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Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32090 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OT UR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13-06-2022 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 senza discussione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
letta la requisitoria del Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32090 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa dal tribunale di Pavia in data 30 settembre 2021 con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, perché, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con domicilio fiscale in Vigevano, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di 23 fatture apparentemente emesse nel corso del 2013 dalla "LC AGIBA di ABD EL ELAU Ramadan", relative ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione PF 2014, relativa all'anno di imposta 2013, elementi passivi fittizi, pari a euro 57.575. In Vigevano, il 25 novembre 2014. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato cinque motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con i quali deduce: 2.1. il vizio di motivazione non avendo la Corte territoriale argomentato circa le conclusioni resa dalla Procura generale che chiedeva l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto ed omettendo, in tal modo, di prendere in considerazione gli elementi esposti dalla pubblica accusa a difesa dell'imputato (primo motivo); 2.2. la violazione di legge per aver la Corte d'appello incongruamente ravvisato la fittizietà oggettiva e soggettiva delle fatture sulla scorta di un ragionamento apodittico e presuntivo, già operato dall'Agenzia delle entrate di Pavia, nel proprio avviso di accertamento, il cui assunto era stato fondato su considerazioni che si erano rivelate suscettibili di divere interpretazioni e, quindi, idonee a sollevare ben più di un ragionevole dubbio in favore dell'imputato (secondo motivo); 2.3. il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità circa il superamento di ogni ragionevole dubbio, vizi desumibili dal testo del provvedimento impugnato (terzo motivo); 2.4. la violazione di legge e il vizio di motivazione apparendo evidente che la pronuncia di condanna emessa in appello era stata fondata su fragili sospetti, mere congetture, suscettibili di assecondare distinte ed alternative ipotesi, anche contrapposte, nella spiegazione dei fatti oggetto di prova, come tali insufficienti a fondare la responsabilità del ricorrente e che perciò non potevano ritenersi esistenti nella fattispecie indizi suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (quarto motivo); 2 2.5. la violazione di legge e il vizio di motivazione avendo la Corte d'appello omesso di prendere in considerazione la doglianza espressamente formulata nel quarto motivo di appello con riferimento all'asprezza delle pene accessorie inflitte e alla mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen. (quinto motivo). 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni formulate dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla base del quinto motivo, limitatamente al punto concernente l'invocato beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., ed è inammissibile nel resto. 2. Iniziando dall'analisi del primo motivo, esso si traduce, nell'ottica del ricorrente, nella denuncia di un vizio di motivazione perché la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle ragioni poste dalla pubblica accusa a sostegno della richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto. Così interpretato il primo motivo di ricorso, esso va allora scrutinato congiuntamente al secondo, al terzo e al quarto motivo di gravame, trattandosi di doglianze tra loro strettamente collegate, in quanto attinenti alla ricostruzione dei fatti oggetto dell'imputazione elevata nei confronti del ricorrente e, quindi, alla conseguente sussunzione o meno di detti fatti nella fattispecie incriminatrice contestata. Ciò premesso, per comprendere la manifesta infondatezza dei motivi e la loro improponibilità, in quanto non consentiti in sede di giudizio di legittimità, è necessario richiamare la ratio deddendi del provvedimento impugnato. 2.1. La Corte d'appello, decidendo in conformità alla pronuncia del Tribunale, ha ricostruito il contenuto delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha ricordato che - a seguito della verifica fiscale ai fini IVA, avviata dall'Agenzia delle Entrate di Pavia, nei confronti della COTTINO S.r.l., per il periodo di imposta 2013 - il ricorrente, vinta una gara con la catena di supermercati "Esselunga", commissionò alla ditta "LC AGIBA di ABD EL ELAU Ramadan", presentatagli da un conoscente (il teste 3 CL.-~ DI), l'esecuzione dei lavori di facchinaggio e trasporto necessari ai fini dell'esecuzione dell'appalto per forniture elettriche. In relazione, tuttavia, alle fatture emesse per detti servizi, stimate di contenuto assai generico, si accertò che: a) non erano emersi riscontri bancari di eventuali pagamenti delle fatture, i quali per il loro ammontare (pari a 57.575,00 euro) e attesi i versamenti in un arco temporale breve (da marzo a settembre 2013), laddove effettuati in contanti, avrebbero esposto l'imputato a sanzioni amministrative per il superamento dei limiti dell'uso del contante;
