Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 1
Le notifiche degli atti processuali dirette ad un imputato dichiarato interdetto per infermità di mente devono essere eseguite anche presso il tutore, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie, la Corte, rilevato che fin dalle indagini preliminari nessun avviso era stato notificato al tutore, ha annullato le sentenze di primo e secondo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2012, n. 9064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9064 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
-9 064/1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1600 Francesco Serpico UP 23/11/2012 Arturo Cortese Relatore - R.G.N. 7696/2011 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo Pierluigi Di Stefano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/07/2009 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco M. Iacoviello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente gli avvocati Giovanni Esposito Fariello e Francesco Gianzi, che hanno concluso per l'annullamento delle4 sentenze di primo e secondo grado con trasmissione degli atti al pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, appellata tra gli altri da GI NO, la Corte di appello di Napoli riduceva in dieci anni di reclusione la pena inflitta al medesimo in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere capeggiato un associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di vari er b delitti (omicidi, attentati contro la persona, estorsioni in danno di imprenditori, traffico di stupefacenti), operante nei quartieri napoletani Vomero, Arenella, Torretta e Posillipo, dal novembre 1996 al giugno 1997. La Corte di appello perveniva alla riduzione della pena, su conforme richiesta del Procuratore generale, dando atto che il NO, alla udienza del 15 aprile 2009, aveva rinunciato a tutti i "motivi di merito".
2. Ha proposto ricorso per cassazione il NO, a mezzo del difensore, avv. Giovanni Esposito Fariello, il quale deduce i seguenti motivi:
2.1. Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 575 del 1965, dato che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui il NO era stato sottoposto era stata successivamente revocata, con sentenza del Tribunale di Napoli in data 10 novembre 1999. 2.2. Inosservanza degli artt. 166 e 177 cod. proc. pen., e conseguente nullità di tutti gli atti processuali, perché, in presenza di una dichiarazione di interdizione per infermità di mente del NO, dichiarata con sentenza del Tribunale di Napoli in data 28 aprile-18 maggio 1999, e comunque risultante dal certificato del casellario giudiziale, le notifiche indirizzate al NO non erano state fatte anche al tutore Maria FI;
e tali circostanze erano state dedotte dal difensore sin dai primi atti di indagine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso, che ha natura preliminare, è fondato, dovendosi ritenere assorbito il primo motivo di ricorso.
2. Risulta infatti dal certificato del casellario giudiziale, allegato agli atti, che il NO è stato dichiarato interdetto per infermità di mente con sentenza del Tribunale di Napoli in data 28 aprile-18 maggio 1999, parimenti allegata agli atti. Conseguentemente, in forza dell'art. 166 cod. proc. pen., le notifiche degli atti allo stesso diretti dovevano essere eseguite anche presso il tutore (nominato, con decreto del giudice tutelare in persona della moglie Maria FI). L'omissione di tale formalità determina, per costante giurisprudenza, una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (v., tra le altre, Sez. 5, n. 22823 del 13/04/2004, Perreca;
Sez. 1, n. 25909 del 24/04/2001, Dondero). Risulta inoltre che detta situazione era stata dedotta dal difensore avv. Giovanni Esposito Fariello sin dalla fase delle indagini preliminari. Яя by " 3. Consegue che, trattandosi di nullità che ha interessato già la fase della udienza preliminare, oltre che i successivi gradi del giudizio, la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e il decreto che ha disposto il giudizio devono essere annullati senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e il decreto che dispone il giudizio e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Così deciso il 23/11/2012. Il Consigliere estensore Il presidente Francesco Serpico Giovanni Conti Dunki DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 FEB. 2013 IL FUNZIONARIO SUDIZIARIO Pieta Esposito