Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6184 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
LIGA ITAL6 1 84/0 1 IN ELI POI ALIA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PROPRIETÀ - SEZIONE SECONDA CIVILE -DISTANZELECALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 2432/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 13732 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Cron. Rep. 2254 -- Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Ud. 11/01/01 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. LL_SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 3 MAG. 2001 IC LI, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE 60, VIA CICERONE presso lo studio dell'avvocato CASTELLANI R., difesa dall'avvocato GIROMINI ROBERTO, HIRE 3000 CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CG509099 AR GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S T D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato CASTELLANO ADRIANO, che la difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta egaleall'avvocato BUFANO PAOLO, giusta delega in atti;
dal 2001 May controricorrente 1111 40 avversO la sentenza n. 486/98 del Tribunale di LA IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva SPEZIA, depositata il 13/07/98; dal Sig. CASTELLA NO per diritti 8000+191 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1.0.OTT. 2001 IL CANCELLIERE udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concl uso per il rigetto del ricorso. DIRITTI DI R.G.N.2432/99 Oggetto: Proprietà-distanze legali- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 25-5-1993 il pretore di Sarzana, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso da OL FE nei confronti di LI ME, per far cessare l'edificazione della l'innalzamento del fabbricato iniziatimansarda e dalla convenuta in Ameglia, frazione Bocca di Magra, in assenza di concessione edilizia ed in violazione delle distanze legali, dopo avere disposto con decreto 5-2-1991, inaudita altera parte, la sospensione dei lavori, а conclusione dell'espletata istruttoria, accoglieva il ricorso, dichiarando che i lavori eseguiti dalla ME "erano in violazione delle distanze legali ed ordinando il ripristino della situazione quo ante”. Proposto appello dalla ME, il tribunale di La Spezia, con sentenza del 13 luglio 1998, ha confermato quella del pretore, condannando l'appellante alle spese del giudizio. Il giudice di appello è pervenuto alle stesse conclusioni cui era pervenuto il pretore, del quale, pertanto, ha confermato la decisione, 2 ritenendo, dopo avere esaminato e valutato tutte le risultanze istruttorie, che l'appellante non soltanto avesse innalzato il tetto del suo edificio, ma che avesse anche ridotto la distanza tra la sua costruzione e quella dell'appellata, violando così la norma di cui all'art.15 del Piano Regolatore generale del Comune di Ameglia, per cui legittimamente la FE aveva chiesto ed il pretore aveva ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Ricorre ME LI per la cassazione della sentenza, deducendo quattro motivi di gravame 1 anche se per errore di numerazione figurano cinque motivi); resiste con controricorso FE OL. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Omessa, insufficiente contraddittoria valutazione di un punto decisivo della controversia, con riguardo alla presunta sopraelevazione dell'edificio realizzata dalla ricorrente, nonostante che dalla valutazione comparativa di tutte le risultanze processuali non fosse emersa alcuna prova certa che effettivamente 3 dopo gli eseguiti lavori il fabbricato avesse un'altezza superiore a quella precedente. 2) Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 15 delle N. T. A del Comune di Ameglia-Omessa, contraddittoria, motivazione circa insufficiente, un punto decisivo della controversia. La censura è riferita al fatto che, non essendosi trattato, nella fattispecie, di nuova costruzione, ma soltanto di rifacimento del tetto, e non essendosi verificato alcun aumento di volumetria utile ai fini abitativi, rispetto а quella preesistente, non era applicabile, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la norma sulle distanze legali contenuta nell'art.15 delle N.T.A., bensì quella di cui all'art.873 C.C., le va cui prescrizioni risultano essere state rispettate. 3) Violazione e/o erronea applicazione di legge- Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla disposta demolizione della costruzione in sopraelevazione, che, invece, non avrebbe dovuto essere ordinata, anche tenuto conto che per un ormai consolidato orientamento digiurisprudenziale legittimità, la sopraelevazione, per di più riguardante l'immobile considerarsi del c.d.preveniente, non può a distanza illegittma, anche se effettuata inferiore a quella legale se realizzata a filo> del precedente edificio". 