Sentenza 25 febbraio 2016
Massime • 1
Il delitto di associazione per delinquere é idoneo di per sè a generare un profitto, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente, e nei casi previsti dalla legge, in via autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine ed a prescindere da esso. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, in cui la S.C. ha affermato la necessità di quantificare il profitto del reato associativo, distinguendolo da quello dei reati fine, annullando con rinvio, a tal fine, il provvedimento cautelare).
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- 2. Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: responsabilità degli enti, associazione per delinquere e profitto confiscabileFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2016, n. 15205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15205 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2016 |
Testo completo
7 1 5205/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 368 Dott. SILVANA DE BERARDINIS REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - Dott. SERGIO GORJAN N. 47160/2015 Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere -Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EDIL FIORENTINI S.R.L. avverso l'ordinanza n. 743/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 15/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. th Udit i difensor Avv.; Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Udito il difensore del ricorrente l'avv. Giovanni Bruno del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in fatto Il Tribunale di Roma,quale Giudice in materia di cautela reale, con l'ordinanza impugnata, resa il 15.9.2015, ha rigettato il riesame proposto dalla srl Edil EN e confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma su beni in signoria della società ricorrente. Il provvedimento era correlato al procedimento penale nei riguardo di LL EN per il reato di associazione a delinquere, reati fiscali, bancarotta fraudolenta e truffa in collegamento con omologo provvedimento già adottato dal Giudice di Pesaro. Il Tribunale capitolino ha rigettato il riesame, osservando come il reato associativo consentisse il configurarsi di profitto autonomo anche svincolato da th quello proprio dei reati scopo, siccome insegnava giurisprudenza di questa Corte, e come concorressero precisi elementi di collegamento tra la società ed i reati contestati ai suoi amministratori e soci, sicché era applicabile la disciplina ex d.lgs 231/01. Ha interposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario della società onerata rilevando i seguenti vizi di legittimità: concorreva violazione di legge in relazione alla mancanza o mera apparenza della motivazione in ordinanza impugnata relativamente alla mancata individuazione delle somme, in tesi, dovute in dipendenza dei reati contestati;
1 in particolare concorreva contraddizione tra le ragioni del sequestro disposto dal Giudice di Pesaro-reato associativo bancarotta e truffa pur richiamato in toto nell'ordinanza applicativa del sequestro e le ragioni proprie del sequestro disposto dal Giudice romano afferente ai soli reati fiscali, in unione con il reato associativo, il difetto dell'indicazione della somma vincolata non permetteva di capire per quali reati essa società fosse tenuta;
concorreva violazione di legge in relazione alla disciplina posta dal d.lgs 231/01 in quanto l'associazione a delinquere ex se non genera profitto distinguibile dal profitto prodotto dei reati scopo, nella specie non identificabile in base all'ordinanza di sequestro, inoltre il reato ex art 416 cod. pen. viene introdotto tra i delitti, cui consegue responsabilità degli Enti, solo nel luglio 2009, mentre la condotta, in tesi delittuosa, risulta conclusa nel dicembre 2009, sicché non concorrevano elementi lumeggianti la consapevolezza in essa società di partecipare a delitto. All'odierna udienza camerale compariva il difensore della società ricorrente,che insisteva per l'accoglimento dell'impugnazione, mentre anche il P.G. chiedeva l'annullamento con rinvio. th Considerato in diritto Il ricorso de quo ha fondamento giuridico e merita rigetto. Va,in limine, rilevato come rettamente il Tribunale di Roma ha ritenuto maggiormente preferibile l'insegnamento di legittimità che reputa come, anche in ordine all'associazione a delinquere ex art 416 cod. pen. Cass. Sez. 3 n° - 26721 del 4.3.2015 rv 266945 si possa configurare il profitto ricollegabile ex se a detto delitto a prescindere dai delitti a scopo di lucro fine perseguiti. Difatti appare evidente che il reato associativo sia un mezzo per perseguire la perpetrazione di altri reati a fine di un profitto, sicché già la condotta punita dall'art 416 cod. pen. è produttiva di profitto, sicché può esser disposto il 2 sequestro preventivo per equivalente a prescindere dalla concreta focalizzazione del profitto ricavabile dai reati fine. Tuttavia,correttamente, parte impugnante mette in rilievo la carenza di una specifica determinazione della somma da sottoporre a sequestro in relazione al probabile profitto ricavabile dagli associati. In effetto il provvedimento reso dal Giudice di Pesaro risulta ancorato a delitto associativo ed ai reati fine di frode fiscale, bancarotta e truffa - non contestata formalmente mentre i reati ipotizzati dal Giudice romano, oltre al reato associativo, per concedere l'ulteriore provvedimento di sequestro, sono reati di natura fiscale. Reati però che non si ritrovano contestati nella richiesta di rinvio a giudizio, depositata in udienza dalla parte impugnante. Quindi la necessità di puntualizzare l'ammontare delle somme ritenute probabile profitto del reato contestato appare evidente, anche per non sovrapporre il provvedimento emesso a Roma con quello emesso dal Giudice di Pesaro. Inoltre ha fondamento l'osservazione della società impugnante che il delitto di associazione a delinquere, ex art 416 cod. pen., risulta inserito nel novero dei reati per i quali rispondono anche gli Enti sicché è possibile il sequestro in quanto possibile la confisca solamente con legge del luglio 2009, ossia verso la th fine dell'azione delittuosa contestata agli imputati. Dunque il profitto relativamente al quale è possibile il sequestro preventivo ex d.lgs 231/01 risulta esser solamente quello prodotto dall'associazione illecita tra il luglio ed il dicembre 2009 - momento terminale dell'azione illecita secondo imputazione -. Al riguardo il Tribunale romano non ha esposto motivazione alcuna al fine di individuare il profitto ricavabile in detto specifico lasso di tempo, unico utile all'applicazione della norma verso soggetti giuridici. 3 Un tanto si coniuga con la necessità di individuare partitamente nel provvedimento di sequestro la riferibilità a specifici reati della soma sequestrata in ossequio al precetto della pertinenzialità della cautela al reato. Quindi l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Roma che nel nuovo esame s'attera all'esigenza di individuare il profitto derivante dall'associazione sequestrabile in capo alla società per il periodo di tempo dal luglio al dicembre 2009.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2016 Il ConsigliConsilifeestensore Il Presidente Sergio Gorjan Aniello Nappi DEPOCITATA IN CANCELLERIA add 12 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Kanzuise родих 4