Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
In tema di giudizio dinanzi al giudice di pace, la carenza di valida delega al vice procuratore onorario, integra la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del Pubblico Ministero al procedimento ed è, pertanto, rilevabile nei modi e nei termini prescritti dall'art. 180 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, essendosi la nullità verificata nel giudizio di primo grado, la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta per la prima volta con i motivi di ricorso in cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2015, n. 6216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6216 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
☐ 62 1 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 3551 - Presidente - Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere UP 24/11/2015 Dott. CARLO ZAZA - - Consigliere relatore - R.G.N. 18604/15 Dott.ssa ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MO GE, nato a [...], il [...] OL SA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 7/01/2015 del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore della parte civile, Avv.to Vittorio Cocito, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese. 7 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Novara, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa in data 20/12/2013 dal Giudice di pace di Novara, con cui il MO GE e l'OL SA venivano condannati a pena di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, per il delitto di cui agli artt. 110, 594, 61 n. 10 c.p., perché, in concorso tra loro, offendevano l'onore ed il decoro degli Agenti di Polizia Municipale Pregnolato AU e UT DR, profferendo il MO la frase "....ah 66 pure alla sera vi mettete a fare le multe....la pizza mi deve costare 36 euro in più....il comune deve finirla di rubare i soldi alla gente e voi brutti bastardi non è meglio che andate a fare altro piuttosto che stare qua a rompere i coglioni alla gente....ah brutto stronzo questa la paghi tu perché io non pago niente.." e successivamente, dopo aver strappato il preavviso di contravvenzione, lo scagliava contro l'agente Pregnolato profferendo la frase "...io vi ammazzo perché dovete morire brutti bastardi”, nonché “……..bastardi, me la pagate, io vi ammazzo", mentre SA OL profferiva la frase "....ah, li fotografo io ste' due facce di merda, dovete solo morire....pezzi di merda"; con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di pubblici ufficiali;
in Cameri (NO), il 9/08/2008. Con ricorso depositato il 23/02/2015, il difensore dei ricorrenti, Avv.to Stefano Salvioni, deduce violazione di norme previste a pena di nullità ex art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 178 lett. b), c.p.p., in quanto la pubblica accusa durante il primo grado di giudizio, in due delle udienze dibattimentali, in data 23 marzo e 29 giugno 2012, era sostenuta da vice procuratore onorario che solo in seguito, ossia in data 4.11.2014 avrebbe ottenuto il parere positivo per la conferma dell'incarico per il triennio 2011/2013, per cui si deve ritenere che lo stesso fosse decaduto;
ciò integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere sollevata nel termine ultimo costituito dalla deliberazione della sentenza del grado successivo;
inoltre non può essere considerata una sanatoria la delibera del Consiglio Giudiziario, organo amministrativo interno alla magistratura, rispetto ad una nullità prevista dal codice di rito, ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 7 del d.m. 28 settembre 2007 prevede che la richiesta di riconferma nell'incarico di vice procuratore onorario debba essere depositata dall'interessato al Procuratore della Repubblica sei mesi prima della scadenza dell'incarico, a pena di nullità, come affermato anche dalla Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 13716 del 2011. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, pur fondato in relazione all'eccezione sollevata, va rigettato per intempestività della eccezione medesima. Nel caso di specie, infatti, la nullità eccepita sussiste senza alcun dubbio, atteso che il vice procuratore onorario delegato per le udienze del 23 marzo e del 29 giugno 2012 - ossia due delle udienze celebrate nel corso del giudizio di primo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza emessa nei confronti degli odierni ricorrenti - non era stato ancora riconfermato nell'incarico. Ciò è documentato dai verbali delle due predette udienze e dal verbale del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino che, in data 14/11/2014, aveva espresso parere favorevole, nei confronti del predetto giudice onorario, alla conferma nell'incarico di giudice di pace di Novara per il triennio 2011/2013, quindi in epoca successiva alla scadenza dell'incarico. A parte la considerazione della evidente discrasia tra la qualifica di vice procuratore onorario come indicata nelle deleghe per le udienze dibattimentali e quella di giudice onorario - -come indicata nel verbale del Consiglio Giudiziario - in relazione alla medesima persona, va in ogni caso rilevato che detta ratifica non può sanare, retroattivamente, la carenza di funzioni del vice procuratore onorario, carenza sussistente senza alcun dubbio all'epoca di concreto esercizio delle funzioni di pubblico ministero delegato alle citate udienze dibattimentali. Questa Corte ha già affermato che la carenza di valida delega al vice procuratore onorario per l'esercizio dell'azione penale - ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 274 del 2000 - determina una nullità di ordine generale concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento (Sezione V, sentenza n. 24004 del 18/03/2014, Rv. 259853). Evidentemente quindi, ed a maggior ragione, integra violazione delle predette disposizioni concernenti la partecipazione necessaria del pubblico ministero l'esercizio di attività giurisdizionale da parte di vice procuratore onorario la cui nomina, scaduta, non sia stata tempestivamente confermata, non potendosi ritenere sufficiente la successiva ratifica, la quale non può sanare una totale carenza di funzione al momento di concreto svolgimento dell'attività giudiziaria di pubblico ministero in udienza.. Tuttavia la nullità in questione, concernendo l'intervento del pubblico ministero e non l'iniziativa da parte dello stesso, ai sensi dell'art. 179, comma I, c.p., costituisce una nullità generale ma non assoluta, per cui, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., essendosi essa verificata nel giudizio di primo grado, non può più essere rilevata dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Ne deriva, 3 quindi, che detta nullità segue il regime delle nullità generali a regime intermedio che, come tale, nel caso di specie avrebbe dovuto essere eccepita, al più tardi, con i motivi di appello, circostanza che non risulta essersi verificata. Ne deriva, quindi, che la proposizione dell'eccezione per la prima volta con i motivi di ricorso per cassazione appare indiscutibilmente tardiva. I ricorsi vanno pertanto rigettati e ciascuno dei ricorrenti va condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali;
i predetti ricorrenti vanno inoltre condannati, in solido tra loro, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché entrambi in solido al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Maurizio Fumo ezciziny Leave Wem DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 15 FEB/2016 он case IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 4