4) Violazione di legge-omessa decisione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'omessa applicazione, " in via del tutto residualissima" (SIC), della norma di cui all'art.2058,co.2, C.C., disponendosi quindi un risarcimento del danno in luogo della demolizione. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Non sussiste il vizio di motivazione della sentenza denunciato con il primo motivo, dal momento che il tribunale è pervenuto alla decisione qui impugnata dopo la disamina di tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo а mezzo dell'espletata consulenza tecnica e delle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, e dopo approfondita 1 علام processuali;
e valutazione di tali risultanze della adottata ponendo, quindi, a supporto decisione una motivazione con la quale ha dato pienamente conto dell'iter logico-giuridico seguito, in coerenza con siffatte risultanze, per pervenire alla conclusione - in linea, del resto, 5 con quella del primo giudice che vi era stato certamente, con la costruzione eseguita dalla innalzamento del tetto, pari quanto ME, a mt.0,60, con conseguente aumento di meno volumetria della preesistente costruzione ed inosservamza delle norme sulle distanze legali, di cui al vigente Piano regolatore del Comune di Ameglia. Non coglie nel segno, pertanto, la censura mossa alla sentenza impugnata con il motivo in esame, sollecitandosi con questo, in buona sostanza, una nuova e diversa valutazione dei fatti di causa, che, in quanto corettamente compiuta dai giudici di merito senza alcun travisamento, quindi, degli stessi, contrariamente а quanto denunciato dalla ricorrente non può essere ripetuta in questa sede. Per quanto riguarda il secondo motivo, se ne deve parimenti rilevare l'infondatezza, non riscontrandosi nella decisione del tribunale alcuna violazione о erronea applicazione di legge, con riferimento all'art.15 delle N.T.A del Piano regolatore generale del Comune di Ameglia, che, in quanto integrativo, in materia di distanze legali tra costruzioni, delle norme del codice civile, è 6 stato ritenuto applicabile, ed è stato puntualmente applicato nella concreta fattispecie, essendosi accertato, nelle competenti sedi di merito, che la nuova costruzione della ME aveva determinato un aumento della volumetia complessiva del fabbricato, e, dunque, anche della sagoma esterna di questo, con conseguente inevitabile riduzione della distanza minima, prevista dal predetto strumento urbanistico, rispetto al fabbricato vicino della FE (sent.n.12013/98 e n.10558/97). Non sussistono, poi, neppure le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati con il terzo motivo, poiché, una volta accertatasi dal giudice, come è avvenuto nel caso in esame, l'inosservanza, da parte della ME, delle norme sulle distanze legali tra costruzioni, l'ordine di riduzione in pristino a lei rivolto, in dipendenza dell'accoglimento della domanda in tal senso formulata dall'attrice, non poteva che essere Aly consequenziale, nessun margine discrezionale essendo lasciato al giudice, in casi del genere, per una valutazione in concreto della situazione che ha indotto l'autore della costruzione a non rispettare le norme predette del carattere 7 intrinsecamente dannoso о pericoloso della costruzione stessa (sent.n.3886/98; n.1560/97). Non ha pregio, infine, la critica mossa con il quarto motivo alla decisione del giudice, posto che l'ordine di riduzione in pristino, richiesto dalla parte che assume di essere stata danneggiata dalla costruzione realizzata non a distanza legale, non può non essere emesso, secondo quanto previsto, del resto, espressamente dalla legge (art.872 c.c.), avuto anche riguardo all'inapplicabilità, nel caso disposizione di cui concreto, della all'art.2058, comma 2, C.C., invocata dalla ricorrente (sent.n.11221/97 e nn.6035/95). Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ME alle spese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in lire 125800 ' oltre a lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, 1'11 gennaio 2001 Il consigliere est. (Dr. Olindo Schettino) Il presidente (Dr Francesco Cristarella Orestano) Оят ле окт 8 0 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 3 MAG. 2001 ALCANCELLIERE C bolezn 000 Gooos 310000 IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico lolarce UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 64 SET. 2001 40823. 1400 Serie 4 al n veral S. 310.000 (lire trecenicalecinalia p. N Ditige . Servizi (Dott.ssa DI FILIPPO) Responsable Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI)