Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
Nelle società cooperative, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione, ai sensi dell'art. 2527 cod. civ., non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, ne' l'adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell'adottata sanzione, in guisa da consentirgli di articolare le proprie difese con l'opposizione. L'eventuale incompletezza, ovvero la mancata specificità della comunicazione non incide, pertanto, sulla validità e sull'operatività del provvedimento (potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un'opposizione tardiva o non specifica), e diviene, comunque, irrilevante quando l'escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende concretamente addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22605 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 10/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/08/2021), n.22605 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. ACIERNO Maria – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Sul ricorso proposto da: M.D., rappr. e dif. dagli avv. Nicola Palmiotti studiopalmiotti.pec.giuffre.it e Michele Di Lembo avv.michele.dilembo.pec.it, elett. dom. in Roma, Via Bolzano n. 32/B, come da procura in calce all'atto; – ricorrente – contro CROCE VERDE MOLISANA, in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RU TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GLORIOSO 13, presso l'avvocato LIVIO BUSSA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA GRUPPO DI RICERCA PSICHIATRIA SOCIALE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 03716/97 proposto da:
COOPERATIVA GRUPPO DI RICERCA PSICHIATRIA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 7, presso l'avvocato ATTILIO ROSSOTTI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RU TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 530/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bussa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Rossotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26/2/1996 UR LV, esponendo che la Cooperativa Gruppo di Ricerca di Psichiatria Sociale s.r.l. gli aveva comunicato in data 14/2/1986 che era stata deliberata la sua esclusione dalla cooperativa per "non aver ottemperato a quanto disposto dall'art. 13 punto A dello Statuto", proponeva opposizione avverso la delibera di esclusione ai sensi dell'art. 2527 c.c., convenendo dinanzi al Tribunale di Roma la cooperativa suddetta per sentire dichiarare nullo ed annullabile il provvedimento di esclusione e condannare essa convenuta al risarcimento in suo favore dei danni, nella misura da determinare in separata sede.
Si costituiva la convenuta che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 28/4-25/11/1993 il Tribunale adito dichiarava la nullità della delibera di esclusione e condannava la Cooperativa al risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidati in L.20.000.000 oltre interessi dalla decisione e spese di giudizio. Avverso la sentenza proponeva appello la soc. Cooperativa Gruppo di Ricerca di Psichiatria Sociale a r.l. sia in ordine alla statuizione relativa alla dichiarata nullità della delibera sia in merito al liquidazione del danno.
Si costituiva il UR, che resisteva al gravame.
Con sentenza del 5/12/1995-12/12/1996 la Corte di Appello di Roma, accogliendo in parte il gravame, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dal UR e confermava nel resto l'impugnata sentenza, dichiarando compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Rilevava la corte di merito, in ordine alla doglianza relativa alla prima statuizione della sentenza impugnata, che correttamente il primo giudice aveva rilevato che la lettera che comunicava all'opponente la esclusione dalla cooperativa non menzionava alcun addebito specifico, laddove la deliberazione di esclusione da socio doveva indicare con sufficiente precisione la condotta addebitata, "onde consentire adeguatamente la opposizione sia in ordine all'esistenza della condotta stessa sia in ordine agli effetti da essa derivati". Rilevava, altresì, che il tribunale aveva correttamente negato che nella condotta del UR potesse ravvisarsi la causa di esclusione prevista dall'art. 13, lett. I dello Statuto. Quanto alle censure relative al capo della sentenza riguardante la condanna al risarcimento del danno, la corte di merito rilevava che ritualmente il tribunale aveva proceduto alla liquidazione del danno, nonostante nell'atto introduttivo l'istante avesse chiesto una condanna generica e solo in sede di precisazione delle conclusioni avesse richiesto la liquidazione del danno, ritenendo accettato il contraddittorio sulla domanda nuova. Osservava, però, che erroneamente il primo giudice aveva proceduto alla determinazione del danno con esclusivo riferimento al compenso percepito dal UR a "titolo di collaborazione coordinata e continuata" nel 1985 e non più corrisposto dopo la esclusione. Riteneva che il danno dovesse essere ragguagliato esclusivamente agli utili che gli sarebbero spettati in qualità di socio e che non gli erano stati versati, ma rilevava che il UR non aveva fornito in merito la prova a lui incombente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione UR LV sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. Ha resistito con controricorso la Cooperativa Gruppo di Ricerca di Psichiatria Sociale a r. l.., che ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno,
preliminarmente, riuniti.
Con l'unico motivo il ricorrente principale denuncia "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti" e " violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c.". Deduce il UR che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto, così violando il disposto di cui all'art. 1223 cod. civ., che il pregiudizio da lui sofferto a seguito della esclusione dalla società dovesse ragguagliarsi agli utili che gli sarebbero spettati in qualità di socio, non considerando, invece, che conseguenza immediata e diretta della esclusione era la lesione del diritto a prestare attività lavorativa. Sostiene, infatti, che, come previsto dall'art. 3, titolo II dello Statuto, la scopo perseguito dai soci è quello di ottenere "continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche sociali e professionali" e, come previsto dall'art. 20 dello Statuto, il socio ha diritto a percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dalla contrattazione collettiva per le categorie di lavoratori similari. Lamenta, peraltro, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione nell'aver la corte di merito ritenuto dovuti gli utili che gli sarebbero spettati quale socio e nell'aver escluso il danno da mancato guadagno conseguente alla perdita del lavoro e del relativo trattamento retributivo, sul presupposto che non aveva prestato attività lavorativa, senza considerare che la mancata prestazione dell'attività lavorativa era dipesa dalla delibera di esclusione, dichiarata nulla.
La controricorrente deduce che l'attività lavorativa viene prestata dal socio in conformità con le finalità istituzionali dell'ente, ed inerisce all'adempimento del patto sociale da parte dei soci, ai quali è riconosciuto il diritto a conseguire un'utilità corrispondente alla partecipazione agli utili di esercizio, utilità anticipata periodicamente con i c.d. compensi.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la cooperativa denuncia "mancata applicazione di legge in riferimento all'art. 2527 c.c." Deduce che la corte di merito abbia, con motivazione confusa imprecisa ed illogica, erroneamente ritenuto che la delibera di esclusione avrebbe dovuto essere preceduta da una preventiva contestazione dell'addebito, laddove nessuna norma dispone tale comportamento, e che, comunque, nella fattispecie il socio era stato informato delle mancanze contestategli. Sostiene che il comportamento del UR, che pretendeva il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa e non aveva ottemperato agli inviti rivoltigli dal C. di A., fosse antisociale, perché rivolto a stravolgere il rapporto sociale instaurato con la società. Con il secondo motivo deduce che, in conseguenza dell'accoglimento delle sue richieste il UR, per il principio della soccombenza debba essere condannato alle spese di tutti i gradi del giudizio.
Va esaminato con priorità logica e giuridica il primo motivo dedotto con ricorso incidentale.
La censura è infondata.
La corte di merito, anche se ha affermato che la deliberazione di esclusione del socio di una cooperativa debba indicare con sufficiente precisione la condotta addebitata, ha confermato la sentenza del tribunale in ordine alla dichiarata nullità della delibera sulla base di due considerazioni. Ha rilevato, per un verso, che la lettera, che comunicava all'opponente la esclusione dalla cooperativa, non menzionava alcun addebito specifico, circostanza che era sufficiente per riconoscere l'illegittimità della esclusione, e, per altro verso, che nel caso in esame il ricorso al giudice per fare valere una pretesa creditoria non si poneva in alcun modo in contrasto con i doveri derivanti dalla qualità di socio e non poteva quindi giammai legittimare la delibera di esclusione". La corte di merito ha precisato, per stabilire se nella condotta del socio potesse ravvisarsi la causa di esclusione prevista dalla lettera I dell'art. 13 dello Statuto, che la valutazione degli inadempimenti del socio di una cooperativa di lavoro per giustificare la sua esclusione dalla società dovesse essere operata con criteri mutuati dal diritto societario in riferimento in particolare all'oggetto sociale, così richiamando un principio affermato da questa corte (cfr. cass. 5/2/1993 n. 1448) . Ha anche escluso la stessa corte che, per qualificare la condotta del UR come fomentatrice di dissidi, avesse rilevanza la circostanza che la pretesa non fosse stata accolta dal giudice adito, che si era dichiarato incompetente. La prima argomentazione non può essere pienamente condivisa. Infatti, è principio ripetutamente affermato da questa corte che nelle società cooperative, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione, ai sensi dell'art. 2527 cod. civ., non implica la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, ne' l'adozione di particolari formalità, ma è sufficiente che risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell'adottata sanzione, in guisa da consentirgli di articolare le proprie difese con l'opposizione. Si è anche precisato che l'eventuale incompletezza della comunicazione non incide sulla validità e sull'operatività del provvedimento, ma può spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un'opposizione tardiva o non specifica (cfr.: cass. 15/2/1993 n. 1448; cass. 19/10/1989 n. 4207), e che la mancata specificazione diviene irrilevante quando l'escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle concrete situazioni addebitategli, avendo fondato su di esse la propria difesa in sede di opposizione. (cfr.: Cass. 21/11/1997 n. 11637; cass.17/9/1993 n. 9577). Pertanto, l'illegittimità della delibera di esclusione del socio non può dipendere sempre ed esclusivamente dalla mancata specificazione degli addebiti nella comunicazione della delibera stessa.
