Sentenza 14 febbraio 2000
Massime • 1
Allorché due procedimenti penali si instaurino in ordine alla medesima costruzione abusiva, avendo per oggetto le singole articolazioni di essa, successivamente realizzate, qualora solo uno dei due processi sia definito con sentenza passata in giudicato, l'ordine di demolizione non resta automaticamente paralizzato per la pendenza dell'altro processo riguardante la parte dell'opera proseguita. In tal caso rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione, investito dal P.M. in seguito all'inadempimento della diffida a demolire, provvedere in coordinamento con gli eventuali provvedimenti emessi nel processo penale parallelo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2000, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Umberto PAPADIA Presidente del 14/2/2000
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere SENTENZA
Dr. Luigi PICCIALLI Consigliere N. 700
Dr. Carlo Maria GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo FIALE Consigliere N. 31251/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- RO SA, nato il [...] a [...], avverso l'ordinanza del Pretore di Caltagirone 27 febbraio 1999, con la quale sono state fissate le modalità di esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere da lui abusivamente costruite, impartitogli con sentenza del Pretore di Caltagirone 9 dicembre 1997 n.144. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Bruno RANIERI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Pretore di Caltagirone 27 febbraio 1999, con la quale sono state fissate le modalità di esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere da lui abusivamente costruite, impartitogli con sentenza del Pretore di Caltagirone 9 dicembre 1997 n.144, LV CC propone ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- nella medesima ordinanza si da atto dell'avvenuta prosecuzione delle opere che sono oggetto dell'ordine di demolizione, prosecuzione che ha dato luogo all'instaurazione di un nuovo e diverso processo penale, non ancora definito con sentenza irrevocabile in quanto il dibattimento è fissato per il 5 novembre 1999 come risulta dal decreto di citazione che si produce;
non essendosi formato il giudicato in ordine a questa seconda contestazione, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto ordinare l'esecuzione della prima sentenza.
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha risolto definitivamente ormai da tempo il problema della qualificazione giuridica dell'ordine demolizione nel senso della natura giurisdizionale (Cass., Sez.U., 19 giugno 1996 n. 15, P.M. in proc. Monterisi). La L.28 febbraio 1985 n.47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, detta all'art.7 la ripartizione dei poteri d'intervento nel settore disciplinato fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, affidando alla prima la gestione del territorio e il controllo delle trasformazioni di esso in senso urbanistico e edilizio e alla seconda la repressione degli illeciti commessi in violazione delle orme in essa contenute, non solo mediante l'applicazione delle sanzioni penali conseguenti ai reati contravvenzionali configurati, ma anche impartendo l'ordine di demolizione delle opere costruite senza la prescritta concessione, che è sanzione sostanzialmente amministrativa ma che, attribuito alla competenza del giudice il quale lo impartisce con la sentenza di condanna, acquista natura formalmente giurisdizionale e nell'ambito della giurisdizione viene coattivamente eseguito dal P.M. secondo le regole dell'esecuzione penale e in base alle disposizioni adottate a istanza delle parti dal giudice dell'esecuzione penale (Cass., SezU., 21 dicembre 1993 n.11635, ric. Borgia).
La coordinazione tra il potere generale di gestione e controllo del territorio - attribuiti all'autorità amministrativa e da questa esercitati anche attraverso l'esercizio di un potere generalizzato di ingiungere e di eseguire la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dalla concessione o con variazioni essenziali - e l'ordine di demolizione impartito del giudice si realizza nella fase esecutiva.
