Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1859
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare in virtù dei suoi poteri di controllo sull'operato del giudice delegato per quanto attiene all'attività non giurisdizionale, ma semplicemente amministrativa di quest'ultimo nella gestione della procedura fallimentare, in quanto detti provvedimenti hanno natura ordinatoria, e non incidono, se non in modo mediato ed indiretto, sui diritti dei terzi. Tra tali provvedimenti sono ricompresi quelli con i quali il giudice delegato , o il tribunale in sede di reclamo, concedono o negano al curatore l'autorizzazione a presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la domanda di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, in favore dei dipendenti della società fallita, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1859
    Data del deposito : 5 marzo 1999

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