Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare in virtù dei suoi poteri di controllo sull'operato del giudice delegato per quanto attiene all'attività non giurisdizionale, ma semplicemente amministrativa di quest'ultimo nella gestione della procedura fallimentare, in quanto detti provvedimenti hanno natura ordinatoria, e non incidono, se non in modo mediato ed indiretto, sui diritti dei terzi. Tra tali provvedimenti sono ricompresi quelli con i quali il giudice delegato , o il tribunale in sede di reclamo, concedono o negano al curatore l'autorizzazione a presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la domanda di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, in favore dei dipendenti della società fallita, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO ALFIERI Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso l'avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO RIZZO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ON SQ, IN GI, LL MA, AT RM, SC NN, CI EL, DELLA TORRE IN, NE AN, ZZ RO, DI OM RO, GR AR, AN RT, DI MA, UA OS, GU EL, VE LV, DO IN, RC AR, TR AR, DE RO CO, IC IL, LI AL, D'RI NI, LO AN CESARE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. AR MAGGIORE 112, presso l'avvocato A. DI LAURO, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO DI LAURO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento del Tribunale di NAPOLI, depositato il 06/11/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Rizzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli, decidendo su un reclamo proposto a norma dell'art. 26 l. fall., revocò il decreto con il quale il giudice delegato al fallimento della s.r.l. Alfieri aveva a sua volta revocato un proprio precedente provvedimento di autorizzazione del curatore fallimentare a presentare domanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società fallita, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
In realtà il giudice delegato aveva ritenuto che al momento del fallimento la società fallita avesse ormai consensualmente risolto da oltre sei mesi tutti i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti a causa dell'incendio che ne aveva distrutto lo stabilimento, come poteva desumersi anche dal fatto che l'impresa non aveva più versato contributi previdenziali;
sicché mancavano i presupposti per il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il tribunale, invece, ritenne che gli elementi probatori considerati dal giudice delegato non fossero valutabili univocamente solo nel senso di una risoluzione dei rapporti di lavoro, ma potessero deporre anche per una temporanea sospensione di tali rapporti. Sicché non v'era ragione per revocare il provvedimento di autorizzazione del curatore a richiedere l'integrazione salariale straordinaria, perché la decisione su tale domanda spettava comunque al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, mentre la decisione sull'effettiva esistenza dei rapporti di lavoro sarebbe stata assunta nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, già promosso dai lavoratori interessati. Ricorre per cassazione la curatela del fallimento, che propone sei motivi d'impugnazione cui resistono con controricorso i dipendenti della società fallita.
2. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del ricorso. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, il decreto del giudice delegato che autorizzi attività per legge demandata alla funzione di amministrazione attiva del curatore fallimentare, così come il successivo decreto del collegio, emesso in sede di reclamo contro il primo, ai sensi dell'art. 26 legge fall., hanno natura ordinatoria, essendo pronunciati nell'esercizio della funzione di direzione e di vigilanza all'interno della procedura amministrativa, e non incidono, se non in modo mediato e indiretto, sui diritti dei terzi, i quali sono suscettibili di lesione solo per effetto dell'illegittima condotta del curatore nei rapporti con i medesimi terzi (Cass., sez. I, 16 gennaio 1992, n. 499, m. 475348, Cass., sez. I, 5 giugno 1991, n. 6369, m. 472542, Cass., sez. I, 16 gennaio 1997, n. 419, m. 501795, Cass., sez. I, 22 maggio 1997, n. 4590, m. 504624). Per questa ragione si ritiene inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 cost. contro i provvedimenti del tribunale fallimentare emessi in virtù dei suoi poteri di controllo sull'operato del giudice delegato per quanto attiene all'attività non giurisdizionale, ma semplicemente amministrativa di quest'ultimo nella gestione della procedura fallimentare (Cass., sez. I, 18 dicembre 1984, n. 6628, m. 438174, Cass., sez. I, 11 agosto 1994, n. 7351, m. 487707); provvedimenti tra i quali sono ricompresi quelli con i quali il giudice delegato, o il tribunale in sede di reclamo, concedono o negano al curatore l'autorizzazione a stare in giudizio (Cass., sez. I, 8 agosto 1992, n. 9390, m. 478486, Cass., sez. I, 2 aprile 1996, n. 3058, m. 496763) o a svolgere un'attività negoziale (Cass., sez. I, 14 febbraio 1995, n. 1584, m. 490426, Cass., sez. I, 30 luglio 1996, n. 6909, m. 498887). Nel caso in esame è stato proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento con il quale il tribunale, in sede di reclamo, ha revocato il decreto con il quale il giudice delegato aveva a sua volta revocato un proprio precedente provvedimento di autorizzazione del curatore fallimentare a presentare domanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società fallita.
In proposito l'art. 3 comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede che, su domanda del curatore, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Ed è evidente che la domanda del curatore è espressione della sua attività amministrativa di gestione della procedura fallimentare, mentre sono espressione dei poteri di controllo su tale attività i provvedimenti con i quali il giudice delegato ovvero il tribunale, in sede di reclamo, concedono o negano l'autorizzazione alla presentazione di quella domanda. Come ha correttamente rilevato il Tribunale di Napoli nel decreto impugnato, invero, il provvedimento sulla richiesta di autorizzazione del curatore a presentare la domanda di riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale non ha natura decisoria, perché spetta al Ministro riconoscere o negare tale trattamento, mentre l'accertamento giurisdizionale dell'esistenza dei rapporti di lavoro controversi è demandato al già promosso giudizio contenzioso di opposizione allo stato passivo del fallimento, nel quale, contrariamente a quanto il ricorrente opina, non potrà spiegare alcuna efficacia preclusiva un provvedimento ordinatorio come quello impugnato.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, ma appare giustificata la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 5/3/1999.