b) neppure era emersa traccia (espressa) del pagamento di tali fatture sulla movimentazione sui conti e nelle casse della ditta;
c) non fu rinvenuto alcun contratto scritto tra la società investigata e la ditta emittente, nonostante l'importo della concessione dei lavori di facchinaggio fosse di valore piuttosto ingente;
d) la ditta, emittente le fatture, non era mai stata inserita nella Documentazione Unica per la Valutazione Rischi di Interferenze, certamente indispensabile onde poter operare in seno a realtà economiche quali la catena di supermercati "Esselunga; e) la teste POGGI, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, aveva confermato in dibattimento l'esito delle indagini, specificando che le fatture indagate erano state annotate nella contabilità dal ricorrente;
f) il teste DI, sentito a discarico, aveva esclusivamente riferito di avere presentato alcune persone di nazionalità egiziana al ricorrente, tra cui un uomo, titolare di una ditta che si occupava dello sgombero di cantine e lavori edili, ditta della quale aveva dichiarato di non conoscere la ragione sociale o le modalità con cui svolgesse i lavori, pur essendo informato che avesse in dotazione un furgone per il trasporto di materiali;
g) il teste CASAZZA, dipendente dello studio commercialistico che si era occupato di tenere la contabilità dell'imputato, aveva confermato in dibattimento l'esistenza di un appalto aggiudicato alla ditta del ricorrente per lavori in alcuni negozi della catena "Esselunga" ed anche la necessità per la ditta di avvalersi di altri dipendenti o società per portare a termine l'appalto h) l'imputato, infine, nel corso dell'esame dibattimentale, aveva rappresentato l'intera vicenda in termini generici, precisando di aver pagato i lavori della sub-appaltatrice in contanti, restituendo, così, al Tribunale l'immagine di una ditta, la LC AGIBA, priva di qualunque professionalità e mezzi di sorta. 2.2. Sulla base di tale quadro istruttorio, che aveva pienamente persuaso il primo giudice a ritenere fondata l'accusa di frode fiscale, la Corte distrettuale, nel prendere in esame i motivi di impugnazione, che sono stati sostanzialmente 4 reiterati come motivi di ricorso per cassazione, ha affermato, con congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, come la genericità con la quale erano stati descritti i lavori, indicati nelle fatture in contestazione, costituisse già di per sé un indicatore della fittizietà dell'esecuzione delle prestazioni in esame. Altrettanto e del tutto irregolare era risultato il rapporto intercorrente fra le due aziende, perché non sostenuto da alcun contratto o patto, formalizzato o anche solo emergente da documentazione cartacea di sorta (comunicazioni o altra documentazione attestante l'accordo sottostante), se non dalle vaghissime dichiarazioni del teste DI, inadatte per il loro stesso tenore e per la loro genericità a dimostrare l'effettività del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle prestazioni. Del tutto inesistenti, secondo il Collegio territoriale, le prove dell'avvenuto pagamento tracciabile delle prestazioni, nonostante i limiti di legge imposti all'utilizzo del contante: le fuoriuscite di contante rinvenibili negli estratti conto non dimostravano che il pagamento fosse stato eseguito alla ditta fornitrice dei servizi indicati nelle fatture. Quanto alla deposizione della funzionaria dell'Agenzia fiscale ed alla asserita mera natura induttiva dell'accertamento erariale, la Corte territoriale ha precisato, da un lato, come la teste POGGI avesse riferito, compiutamente e con precisione, in ordine a tutti gli accertamenti effettuati e, dall'altro, come fosse risultato che l'accertamento tributario non aveva avuto natura induttiva, essendosi invece basato sulla fatturazione effettivamente rinvenuta, mentre l'assenza di documentazione sottostante, l'assenza di evidenze di pagamenti regolari e tracciabili, le caratteristiche della società emittente, erano stati correttamente stimati come elementi di fatto negativi, che erano stati attentamente soppesati per ritenere la falsità della documentazione utilizzata per il conseguimento del fine di evasione fiscale e ciò anche in considerazione della natura generica delle fatture, che di per sé sola non avrebbe potuto provare l'addebito, ma che, unitamente alle altre evidenze disponibili e in precedenza elencate, costituiva ulteriore elemento di prova circa la sussistenza del fatto addebitato. Peraltro, se fosse vero che l'assenza di un vero e proprio cantiere avesse reso difficile la compilazione dei documenti, come prospettato dal ricorrente, ciò non avrebbe dovuto impedire, secondo il conforme approdo cui sono giunti i giudici di merito, l'indicazione della durata dell'impegno, del personale impiegato, della natura più specifica del lavoro svolto ecc. Infine, la Corte d'appello ha valorizzato anche l'ulteriore elemento indiziario di natura logico-deduttiva indicato dal Tribunale come significativo della sussistenza dell'addebito ossia che, a fronte di tutto quanto già di negativo rilevato in ordine ai rapporti fra le due ditte, risultava difficile ritenere che una realtà 5 aziendale vasta e seria come l'appaltante ("Esselunga") avrebbe consentito l'accesso a personale, anche sub-appaltante e dunque pur se rispondente formalmente ad altro committente, non in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (tra l'altro trattandosi di un appalto inerente l'impiantistica elettrica). 