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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EC EF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 18 novembre 2020 il Tribunale di Roma in composizione monocratica condannava l'imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui agli artt.iph624 bis terzo comma, 61 n.11cod. pen. (Capo 1, lett. B) per essersi impossessato, la sera del 24 settembre 2014, quale addetto alla manutenzione del Grand Hotel de la Minerve in Roma, della somma di euro 300,00 che la cliente RA SS deteneva presso la sua stanza n.450, rigettando la domanda della costituita parte civile, Hotel de la Mine rve. L'imputato era altresì assolto dagli ulteriori episodi di furto, allo stesso contestati, ai sensi dell'art.530 secondo comma cod. proc. pen. per non avere commesso il fatto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2258 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 14/12/2022 A seguito della proposizione di atto di appello dell'imputato e della parte civile, la Corte di appello di Roma con sentenza del 23 febbraio 2022 confermava la pronuncia impugnata. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla pena in concreto irrogata. Lamenta il ricorrente che, il giudice di primo grado e successivamente la Corte di Appello hanno determinato la pena senza alcuna motivazione applicando verosimilmente la disposizione attualmente vigente (da tre a sei anni di reclusione), laddove all'epoca dei fatti la disposizione di legge prevedeva un trattamento sanzionatorio più favorevole (da uno a sei anni). In base alla vecchia disciplina i giudici di merito avrebbero ritenuto congrua al caso in esame una pena pari alla metà del massimo. Lo stesso dicasi quanto alla irrogazione della pena pecuniaria la quale, in base alla norma vigente all'epoca dei fatti, era riconnpresa tra euro 309,00 ad euro 1032,00, laddove è stata applicata una pena pecuniaria pari a 800,00 euro di multa. Appare non condivisibile la motivazione adottata dalla sentenza impugnata che ha giustificato il trattamento sanzionatorio richiamando la gravità del fatto commesso in spregio agli obblighi connessi al rapporto di lavoro e in danno del datore di lavoro. La circostanza che la teste Veronica Billi, della famiglia proprietaria dell'albergo, nel corso della sua escussione ha evidenziato come gli eventi delittuosi abbiano danneggiato l'immagine dell'albergo, con la pubblicazione di una recensione fortemente negativa da parte di una delle persone offese, appare generica ed indeterminata e non vi è prova che la recensione negativa sia stata pubblicata dalla persona offesa del furto per cui è intervenuta la condanna. La difesa evidenzia peraltro che è emerso dalla istruttoria che i furti sono proseguiti anche dopo il licenziamento del ricorrente. Né l'eventuale danno all'immagine cagionato alla struttura alberghiera può rilevare al fine della valutazione della gravità del fatto dal momento che l'unica persona offesa del reato di furto è la cliente della stanza in cui si è verificato il furto. Il danno del lavoratore di lavoro è stato impropriamente equiparato al danno subito dalla persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all'art.62 n. 4 cod. pen. La sentenza impugnata ha evidenziato che la tenuità del danno non è riferibile unicamente alla somma di danaro oggetto del furto, ma anche al 2 pregiudizio patito dalla struttura alberghiera non solo costretta a risarcire il danno ma anche per le conseguenze in termini economici per la pubblicità negativa. Il ricorrente non condivide siffatta ricostruzione dal momento che la circostanza attenuante si riferisce unicamente al danno provocato alla persona offesa dal reato, né la struttura alberghiera si è costituita parte civile rispetto allo specifico episodio di furto. Inoltre, le conseguenze economiche derivate dalla pubblicità negativa non risultano dimostrate. Il danno richiamato dall'art. 62 n.4 cod. pen. deve derivare in modo immediato e diretto dal reato (Sez.5, n.9939 del 30/11/2017). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. Contrariamente a quanto indicato nel motivo di ricorso, la scelta della pena applicata in concreto, pari ad anni tre di reclusione, non è ricollegabile ad un errore nella individuazione della disciplina applicabile: già la sentenza di primo grado chiarisce che la norma applicata è quella vigente all'epoca dei fatti più favorevole per l'imputato. Inoltre, all'epoca dei fatti la pena prevista per l'art.624 bis terzo comma cod. pen. (l'ipotesi espressamente contestata e cioè l'art.624 bis aggravato da una delle circostanze di cui all'art. 61 cod. pen.) era della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206,00 ad euro 1549. La difesa erroneamente indica la pena relativa alla ipotesi di cui all'art.624 bis primo comma cod. pen. Dunque, la pena che è stata in concreto irrogata è pari al minimo edittale previsto per la fattispecie contestata in considerazione della data del commesso reato. 2. Il secondo motivo è anche esso manifestamente infondato non confrontandosi anche in tal caso con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte. Al riguardo, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, il valore intrinseco ed economico del bene sottratto deve avere valore pressoché irrilevante e può essere fornito con qualunque prova, anche testimoniale, non essendo necessari documenti o valutazioni peritali. (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296). La indicazione secondo la quale il valore del bene sottratto debba essere davvero irrisorio è costante nella giurisprudenza di questa Corte e lo si rinviene anche in pronunzie risalenti: "Per la concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è necessario che il danno cagionato alla parte 3 offesa sia di particolare tenuità, ossia di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia lieve (nella specie, il danno subito dalla parte offesa, a seguito del furto di centosettanta litri di vino, ammontava a circa duecentomila lire e la Cassazione ha ritenuto che tale danno non potesse esser considerato di rilevanza minima). (Sez. 6, n. 1857 del 12/10/1989, (1990) Rv. 183285). Nel caso in esame la sottrazione alla cliente dell'albergo di una somma di danaro contante pari ad euro 300,00, sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati, è stata correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non rientrante nella ipotesi della speciale tenuità del danno. