Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
Nonostante il difetto dell'iscrizione di una via nell'elenco delle strade comunali, l'appartenenza della strada stessa all'ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cod. civ., quali, in particolare, le risultanze delle mappe catastali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5339 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR LI, AR RI CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TANCREDI CARTELLA 52 INT. 15, presso lo studio dell'avvocato ROMANI S., difesi dall'avvocato ROCCA LEO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COM GRECCIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21/98 del Tribunale di RIETI, depositata il 19/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Leo ROCCA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso l'inammissibilità o, in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Greccio, con atto di citazione notificato il 13 maggio 1982, propose opposizione avverso il decreto col quale il Pretore di Rieti aveva accolto il ricorso di RI DO ed GI AR tendente al riconoscimento del loro diritto di proprietà, per intervenuta usucapione speciale, sul fondo censito al fg. 9, p.lla 531, di mq. 92, del catasto del Comune di Greccio.
Il Comune addusse, tra l'altro, che il terreno era di sua proprietà e che non poteva essere usucapito.
Costituendosi in giudizio, i AR contestarono il diritto di proprietà vantato dal Comune e sostennero di possedere il fondo da oltre trent'anni.
L'adito pretore respinse la domanda e la sua decisione, impugnata dai AR, ha trovato conferma nella sentenza resa in data 19 gennaio 1998 dal Tribunale di Rieti. Ha osservato il giudice d'appello che, essendo risultato dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio che il terreno faceva parte del territorio urbano del Comune di Greccio ed era destinato a strada pubblica, non solo non aveva fondamento l'originaria domanda di usucapione speciale, ma doveva essere anche ritenuta inammissibile la prova per testi richiesta al fine di dimostrare l'acquisto per effetto di usucapione ordinaria.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso GI e RI DO AR, affidandosi ad un unico, articolato motivo.
L'intimato Comune di Greccio non ha svolto attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendo che l'accertamento sulla natura demaniale del fondo in questione compiuto dal Tribunale è censurabile sotto un duplice profilo.
In primo luogo - osservano i ricorrenti - il giudice d'appello non ha considerato che il C.T.U. non è stato in grado di rispondere al quesito circa l'inclusione della porzione di terreno negli elenchi del patrimonio indisponibile comunale, poiché il Comune di Greccio non dispone di un elenco di tal genere, per cui solo incidentalmente lo stesso C.T.U. ha potuto ritenere che, secondo le planimetrie catastali, la particella in questione sarebbe stata generata dal frazionamento di una superficie assommante tutte le aree delle strade pubbliche del fg. 9.
Sicché, la deduzione trattane è fondata su di un mero indizio catastale, privo di alcun riscontro, ed appare frutto di un ragionamento contraddittorio.
Sotto altro profilo, i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per avere del tutto omesso l'esame della documentazione (atto pubblico del 13 giugno 1913 con relativa nota di trascrizione e copia delle delibera del Comune di Greccio n. 23 del 4 luglio 1948) da essi prodotta, che riguarda atti di disposizione del terreno in questione compiuti dalla P.A. almeno nell'anno 1948 ed oltre, nonché le ragioni che avevano indotto il primo giudice a disporre la seconda consulenza tecnica d'ufficio.
Tali elementi di prova, ad avviso dei ricorrenti, avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad escludere la natura demaniale del fondo ed a ritenere ammissibile la domanda di usucapione ordinaria. La duplice censura in cui si articola il motivo va disattesa. Nonostante la mancanza di un elenco dei beni demaniali del Comune di Greccio ed, in particolare, di un elenco delle strade pubbliche, correttamente il giudice d'appello ha ritenuto, sulla base soltanto dei dati catastali acquisiti dal C.T.U, che la porzione di terreno in questione sia destinato a strada pubblica comunale. La decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui "nonostante il difetto dell'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade comunali, l'appartenenza della strada stessa all'ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., quali, in particolare, le risultanze delle mappe del catasto". (sent. n. 5835/1979; sent. n. 3117/1995). È, peraltro, evidente la genericità della denuncia del vizio di contraddittorietà nella motivazione, poiché il vizio viene solo enunciato dai ricorrenti.
Quanto, poi, all'omessa valutazione delle risultanze della documentazione prodotta dagli appellanti e delle ragioni poste a fondamento della disposizione della seconda consulenza tecnica d'ufficio, ritiene la Corte che la censura sia inammissibile, oltre che per genericità, anche per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, poiché i ricorrenti omettono di precisare il contenuto di detta documentazione nonché le ragioni del compimento dell'ulteriore accertamento peritale, in tal modo impedendo a questa Corte di cogliere direttamente la rilevanza della censura, senza la necessità di un non consentito esame degli atti di merito.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato, senza, tuttavia, alcun provvedimento sulle spese di lite, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 21 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2001