Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2016, n. 15205
CASS
Sentenza 25 febbraio 2016

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Il delitto di associazione per delinquere é idoneo di per sè a generare un profitto, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente, e nei casi previsti dalla legge, in via autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine ed a prescindere da esso. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, in cui la S.C. ha affermato la necessità di quantificare il profitto del reato associativo, distinguendolo da quello dei reati fine, annullando con rinvio, a tal fine, il provvedimento cautelare).

Commentari2

  • 1Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata [9]
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: responsabilità degli enti, associazione per delinquere e profitto confiscabile
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2016, n. 15205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15205
Data del deposito : 25 febbraio 2016

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