L'autonomia e la natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione esclude che nell'esecuzione prevalga la competenza dell'autorità amministrativa e comporta, invece, che il giudice dell'esecuzione tenga conto in quella sede di tutte le determinazioni adottate dalla pubblica amministrazione al fine di coordinare il proprio intervento con quelle e con tutti i provvedimenti pubblici, compresi quelli di natura civilistica, che comunque incidono sulla costruzione da demolire (Cass., Sez.III, 7 agosto 1996 n. 2870, ric. P.M. in proc. Petrino;
Id., 16 gennaio 1996 n.4227, ric. P.M. ed Agoglia). Il giudice dell'esecuzione è investito autonomamente, dalle norme del processo penale, della funzione di coordinare il provvedimento di demolizione con le deliberazioni comunali di prevalente interesse pubblico alla permanenza dell'immobile e con i provvedimenti concorrenti del giudice ordinario o amministrativo (Cass., Sez.III, 7 agosto 1996 n. 2870, ric.P.M. in proc. Petrino;
Sez.III, 23 marzo 1999 n. 36099 ric.P.M. in proc.Mundo). La coordinazione tra l'intervento specifico giudiziario e quello generale amministrativo si realizza non a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento giurisdizionale di demolizione con le determinazioni dell'amministrazione comunale per decidere se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità. È il fenomeno che si verifica nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente nell'esperienza ordinamentale, in cui più poteri autonomi, di natura pubblica o privata, convergono su un medesimo oggetto, in modo che questo si trovi regolamentato da normative di contenuto e di rango diverso, ipotesi che, in assenza di una coordinazione all'origine dei diversi poteri, si risolve in sede di applicazione dei provvedimenti che ne costituiscono in base alla natura dello scopo e alla gerarchia di azione, che la legge conferisce a ciascuno di essi.
L'autonomia reciproca dell'ordine di demolizione impartito dal giudice e dell'ordinanza del sindaco che dispone la demolizione comporta la possibilità di coesistenza di entrambi, in quanto rivolti alla medesima finalità, e, per converso, la possibilità i primo permanga e sia posto in esecuzione anche quando sull'ordinanza intervenga la sospensiva del giudice amministrativo Sez. III, 16 gennaio 1996 n. 4227, ric. P.M. ed Agoglia); mentre l'implicazione derivante dall'acquisizione dell'opera abusivamente costruita al patrimonio comunale, prevista in caso di inadempimento all'ingiunzione del sindaco, si risolve in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione, con la revoca di esso da del giudice in conseguenza della nuova situazione giuridica del bene, passato nella titolarità della pubblica amministrazione (Cass., Sez.III, 18 giugno 1999 n. 2294, ric. Neri). Secondo i medesimi principi di indipendenza delle procedure e di autonomia delle decisioni contenute in provvedimenti di differente efficacia, il cui coordinamento avviene in sede esecutiva, si impostano anche i rapporti tra processi penali allorché - come nella specie - due processi penali si instaurino in ordine alla costruzione abusiva, avendo per oggetto le singole articolazioni di essa, successivamente realizzate.
In tal caso, qualora solo uno dei due processi, non riuniti per connessione davanti a un unico giudice, sia definito con sentenza emessa a seguito di patteggiamento e passata in giudicato, l'esecuzione dell'ordine di demolizione non resta automaticamente paralizzata per la pendenza dell'altro processo riguardante la parte dell'opera proseguita, ma rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione, investito dal P.M. in seguito all'inadempimento della diffida a demolire, a provvedere in coordinamento con gli eventuali provvedimenti emessi, oltre che in sede amministrativa, anche nel processo penale parallelo.
Allo stesso modo, sotto il profilo oggettivo, il solo fatto che resti in corso l'accertamento giurisdizionale in merito alla parte successiva e ulteriore della costruzione non è di per sè di ostacolo all'esecuzione dell'ordine di demolizione, considerando, da un canto, che l'opera è unitaria e non può essere solo in parte legittima, e dall'altro, che il giudice penale, ove ne ricorrano i presupposti, ha la possibilità di ordinarne il sequestro probatorio, del quale il giudice dell'esecuzione dovrà ugualmente tener conto. Nella specie il giudice dell'esecuzione ha proceduto correttamente, accertando l'inesistenza, anche in prospettiva, di provvedimenti impeditivi della P.A. (acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale;
dichiarazione del consiglio comunale di prevalente interesse pubblico;
procedimento di condono o possibilità in astratto di sanatoria) e, per quanto riguarda le opere aggiunte in prosecuzione, di provvedimenti del giudice penale, rilevando la non necessità di attendere l'emissione di un ulteriore ordine di demolizione nel secondo processo in considerazione del fatto che la prosecuzione abusiva dei lavori non ha dato luogo ad un'opera autonoma, ma allo sviluppo naturale e unitario della parte inizialmente realizzata.
Solo a seguito di questo esame ha ordinato l'esecuzione dell'ordine, anche con riferimento alle opere costruite successivamente e inscindibili da quella da demolire, dettando le modalità alle quali il P.M. dovrà attenersi.
L'ordinanza del Giudice dell'esecuzione impugnata è, dunque, legittima e l'impugnazione proposta si rivela, di conseguenza, infondata e non può essere accolta.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2000