Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2000, n. 700
CASS
Sentenza 14 febbraio 2000

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Allorché due procedimenti penali si instaurino in ordine alla medesima costruzione abusiva, avendo per oggetto le singole articolazioni di essa, successivamente realizzate, qualora solo uno dei due processi sia definito con sentenza passata in giudicato, l'ordine di demolizione non resta automaticamente paralizzato per la pendenza dell'altro processo riguardante la parte dell'opera proseguita. In tal caso rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione, investito dal P.M. in seguito all'inadempimento della diffida a demolire, provvedere in coordinamento con gli eventuali provvedimenti emessi nel processo penale parallelo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2000, n. 700
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 700
    Data del deposito : 14 febbraio 2000

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