3. Al cospetto di tale completa motivazione, la sentenza impugnata non merita le censure che le sono mosse né sotto il profilo della violazione di legge e neppure quanto al dedotto vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito ha risposto, esplicitamente ed implicitamente, in maniera esauriente ai rilievi difensivi e ai dubbi prospettati dalle conclusioni del rappresentante della pubblica accusa nel giudizio d'appello, dando conto e ragione dei corretti criteri di valutazione della prova che sono stati posi a fondamento della decisione impugnata. Peraltro, il ricorrente incentra le doglianze sulle quaestio facti che, investendo l'ambito dell'accertamento e/o della valutazione della regiudicanda come correttamente operati dal giudice di merito, si risolvono nel devolvere al giudice di legittimità il sindacato sulla ricostruzione e valutazione delle prove, sindacato che, in presenza di una adeguata motivazione priva, come nel caso in esame, di vizi di manifesta illogicità, esula dal perimetro disegnato per il controllo in sede di legittimità. Da ciò deriva che il ricorrente non può avanzare alcuna pretesa a favore della tesi alternativa pronosticata (prima con l'appello e poi con il ricorso per cassazione), perché esula dai poteri della Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). Conclusivamente, i giudici di merito, con accertamento di fatto logicamente e adeguatamente motivato, hanno ritenuto che la genericità delle indicazioni contenute nelle fatture circa la descrizione dei lavori, la mancanza di prova dei pagamenti, l'assenza di documenti contrattuali o di qualsiasi altra documentazione in proposito attestante i rapporti tra l'emittente e l'utilizzatore delle fatture, la genericità delle prove indicate a discarico e degli altri elementi di prova in precedenza riportati avessero contenuto e spessore tali da consentire la piena formazione della prova della responsabilità penale in ordine al reato contestato all'imputato. I primi quattro motivi di ricorso sono pertanto inammissibili perché manifestamente infondati e non consentiti. 6 4. E' invece fondato il quinto motivo di ricorso limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 4.1. Quanto al rilievo circa l'asprezza delle pene accessorie inflitte, il motivo di ricorso, alla stessa stregua del motivo d'appello, deve ritenersi estremamente generico e, come tale, inammissibile, sicché non sussisteva alcun obbligo di motivazione in proposito da parte della Corte territoriale, posto che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. In mancanza di ciò, viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite nella genericità della censura. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio (ex multis, Sez. 1, n. 4713 del 28/03/1996, Bruno, Rv. 204548 - 01). 4.2. A diversa conclusione occorre pervenire quanto al beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., che è stato negato dalla Corte territoriale sul rilievo che, da un lato, =detto beneficio non sarebbe stato invocato dal ricorrente e, dall'altro, che non sarebbe stato concedibile, atteso che a tanti anni dalla commissione del fatto non risultava che il prevenuto avesse mai posto in essere comportamenti riparatori di sorta. Il primo rilievo non è corretto in quanto l'imputato, nei motivi di appello, aveva invocato, nelle conclusioni dell'atto, il beneficio richiesto, con riferimento al quale, le Sezioni Unite della Corte, riportando a sistema tutti i casi in cui l'art. 597 cod. proc. pen. deroga al principio devolutivo, hanno stabilito che, quando una delle parti abbia sollecitato l'applicazione di un beneficio, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello rimane fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento (argumenta, Sez., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, in motivazione). Anche il secondo rilievo non è corretto, perché la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei (ex multis, Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Barberini, Rv. 279094 - 01). 7 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano limitatamente al punto concernente la mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. IL giudice di rinvio, nel concedere o mento il beneficio terrà conto, con adeguata motivazione, delle circostanze ex art. 133 cod. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al beneficio della non menzione e rinvia ad altra sezione Della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22/03/2023
