Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2002, n. 7664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7664 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B 0 7 6 64 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.4624/01 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron.21280 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Cons. Relatore C.C. 12/03/02 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: dell'amministratore, legale SOLLES s.p.a., in persona elettivamenterappresentante pro tempore DA AL, domiciliata in Roma, in via F. Corridoni n. 23, presso l'Avv. Piero Conti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente generale della Centrale Rischi Ennio De Luca, elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Novembre n. 144, presso gli Avv. Adriana Pignataro e Saverio Muccio, che lo rappresentano 1074 e difendono per procura speciale per Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 22.2.01, rep. 56325; controricorrente per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione 29.7.00 n. 10004. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/02 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Uditi gli Avv. Conti e Muccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Il Pretore di Milano, accogliendo la domanda proposta dalla s.p.a. Solles, condannava l'INAIL a restituire i premi aggiuntivi dalla stessa corrisposti per il rischio silicosi, non essendo lo stesso presente nelle lavorazioni oggetto dell'attività dell'impresa. Il Tribunale, con sentenza del 30.7.97, pronunziando sull'appello proposto dall'INAIL, confermava la statuizione, riducendo l'importo dallo stesso dovuto in misura corrispondente alle somme allo stesso effettivamente versate a tale titolo. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione 1'INAIL, deducendo due motivi, in particolare denunziando violazione di legge e sostenendo -con il primo 2 motivo che esso aveva richiesto il premio sulla base della denunzia effettuata dal datore circa la natura delle lavorazioni effettuate, ai sensi dell'art. 12 del d. P. R. 30.6.65 n. 1124, e che l'impresa era iscritta all'ANCE, con cui 1'INAIL aveva stipulato un accordo per l'assicurazione contro la silicosi e 1' asbestosi. Il Tribunale, sosteneva l'Istituto, aveva invece ignorato gli elementi di fatto ivi risultanti, non precisando come fosse pervenuto alla conclusione che il premio aggiuntivo non era dovuto. La Corte con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva detto primo motivo, cassava l'impugnata sentenza e rigettava la domanda nel merito. La SOC. Solles con ricorso notificato in data 7.2.01 deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto, tale da determinare la revocazione della sentenza. Si oppone con controricorso l'INAIL. Nelle conclusioni scritte in data 3.1.02 il P.M. ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. La ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione Il ricorso non è fondato. Questa Corte, nel fissare i limiti della esperibilità del giudizio di revocazione avverso le pronunzie di Ещlegittimità, ha pre cisato che l'errore di fatto ai sensi 3 dell'art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure supposizione della inesistenza di un fatto la cui nella verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tale genere di errore presuppone, in sostanza, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di di giudizio e, dall'altro, quella risultante valutazione dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (Cass., Sez. un., 12.6.97 n. 5303). Nel caso di specie non è ravvisabile l'errore nel senso indicato dalla giurisprudenza appena indicata. La Corte con la sentenza censurata, infatti, ha sostenuto che, nel caso siano stati versati contributi sulla base di una denunzia del datore di lavoro, il datore stesso può ripetere i contributi che assume indebitamente versati solo ove sia stata effettuata la rettifica dell'originaria dichiarazione. Enunziato il principio di diritto, la stessa Corte ha accertato che il giudice di merito non ha riscontrato meno della rettifica ma ha proceduto l'esistenza ° all'indagine circa l'esistenza in concreto del rischio, 4 яц decidendo sulla base del criterio della sua effettività. ricorrente che la Corte sarebbeSostiene la odierna incorsa in errore, in quanto contrariamente a quanto dichiarato dall'INAIL nel ricorso - essa mai aveva affermato l'esistenza del rischio silicotigeno e, anzi, l'aveva esplicitamente negata, come risultante dalla stessa menzionata documentazione. Sostiene, inoltre, di non essere mai stata iscritta all'ANCE e che, pertanto, non poteva trovare applicazione l'accordo stipulato dall'INAIL con detta Associazione per l'assicurazione dell'asbestosi e della silicosi, secondo la richiesta dell'Istituto. La Corte sarebbe, pertanto, incorsa in errore nel momento in cui ha pronunziato sul merito ai sensi dell'art. 384, in quanto, una volta cassata la sentenza, non si sarebbe resa conto che il contenuto della dichiarazione non era quello indicato dall'INAIL, ma quello diverso denunziato dal datore di lavoro. Tale impostazione è, però, al di fuori dei limiti di deducibilità dell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, in quanto il contenuto delle dichiarazioni non era circostanza incontroversa e pacifica, ma era stato oggetto di contrasto tra detto datore e l'INAIL nel giudizio di merito. La Corte, nell'apprezzamento della circostanza di fatto, nella libertà del suo giudizio, ha dunque optato per la soluzione che il contenuto fosse quello pregiudiziavole per il datore di lavoro, prendendo posizione su una delle due qu 5 tesi. La conclusione cui la sentenza contestata perviene, decisionepertanto, non nasce da un errore, ma da una adottata dal Collegio nell'esercizio della sua funzione di giurisdizione. Non ravvisandosi i presupposti richiesti dall'art. 391 bis c.p.c., il ricorso per revocazione va pertanto dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di questa fase di giudizio.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 12 marzo 2002 Il Presidente brylichen lauk Il Consigliere estensore Risvani raGiovan team cran Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelieria 24 MDG 2002 L. CANCELLIERE на 6