La corte di appello ha, comunque, valutato il comportamento del socio, entrando nel merito, ed ha escluso che la sua condotta si ponesse in alcun modo in contrasto con i doveri derivanti dalla qualità di socio e che potesse quindi legittimare la delibera di esclusione, con una congrua motivazione che è esente da vizi logici o giuridici. Alla motivazione adottata dalla corte territoriale, il ricorrente, senza indicare specifici vizi del ragionamento seguito dal giudice di merito, oppone una propria valutazione della condotta del UR, pretendendo, così, un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Escluso un difetto di motivazione in ordine all'inidoneità del comportamento del socio a legittimare la delibera di esclusione, la valutazione dei fatti, riservata al giudice di merito, non può essere sottoposta al controllo della corte di legittimità.
In definitiva, va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale.
Passando all'esame dell'unico motivo del ricorso principale, deve rilevarsi che la censura è fondata.
Posto che la corte di merito ha ritenuto che il tribunale abbia ritualmente proceduto alla liquidazione del danno, come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni dal UR, ritenendo implicitamente accettato il contraddittorio dalla società convenuta, deve rilevarsi che tale statuizione non ha formato oggetto del ricorso incidentale e su di essa si è quindi formato il giudicato, ancorché, solo in sede di controricorso, l'intimata abbia genericamente ribadito di non aver accettato il contraddittorio sulla domanda nuova. Avrebbe dovuto, invece, censurare nel ricorso incidentale con uno specifico motivo tale statuizione, per impedire il formarsi del giudicato sulla questione.
La corte di merito erroneamente, in violazione della norma di cui all'art. 1223 c.c., che indica come componenti del risarcimento del danno sia la perdita subita sia il mancato guadagno, ha limitato la risarcibilità alla mancata percezione degli utili, che sarebbero spettati al UR in qualità di socio, ed ha escluso, senza esporne le ragioni con una motivazione congrua e logicamente corretta, il mancato guadagno. Infatti, è pacifico che i soci della cooperativa intendevano perseguire (ai sensi dell'art. 3, titolo II dello Statuto) lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestavano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa ed è incontestato che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto i soci lavoratori avevano diritto durante l'esercizio sociale ad un trattamento economico avente come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per categorie di lavoratori similari, mentre la corte non ha affatto considerato che la esclusione dalla società comportava per il socio non solo la perdita degli utili (i residui annuali previsti dall'art. 19 dello Statuto) ma anche quella del trattamento economico, che gli sarebbe spettato, quale socio lavoratore, per l'attività lavorativa che la partecipazione alla società gli avrebbe assicurato ai sensi dell'art. 3 dello Statuto. Irrilevante è che il rapporto non fosse di lavoro subordinato, ma sociale, perché ai sensi dell'art. 20 dello Statuto il socio lavoratore aveva, comunque diritto ad un trattamento economico. Non ha considerato la corte di merito, quando ha ritenuto di escludere la risarcibilità del danno sul presupposto che il UR non aveva prestato attività lavorativa, che la mancata prestazione di tale attività era conseguenza diretta della esclusione illegittima dalla società.
Per le ragioni esposte, il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che dovrà accertare e liquidare il danno costituito dal mancato guadagno conseguente all'esclusione del UR dalla società.
Resta assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, comportando la cassazione della sentenza la caducazione della statuizione sulle spese.
Allo stesso giudice di rinvio può rimettersi la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il secondo. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ Sezione Civile, il 28 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999