Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 1
L'istanza di parte di assegnazione del ricorso alle sezioni unite, formulata ai sensi dell'art. 376 cod. proc. civ. e dell'art. 139 disp. att. cod. proc. civ., rappresenta un mero sollecito all'esercizio di poteri discrezionali, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza.
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Fecondazione post mortem: sopravvivenza del consenso del coniuge espresso in vita, rettificazione dell'atto dello stato civile e attribuzione del cognome paterno (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 13000 del 15 maggio 2019) di Remo Trezza (…) La Prima Sezione civile ha affermato che, in caso di nascita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 sullo status del nato con P.M.A. si applica – a prescindere dalla presunzione ex art. 234 c.c. – anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, che in vita abbia …
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Fecondazione post mortem: sopravvivenza del consenso del coniuge espresso in vita, rettificazione dell'atto dello stato civile e attribuzione del cognome paterno (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 13000 del 15 maggio 2019) di Remo Trezza (…) La Prima Sezione civile ha affermato che, in caso di nascita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 sullo status del nato con P.M.A. si applica – a prescindere dalla presunzione ex art. 234 c.c. – anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, che in vita abbia …
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Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6884 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 9579/2020 r.g. proposto da: P.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Michele Pellitteri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casteltermini (AG), al Viale Matteotti n. 20. – ricorrente – contro FALLIMENTO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIA 81, presso l'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 22/l1/01 (n. 4397/01 R.G. E.R.);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma, con decreto del 22 dicembre 2001, rigettava il ricorso con cui GI IN, deducendo il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, chiedeva l'equa riparazione del danno conseguito al fatto che il giudizio da lui promosso con ricorso del 17 aprile 1997, innanzi al TAR della Campania, per l'annullamento di un provvedimento di esproprio non era stato ancora definito. In particolare, la Corte di merito osservava che: 1) nella specie, considerato che il danno risarcibile non coincide con il semplice ritardo, era mancata una prova rigorosa, e prima ancora una puntuale allegazione delle ripercussioni negative sul patrimonio e sulla persona, provocate dalle lungaggini del processo;
2) in secondo luogo, alla data di deposito del ricorso introduttivo non si era verificata una lesione del principio della ragionevole durata del giudizio, in quanto questa poteva essere, determinata in cinque anni.
Avverso detto decreto GI IN propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso. Il IN ha presentato istanza di assegnazione alle sezioni unite di questa Corte, deducendo la particolare importanza delle questioni prospettate e l'esistenza di un contrasto sulla configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, correlato alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di assegnazione alle sezioni unite è stata disattesa, senza adozione di uno specifico provvedimento. Come questa Corte ha già chiarito, l'istanza di parte, formulata ai sensi degli artt. 376 c.p.c. e 139 d.a. c.p.c. rappresenta un mero sollecito all'esercizio di poteri discrezionali (Cass. 27 maggio 1946, n. 671), che non solo non è non soggetto ad un obbligo di motivazione, ma non deve neppure manifestarsi necessariamente in uno specifico esame e rigetto dell'istanza (Cass. 17 luglio 1986, n. 4219). Passando all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 6 e 53 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata non legge n. 848 del 1955, e dell'art. 111 Cost. nonché il vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente deduce che la legge n. 89/2001 deve essere interpretata tenendo conto che essa dà attuazione alla Convenzione e, quindi, non può essere interpretata in senso restrittivo rispetto ai principi che in tema di ragionevole durata dei processi sono stati enunciati dalla Corte europea di Strasburgo. Tali principi erano stati disattesi dalla Corte di appello di Roma che aveva immotivatamente fissato in cinque anni la ragionevole durata del processo, disattendendo l'individuazione del termine di tre anni operata dalla Corte di Strasburgo;
aveva preso in considerazione, ai fini valutazione della durata del processo, il momento della presentazione del ricorso per l'equa riparazione e non il momento della relativa decisione;
aveva, infine, trascurato la normale semplicità del giudizio amministrativo, tutto rimesso all'iniziativa dell'ufficio giudiziario.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2056, 2043 cod. civ., della legge n. 89 del 2001, della legge n. 848 del 1955, degli artt. 2, 24 e 111 Cost. nonché il vizio di motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, il diritto ad una ragionevole durata del processo ha una propria autonoma rilevanza giuridica e prescinde dal diritto sostanziale che il processo è volto a tutelare;
il danno può sussistere, quindi, indipendentemente dall'esito della lite e comprende, a titolo di danno non patrimoniale, il pregiudizio morale in dipendenza dell'incertezza e dell'ansia circa l'esito del giudizio, con ripercussioni sulle condizioni complessive, anche di salute, dell'interessato. Pertanto, la Corte di merito aveva errato nel richiedere la prova del danno non patrimoniale che doveva considerarsi insito nella stessa lesione del diritto. La decisione impugnata, come si è detto nella parte narrativa, si basa su due distinte ed autonome ragioni: l'una costituita dalla esclusione, nella specie, della violazione del principio di ragionevole durata del processo;
l'altra costituita dalla esclusione, comunque, dell'esistenza di un danno. Ciascuna delle due indicate autonome ragioni della decisione è giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere la pronuncia, considerato che irragionevole durata del processo e danno sono concorrenti requisiti del diritto azionato. Di ciò ha tenuto conto il ricorrente che ha censurato entrambe le rationes decidendi. L'infondatezza, peraltro, di una delle due censure determina l'assorbimento delle questioni prospettate con l'altra censura.
Infondato, in particolare, è il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha già affrontato, e risolto in senso negativo, la questione della configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, in relazione alla non ragionevole durata del processo (Cass. 2 agosto 2002, n. 11600; Cass. 8 agosto 2002, n. 11987; Cass. 13 settembre 2002, n. 13422). Il danno non patrimoniale, come è noto, è da identificare in tutti gli effetti pregiudizievoli che non tocchino il patrimonio e che non siano suscettibili di un apprezzamento di mercato;
in questo ambito assumono rilevo tanto il danno morale, consistente in sofferenze, turbamenti, menomazioni dell'equilibrio psichico, quanto il danno che, pur non coinvolgendo la sfera dei sentimenti, degli affetti e della psiche, ne' comportando un nocumento riscontrabile in termini monetari, si evidenzi come compromissione di posizioni soggettive, parimenti tutelate, quali sono i diritti immateriali della personalità.
Nella specie nessuno specifico danno non patrimoniale è stato allegato e si deve escludere la configurabilità di un "danno-evento" in sè risarcibile, rappresentato dalla eccessiva durata del processo;
la relativa nozione, infatti, è riferibile soltanto ai diritti fondamentali contemplati in via direttamente precettiva da norme costituzionali (cosi ad esempio il diritto alla salute, la cui lesione è intrinsecamente e necessariamente foriera di danno) e, quindi, non è suscettibile di estensione al diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il quale è assicurato non direttamente dall'art. 111 Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, ma dalla legge ordinaria che ha attuato il dettato costituzionale (cosi le decisioni sopra ricordate).
Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003