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 senza discussione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
letta la requisitoria del Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32090 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa dal tribunale di Pavia in data 30 settembre 2021 con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, perché, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con domicilio fiscale in Vigevano, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di 23 fatture apparentemente emesse nel corso del 2013 dalla "LC AGIBA di ABD EL ELAU Ramadan", relative ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, indicava nella dichiarazione PF 2014, relativa all'anno di imposta 2013, elementi passivi fittizi, pari a euro 57.575. In Vigevano, il 25 novembre 2014. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato cinque motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con i quali deduce: 2.1. il vizio di motivazione non avendo la Corte territoriale argomentato circa le conclusioni resa dalla Procura generale che chiedeva l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto ed omettendo, in tal modo, di prendere in considerazione gli elementi esposti dalla pubblica accusa a difesa dell'imputato (primo motivo); 2.2. la violazione di legge per aver la Corte d'appello incongruamente ravvisato la fittizietà oggettiva e soggettiva delle fatture sulla scorta di un ragionamento apodittico e presuntivo, già operato dall'Agenzia delle entrate di Pavia, nel proprio avviso di accertamento, il cui assunto era stato fondato su considerazioni che si erano rivelate suscettibili di divere interpretazioni e, quindi, idonee a sollevare ben più di un ragionevole dubbio in favore dell'imputato (secondo motivo); 2.3. il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità circa il superamento di ogni ragionevole dubbio, vizi desumibili dal testo del provvedimento impugnato (terzo motivo); 2.4. la violazione di legge e il vizio di motivazione apparendo evidente che la pronuncia di condanna emessa in appello era stata fondata su fragili sospetti, mere congetture, suscettibili di assecondare distinte ed alternative ipotesi, anche contrapposte, nella spiegazione dei fatti oggetto di prova, come tali insufficienti a fondare la responsabilità del ricorrente e che perciò non potevano ritenersi esistenti nella fattispecie indizi suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (quarto motivo); 2 2.5. la violazione di legge e il vizio di motivazione avendo la Corte d'appello omesso di prendere in considerazione la doglianza espressamente formulata nel quarto motivo di appello con riferimento all'asprezza delle pene accessorie inflitte e alla mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen. (quinto motivo). 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni formulate dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla base del quinto motivo, limitatamente al punto concernente l'invocato beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., ed è inammissibile nel resto. 2. Iniziando dall'analisi del primo motivo, esso si traduce, nell'ottica del ricorrente, nella denuncia di un vizio di motivazione perché la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle ragioni poste dalla pubblica accusa a sostegno della richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto. Così interpretato il primo motivo di ricorso, esso va allora scrutinato congiuntamente al secondo, al terzo e al quarto motivo di gravame, trattandosi di doglianze tra loro strettamente collegate, in quanto attinenti alla ricostruzione dei fatti oggetto dell'imputazione elevata nei confronti del ricorrente e, quindi, alla conseguente sussunzione o meno di detti fatti nella fattispecie incriminatrice contestata. Ciò premesso, per comprendere la manifesta infondatezza dei motivi e la loro improponibilità, in quanto non consentiti in sede di giudizio di legittimità, è necessario richiamare la ratio deddendi del provvedimento impugnato. 2.1. La Corte d'appello, decidendo in conformità alla pronuncia del Tribunale, ha ricostruito il contenuto delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha ricordato che - a seguito della verifica fiscale ai fini IVA, avviata dall'Agenzia delle Entrate di Pavia, nei confronti della COTTINO S.r.l., per il periodo di imposta 2013 - il ricorrente, vinta una gara con la catena di supermercati "Esselunga", commissionò alla ditta "LC AGIBA di ABD EL ELAU Ramadan", presentatagli da un conoscente (il teste 3 CL.-~ DI), l'esecuzione dei lavori di facchinaggio e trasporto necessari ai fini dell'esecuzione dell'appalto per forniture elettriche. In relazione, tuttavia, alle fatture emesse per detti servizi, stimate di contenuto assai generico, si accertò che: a) non erano emersi riscontri bancari di eventuali pagamenti delle fatture, i quali per il loro ammontare (pari a 57.575,00 euro) e attesi i versamenti in un arco temporale breve (da marzo a settembre 2013), laddove effettuati in contanti, avrebbero esposto l'imputato a sanzioni amministrative per il superamento dei limiti dell'uso del contante;
