio con i genitori).

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso dell'imputato per l'annullamento della sentenza di condanna ad una pena inferiore a quella legale. (Fattispecie nella quale il giudice di merito, pur avendo affermato la responsabilità del ricorrente per i reati di violenza sessuale attenuata e atti osceni in luogo pubblico, aveva irrogato una pena complessiva corrispondente al minimo di quella prevista per l'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., omettendo di indicare la pena prevista per l'art. 527 cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2010, n. 19523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19523
    Data del deposito : 18 marzo 2010

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