Sentenza 27 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2003, n. 10230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10230 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
s 9 1.0.2.3.0 / 03 e n i 5 o u 1 i C.C.64 q z n m a i u r t 4 q s 8 i / 3 5 g 1 / e . 6 r t r 2 OGGETTO a ' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l a e IN.V.IM. straordinaria: l d e g agevolazioni;
diniego; d g i e e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avviso di liquidazione;
s t L n n chiusura delle liti (art. e a e l s l 2-quinquies L. 656/1994) s i SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA e E a d composta dai Magistrati: R.G.N. 8433/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente 9611/99 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Consigliere Cron. 22859 Dott. Eugenia MARIGLIANO Consigliere Rep. CULTRERA Dott. Maria Rosaria Ud. 29.1.2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso iscritto al n. 8433 R.G. 1999, proposto CAMPIONE CIVILE da N. 64545 Istituzioni di Ricovero e di Educazione, in persona del I.R.E.- legale rappresentante 'pro tempore', ente rappresentato e difeso, con procura a margine del ricorso, dagli avv.ti prof. Loris TOSI e Giuliano BERRUTI, domiciliatario in Roma, alla via Bocca di Leone 78;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- intimato -
365 e sul ricorso iscritto al n. 9611 R.G. 1999, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;
- ricorrente incidentale -
contro
I.R.E., come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;
controricorrente - entrambi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 5 dicembre 1997, depositata col n. 218/01/97 il 16 marzo 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 29 gennaio 2003: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Gentili per il ricorrente incidentale;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'estinzione del processo per rinunzia. Svolgimento del processo L'I.R.E., Istituzioni di Ricovero e Rieducazione, indicò nelle dichiarazioni per l'in.v.im. straordinaria (art. 1 del d.l. 299/1991, come convertito dalla legge 363/1991) il solo valore iniziale degli immobili, e non anche quello finale al 31 ottobre 1991, ritenendo di aver diritto alla esenzione stabilita, per gli enti destinati ad attività di assistenza e beneficenza, dall'art. 25, comma 2, lett. c), del d.P.R. 643/1972. L'Ufficio del Registro di Venezia, negando 2 1 l'esenzione in ragione della locazione a terzi degli immobili, notificò avvisi di liquidazione, con determinazione dell'imposta ritenuta dovuta ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie corrispondenti. Gli atti furono impugnati dall'Ente, che, in pendenza di giudizio, presentò istanza di chiusura delle liti, ai sensi dell'art.
2-quinquies della legge 656/1994 - di conversione del d.l. 564/1994 -, versando le somme all'uopo previste. L'Ufficio contestò l'applicabilità dell'istituto, perché riguardante le sole controversie relative ad imposta complementare per accertamento di maggior valore. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, riuniti i ricorsi, li respinse. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, aderendo alla richiesta di carattere preliminare formulata dall'I.R.E. con l'atto di appello, ha dichiarato "legittima la chiusura delle liti", considerando che il tributo in discussione avesse natura principale e non - come assunto dal complementare, ma ritenendo che tale natura noncontribuente - sottraesse le cause alle previsioni del cit. art.
2-quinquies, comma 1, estese ad ogni lite inerente al valore imponibile - e non soltanto a quelle sorte su rettifica del valore denunciato -. Per la cassazione ricorre l'Ente, con un motivo. L'Amministrazione finanziaria formula a sua volta un mezzo di impugnazione. Motivi della decisione Con l'unico mezzo di cassazione l'I.R.E. [deducendo "Art. 3 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli:
2-quinquies del d.l. n. 564/94 conv. con modif. nella 1. n. 656/94; 19 e 20 del d.P.R. 643/72; 1, co. 8 e co. 4, del d.l. n. 299/91 conv. con modif. nella I. n. 363/91; 31 del d.P.R. 643/72; 34, co. 1, e 37, co. 1, del d.lgs. 346/90; 42 del d.P.R. 131/86. L'imposta liquidata dall'Ufficio non è imposta principale"], ripropone, sotto it triplice profilo di ordine letterale, logico e sistematico, la tesi della qualificazione dell'imposta in discussione come complementare. L'Amministrazione finanziaria [deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art.
2-quinquies d.l. 30.9.94 n. 564 conv. in l. 30.11.94 n. 656, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."] ribadisce invece l'impostazione dell'Ufficio del registro circa l'applicazione dell'istituto della chiusura delle liti ai soli accertamenti di maggior valore. Resiste l'Ente, preliminarmente rilevando la inammissibilità dell'impugnazione avversaria, perché formulata, dopo la notifica del ricorso dell'I.R.E., in via principale. ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno previamente riuniti, a mente dell'art. 335 c.p.c., richiamato dall'art. 49 del d.lgs. 546/1992. Il ricorso principale si rivela inammissibile, in quanto proposto dalla parte totalmente vittoriosa in sede di merito, sulla questione - in sentenza definita “preliminare all'esame del merito della controversia" relativa all'applicabilità dell'istituto della 4 chiusura delle liti pendenti. Ed infatti in assenza, peraltro, di contestazioni circa l'affermato carattere preliminare della questione medesima -, deve rilevarsi la carenza d'interesse ad ottenere la cassazione della sentenza, che ha accolto le deduzioni principali della parte. In particolare, con la declaratoria di chiusura delle liti, in conformità dell'istanza dell'I.R.E. e sulla scorta dei versamenti dallo stesso eseguiti, la Commissione Regionale ha tolto ogni efficacia agli avvisi in contestazione, anche con riguardo alle sanzioni pecuniarie, senza definire questioni sulla fondatezza o meno dei relativi atti o sulla determinazione dell'imponibile. La ritenuta inerenza di tali avvisi a tributi principali, in dissenso sul punto con le affermazioni del contribuente, si esaurisce in un passaggio argomentativo, privo di valenza decisoria, la cui eventuale revisione non potrebbe portare alcun risultato utile per l'Ente. L'inammissibilità del ricorso principale toglie rilievo alla rinunzia ad esso frattanto intervenuta - e va dichiarata con sentenza. In ordine al ricorso dell'Amministrazione ammissibile, in quanto la proposizione in via principale configura mera irregolarità; ed efficace quale impugnazione principale, perché proposto nel termine ordinario (art. 344 c.p.c.) -, la rinunzia formalizzata in sede di discussione dalla Avvocatura generale comporta l'estinzione del processo con esso introdotto. 5 Nel comportamento processuale delle parti si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale ed estinto per rinunzia il processo relativo a quello incidentale;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2003. Il Presidente II Cons. estensore -Enrico Papa - Francesco Cristarella Orestano - Оп ее Оча ماندا A грамDI - M AmaltАшель бл о E R P e Асиосев Салех s 27 GIU 2003 n e 0 i o i 5 u z 1 q ° a n i r n t u s q 4 i 8 g 3 / 1 e 5 r . / t 6 r 2 l'a a d l e e g d e g i t s e n n L e e s s a l E i l a e d