b) neppure era emersa traccia (espressa) del pagamento di tali fatture sulla movimentazione sui conti e nelle casse della ditta;
c) non fu rinvenuto alcun contratto scritto tra la società investigata e la ditta emittente, nonostante l'importo della concessione dei lavori di facchinaggio fosse di valore piuttosto ingente;
d) la ditta, emittente le fatture, non era mai stata inserita nella Documentazione Unica per la Valutazione Rischi di Interferenze, certamente indispensabile onde poter operare in seno a realtà economiche quali la catena di supermercati "Esselunga; e) la teste POGGI, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, aveva confermato in dibattimento l'esito delle indagini, specificando che le fatture indagate erano state annotate nella contabilità dal ricorrente;
f) il teste DI, sentito a discarico, aveva esclusivamente riferito di avere presentato alcune persone di nazionalità egiziana al ricorrente, tra cui un uomo, titolare di una ditta che si occupava dello sgombero di cantine e lavori edili, ditta della quale aveva dichiarato di non conoscere la ragione sociale o le modalità con cui svolgesse i lavori, pur essendo informato che avesse in dotazione un furgone per il trasporto di materiali;
g) il teste CASAZZA, dipendente dello studio commercialistico che si era occupato di tenere la contabilità dell'imputato, aveva confermato in dibattimento l'esistenza di un appalto aggiudicato alla ditta del ricorrente per lavori in alcuni negozi della catena "Esselunga" ed anche la necessità per la ditta di avvalersi di altri dipendenti o società per portare a termine l'appalto h) l'imputato, infine, nel corso dell'esame dibattimentale, aveva rappresentato l'intera vicenda in termini generici, precisando di aver pagato i lavori della sub-appaltatrice in contanti, restituendo, così, al Tribunale l'immagine di una ditta, la LC AGIBA, priva di qualunque professionalità e mezzi di sorta. 2.2. Sulla base di tale quadro istruttorio, che aveva pienamente persuaso il primo giudice a ritenere fondata l'accusa di frode fiscale, la Corte distrettuale, nel prendere in esame i motivi di impugnazione, che sono stati sostanzialmente 4 reiterati come motivi di ricorso per cassazione, ha affermato, con congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, come la genericità con la quale erano stati descritti i lavori, indicati nelle fatture in contestazione, costituisse già di per sé un indicatore della fittizietà dell'esecuzione delle prestazioni in esame. Altrettanto e del tutto irregolare era risultato il rapporto intercorrente fra le due aziende, perché non sostenuto da alcun contratto o patto, formalizzato o anche solo emergente da documentazione cartacea di sorta (comunicazioni o altra documentazione attestante l'accordo sottostante), se non dalle vaghissime dichiarazioni del teste DI, inadatte per il loro stesso tenore e per la loro genericità a dimostrare l'effettività del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle prestazioni. Del tutto inesistenti, secondo il Collegio territoriale, le prove dell'avvenuto pagamento tracciabile delle prestazioni, nonostante i limiti di legge imposti all'utilizzo del contante: le fuoriuscite di contante rinvenibili negli estratti conto non dimostravano che il pagamento fosse stato eseguito alla ditta fornitrice dei servizi indicati nelle fatture. Quanto alla deposizione della funzionaria dell'Agenzia fiscale ed alla asserita mera natura induttiva dell'accertamento erariale, la Corte territoriale ha precisato, da un lato, come la teste POGGI avesse riferito, compiutamente e con precisione, in ordine a tutti gli accertamenti effettuati e, dall'altro, come fosse risultato che l'accertamento tributario non aveva avuto natura induttiva, essendosi invece basato sulla fatturazione effettivamente rinvenuta, mentre l'assenza di documentazione sottostante, l'assenza di evidenze di pagamenti regolari e tracciabili, le caratteristiche della società emittente, erano stati correttamente stimati come elementi di fatto negativi, che erano stati attentamente soppesati per ritenere la falsità della documentazione utilizzata per il conseguimento del fine di evasione fiscale e ciò anche in considerazione della natura generica delle fatture, che di per sé sola non avrebbe potuto provare l'addebito, ma che, unitamente alle altre evidenze disponibili e in precedenza elencate, costituiva ulteriore elemento di prova circa la sussistenza del fatto addebitato. Peraltro, se fosse vero che l'assenza di un vero e proprio cantiere avesse reso difficile la compilazione dei documenti, come prospettato dal ricorrente, ciò non avrebbe dovuto impedire, secondo il conforme approdo cui sono giunti i giudici di merito, l'indicazione della durata dell'impegno, del personale impiegato, della natura più specifica del lavoro svolto ecc. Infine, la Corte d'appello ha valorizzato anche l'ulteriore elemento indiziario di natura logico-deduttiva indicato dal Tribunale come significativo della sussistenza dell'addebito ossia che, a fronte di tutto quanto già di negativo rilevato in ordine ai rapporti fra le due ditte, risultava difficile ritenere che una realtà 5 aziendale vasta e seria come l'appaltante ("Esselunga") avrebbe consentito l'accesso a personale, anche sub-appaltante e dunque pur se rispondente formalmente ad altro committente, non in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (tra l'altro trattandosi di un appalto inerente l'impiantistica elettrica). 