Sentenza 27 ottobre 1998
Massime • 1
In materia di termini processuali, la sospensione prevista dall'art.1 del D.L. 27-10-1997 n.364 per i soggetti aventi la residenza nelle zone colpite dal terremoto, è applicabile, in ossequio al principio del "favor rei", anche nei confronti dell'imputato irreperibile non residente in uno dei Comuni colpiti dal sisma, allorché si tratti di notificazione da perfezionare nei suoi confronti con consegna a difensore residente in tale zona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/1998, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vincenzo AURIEMMA Presidente del 27/10/1998
1. " Mauro LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Benito Romano DE GRAZIA Consigliere N.3024
3. " Paolo Antonio SEPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS rel. Consigliere N. 19449/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Perugia nei confronti di: FA SA;
avverso l'ordinanza del 18/12/1997 del Pretore di Perugia;
udita la relazione svolta dal Cons.Dr. Romis;
lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Il Pretore di Perugia, con ordinanza del 18 dicembre 1997, sull'eccezione sollevata dalla difesa, dichiarava la nullità del decreto di citazione per il giudizio emesso nei confronti di FA SA per inosservanza del termine di comparizione di cui all'art. 555, comma primo lett. e), e comma terzo, del codice di procedura penale, tenuto anche conto della sospensione dei termini introdotta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 26/9/1997; il Pretore disponeva quindi la trasmissione degli atti al P.M. per quanto di sua esclusiva competenza.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Perugia, premettendo che trattandosi, a suo avviso, di ordinanza abnorme, non opererebbero i normali termini di impugnazione secondo il principio enunciato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite. Sostiene il ricorrente che la abnormità del provvedimento impugnato deriverebbe, sostanzialmente, dai seguenti motivi: a) il decreto di citazione è stato emesso e notificato prima dell'inizio della operatività della sospensione di cui al D.L. 27 ottobre 1997 n. 364; b) tale ultima disposizione "si riferisce ai termini prescrizionali e a quelli perentori (di qualunque genere), non già ai termini dilatori come quelli a comparire", e riguarda, inoltre, i soli soggetti aventi residenza nell'Umbria o nelle Marche, mentre, nella specie, il decreto di citazione è stato emesso nei confronti di un cittadino macedone, irreperibile e con domicilio nel Lazio.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, notificato ritualmente il decreto di citazione alla parte, allorquando il 26 settembre 1997 si verificarono i noti eventi sismici - che imposero l'emanazione di un provvedimento legislativo di sospensione del decorso di tutti i termini, compresi quelli perentori, ad iniziare dalla data del verificarsi degli eventi stessi - il termine di quindici giorni concesso dalla legge alla parte per operare le sue scelte circa l'eventuale richiesta di riti alternativi, non era ancora trascorso, rimanendo, quindi, sospeso;
sicché, proprio per effetto di detta sospensione, la parte non ha avuto la possibilità, sotto il profilo del decorrere del termine e per le ragioni fatte proprie dal provvedimento di sospensione, di effettuare tali scelte. In proposito ritiene il Collegio che, ai fini della applicabilità di detto provvedimento di sospensione, per l'imputato irreperibile non possa valere, quale elemento di discrimine, la mancanza della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma, nel caso in cui la notifica dell'avviso relativo alla citazione per il giudizio debba essere effettuata nei suoi confronti presso un difensore in tale zona: ed invero appare logico equiparare, in ossequio al generale principio del "favor rei" ed ai soli fini dell'applicabilità del provvedimento di sospensione dei termini in questione, la condizione (di significato processuale) dell'irreperibile - sempre che, come già detto, la citazione per il giudizio nei suoi confronti debba essere perfezionata con avviso da notificarsi presso un difensore in una delle zone terremotate - a quella del residente nelle zone colpite dal terremoto. Le predette condizioni sussistono nella concreta fattispecie, atteso che per la citazione a giudizio il relativo avviso all'imputato, irreperibile, è stato notificato al difensore (di ufficio) avv. Glauco Guida del Foro di Perugia.
Ciò posto, rileva poi il Collegio che l'impugnata ordinanza non può essere considerata abnorme, come sostenuto dal ricorrente P.M., atteso che il rispetto del termine per effettuare le opzioni di rito (termine, nella specie, risultato insufficiente per le ragioni dianzi esposte) costituisce la essenziale ragione di discrimine tra nullità del decreto di citazione pretorile implicante la restituzione degli atti al pubblico ministero, e nullità comportanti, invece, un dovere di rinnovazione della notificazione da realizzare a cura dell'ufficio del giudice del dibattimento (secondo l'orientamento più volte manifestato da questa Corte).
Il ricorso va quindi rigettato spettando al pubblico ministero provvedere a nuova notificazione del decreto di citazione con il rispetto dei termini previsti dal codice di rito.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1998