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 14 dicembre 2022 Il Consi ensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 18 novembre 2020 il Tribunale di Roma in composizione monocratica condannava l'imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui agli artt.iph624 bis terzo comma, 61 n.11cod. pen. (Capo 1, lett. B) per essersi impossessato, la sera del 24 settembre 2014, quale addetto alla manutenzione del Grand Hotel de la Minerve in Roma, della somma di euro 300,00 che la cliente RA SS deteneva presso la sua stanza n.450, rigettando la domanda della costituita parte civile, Hotel de la Mine rve. L'imputato era altresì assolto dagli ulteriori episodi di furto, allo stesso contestati, ai sensi dell'art.530 secondo comma cod. proc. pen. per non avere commesso il fatto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2258 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 14/12/2022 A seguito della proposizione di atto di appello dell'imputato e della parte civile, la Corte di appello di Roma con sentenza del 23 febbraio 2022 confermava la pronuncia impugnata. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla pena in concreto irrogata. Lamenta il ricorrente che, il giudice di primo grado e successivamente la Corte di Appello hanno determinato la pena senza alcuna motivazione applicando verosimilmente la disposizione attualmente vigente (da tre a sei anni di reclusione), laddove all'epoca dei fatti la disposizione di legge prevedeva un trattamento sanzionatorio più favorevole (da uno a sei anni). In base alla vecchia disciplina i giudici di merito avrebbero ritenuto congrua al caso in esame una pena pari alla metà del massimo. Lo stesso dicasi quanto alla irrogazione della pena pecuniaria la quale, in base alla norma vigente all'epoca dei fatti, era riconnpresa tra euro 309,00 ad euro 1032,00, laddove è stata applicata una pena pecuniaria pari a 800,00 euro di multa. Appare non condivisibile la motivazione adottata dalla sentenza impugnata che ha giustificato il trattamento sanzionatorio richiamando la gravità del fatto commesso in spregio agli obblighi connessi al rapporto di lavoro e in danno del datore di lavoro. La circostanza che la teste Veronica Billi, della famiglia proprietaria dell'albergo, nel corso della sua escussione ha evidenziato come gli eventi delittuosi abbiano danneggiato l'immagine dell'albergo, con la pubblicazione di una recensione fortemente negativa da parte di una delle persone offese, appare generica ed indeterminata e non vi è prova che la recensione negativa sia stata pubblicata dalla persona offesa del furto per cui è intervenuta la condanna. La difesa evidenzia peraltro che è emerso dalla istruttoria che i furti sono proseguiti anche dopo il licenziamento del ricorrente. Né l'eventuale danno all'immagine cagionato alla struttura alberghiera può rilevare al fine della valutazione della gravità del fatto dal momento che l'unica persona offesa del reato di furto è la cliente della stanza in cui si è verificato il furto. Il danno del lavoratore di lavoro è stato impropriamente equiparato al danno subito dalla persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all'art.62 n. 4 cod. pen. La sentenza impugnata ha evidenziato che la tenuità del danno non è riferibile unicamente alla somma di danaro oggetto del furto, ma anche al 2 pregiudizio patito dalla struttura alberghiera non solo costretta a risarcire il danno ma anche per le conseguenze in termini economici per la pubblicità negativa. Il ricorrente non condivide siffatta ricostruzione dal momento che la circostanza attenuante si riferisce unicamente al danno provocato alla persona offesa dal reato, né la struttura alberghiera si è costituita parte civile rispetto allo specifico episodio di furto. Inoltre, le conseguenze economiche derivate dalla pubblicità negativa non risultano dimostrate. Il danno richiamato dall'art. 62 n.4 cod. pen. deve derivare in modo immediato e diretto dal reato (Sez.5, n.9939 del 30/11/2017). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. Contrariamente a quanto indicato nel motivo di ricorso, la scelta della pena applicata in concreto, pari ad anni tre di reclusione, non è ricollegabile ad un errore nella individuazione della disciplina applicabile: già la sentenza di primo grado chiarisce che la norma applicata è quella vigente all'epoca dei fatti più favorevole per l'imputato. Inoltre, all'epoca dei fatti la pena prevista per l'art.624 bis terzo comma cod. pen. (l'ipotesi espressamente contestata e cioè l'art.624 bis aggravato da una delle circostanze di cui all'art. 61 cod. pen.) era della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206,00 ad euro 1549. La difesa erroneamente indica la pena relativa alla ipotesi di cui all'art.624 bis primo comma cod. pen. Dunque, la pena che è stata in concreto irrogata è pari al minimo edittale previsto per la fattispecie contestata in considerazione della data del commesso reato. 2. Il secondo motivo è anche esso manifestamente infondato non confrontandosi anche in tal caso con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte. Al riguardo, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, il valore intrinseco ed economico del bene sottratto deve avere valore pressoché irrilevante e può essere fornito con qualunque prova, anche testimoniale, non essendo necessari documenti o valutazioni peritali. (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296). La indicazione secondo la quale il valore del bene sottratto debba essere davvero irrisorio è costante nella giurisprudenza di questa Corte e lo si rinviene anche in pronunzie risalenti: "Per la concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è necessario che il danno cagionato alla parte 3 offesa sia di particolare tenuità, ossia di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia lieve (nella specie, il danno subito dalla parte offesa, a seguito del furto di centosettanta litri di vino, ammontava a circa duecentomila lire e la Cassazione ha ritenuto che tale danno non potesse esser considerato di rilevanza minima). (Sez. 6, n. 1857 del 12/10/1989, (1990) Rv. 183285). Nel caso in esame la sottrazione alla cliente dell'albergo di una somma di danaro contante pari ad euro 300,00, sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati, è stata correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non rientrante nella ipotesi della speciale tenuità del danno. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 14 dicembre 2022 Il Consi ensore Il Presidente