3. Al cospetto di tale completa motivazione, la sentenza impugnata non merita le censure che le sono mosse né sotto il profilo della violazione di legge e neppure quanto al dedotto vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito ha risposto, esplicitamente ed implicitamente, in maniera esauriente ai rilievi difensivi e ai dubbi prospettati dalle conclusioni del rappresentante della pubblica accusa nel giudizio d'appello, dando conto e ragione dei corretti criteri di valutazione della prova che sono stati posi a fondamento della decisione impugnata. Peraltro, il ricorrente incentra le doglianze sulle quaestio facti che, investendo l'ambito dell'accertamento e/o della valutazione della regiudicanda come correttamente operati dal giudice di merito, si risolvono nel devolvere al giudice di legittimità il sindacato sulla ricostruzione e valutazione delle prove, sindacato che, in presenza di una adeguata motivazione priva, come nel caso in esame, di vizi di manifesta illogicità, esula dal perimetro disegnato per il controllo in sede di legittimità. Da ciò deriva che il ricorrente non può avanzare alcuna pretesa a favore della tesi alternativa pronosticata (prima con l'appello e poi con il ricorso per cassazione), perché esula dai poteri della Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). Conclusivamente, i giudici di merito, con accertamento di fatto logicamente e adeguatamente motivato, hanno ritenuto che la genericità delle indicazioni contenute nelle fatture circa la descrizione dei lavori, la mancanza di prova dei pagamenti, l'assenza di documenti contrattuali o di qualsiasi altra documentazione in proposito attestante i rapporti tra l'emittente e l'utilizzatore delle fatture, la genericità delle prove indicate a discarico e degli altri elementi di prova in precedenza riportati avessero contenuto e spessore tali da consentire la piena formazione della prova della responsabilità penale in ordine al reato contestato all'imputato. I primi quattro motivi di ricorso sono pertanto inammissibili perché manifestamente infondati e non consentiti. 6 4. E' invece fondato il quinto motivo di ricorso limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 4.1. Quanto al rilievo circa l'asprezza delle pene accessorie inflitte, il motivo di ricorso, alla stessa stregua del motivo d'appello, deve ritenersi estremamente generico e, come tale, inammissibile, sicché non sussisteva alcun obbligo di motivazione in proposito da parte della Corte territoriale, posto che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. In mancanza di ciò, viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite nella genericità della censura. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio (ex multis, Sez. 1, n. 4713 del 28/03/1996, Bruno, Rv. 204548 - 01). 4.2. A diversa conclusione occorre pervenire quanto al beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., che è stato negato dalla Corte territoriale sul rilievo che, da un lato, =detto beneficio non sarebbe stato invocato dal ricorrente e, dall'altro, che non sarebbe stato concedibile, atteso che a tanti anni dalla commissione del fatto non risultava che il prevenuto avesse mai posto in essere comportamenti riparatori di sorta. Il primo rilievo non è corretto in quanto l'imputato, nei motivi di appello, aveva invocato, nelle conclusioni dell'atto, il beneficio richiesto, con riferimento al quale, le Sezioni Unite della Corte, riportando a sistema tutti i casi in cui l'art. 597 cod. proc. pen. deroga al principio devolutivo, hanno stabilito che, quando una delle parti abbia sollecitato l'applicazione di un beneficio, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello rimane fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento (argumenta, Sez., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, in motivazione). Anche il secondo rilievo non è corretto, perché la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei (ex multis, Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Barberini, Rv. 279094 - 01). 7 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano limitatamente al punto concernente la mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. IL giudice di rinvio, nel concedere o mento il beneficio terrà conto, con adeguata motivazione, delle circostanze ex art. 133 cod. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al beneficio della non menzione e rinvia ad altra sezione Della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22/03/2023