Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4126
CASS
Sentenza 26 aprile 1999

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Nelle società cooperative, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione, ai sensi dell'art. 2527 cod. civ., non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, ne' l'adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell'adottata sanzione, in guisa da consentirgli di articolare le proprie difese con l'opposizione. L'eventuale incompletezza, ovvero la mancata specificità della comunicazione non incide, pertanto, sulla validità e sull'operatività del provvedimento (potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un'opposizione tardiva o non specifica), e diviene, comunque, irrilevante quando l'escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende concretamente addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 22605 del 10
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4126
Data del deposito : 26 aprile 1999

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