Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5041 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
c.c. 68379 05 04 1 / 03 REGISTRAZIONE A. SENSI DEL D.P.R. 26/4/198 E P U BBLICA. ESFINTE DA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIAIN NOME DEL F MATERIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE де SEZIONE QUINTA CIVILE rt Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Don Enrico ALTIERI Presidente oggetto: Dott. Salvatore DI PALMA Consigliera indennità di Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI Eepropriazione Consigliere Dott. Francesco Ant. GENOVESE Consigliere assoggettabilità a Dott. Achille MELONCELLI La pronunciato la seguente: tributo SENTENZA R.G.N. 6998/00 sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, 14258 1 [! persona de] Ministro pro tempore, elettivamenta Cron. domiciliata in Roma, via dei Fortoghesi n. 12, presso Rep. 1'Avv. Gen. dello Stato, che la rappresenta e difende Ud. 07/06/02 per legge;
- ricorrente
contro
ELEONORA, elettivamente domiciliata in Roma, CIABATTI cancelleria della Corte di cassazione, e presso la гappresentata e difesa, dall'avv. Dino BENEDETTO DINI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZ - controricorrente CAMPIONE CIVIL avverso la sentenza della Commissione Tributaria 1 N. 68372 Regionale dells TOSCANA n. 107 dep. 8 febbraio 1999. Udita la relazione della causa Svo] La nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Relatore Cons. FrancescO Antonio GENCVFSE;
1 Udito il P.M., in persona cel Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI + che ha concluso per ]'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo AT OR, chiedeva il rimborso delle ritenute Irpef operate dal Comune di Arezzo sulle indennità corrisposte per 1'esproprio di al cuni Terreri successivamente al 1 1° gennaio 1992. Avverso il provvedimento negativo dell'Intendenza di il contribuente proponeva ricorso alla Finanza Commissione Tributaria di primo grado che l'accoglieva. L'Ufficio finanziario proponeva appello mettendo in rilievo come, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 413, 1'imposizione fosse dladicembre 1991, B. ri collegare esclusivamente alla data della percezione dell'indennità>>, senza al.cun riguardo all'epoca dell'emissione del provvedimento espropriativo 0 del verificarsi della vicenda traslativa della proprietà. La Commissione Tributaria Regionale di Firenze respingeva il gravame sulla base delia considerazione che 'imposizione si dovesse intendere come subordinata alla duplice condizione che tanto il provvedimento pagamento dell'indennitàd'esproprio quanto il dovessero intervenire nel periodo 1 gennaio 1989-31 dicembre 1991. L'Amministrazione delle Finanze ha propostc ricorso contenente unico motivo,un ne quale si lamenta la violazione dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991. La CTR avrebbe errato nel non considerare che le indennità 2 percepite dopo il 1° gennaio 1992 sono disciplinate dai commi quinto e settimo dell'art. 11 della legge n. 413, citata, i quali { a differenza del поло comma) пол fanno parola della data dell'esproprio risultano ispirali esclusivamente dal principio di cassa>>. La parte intimata resiste con controricorso, nel quale richiama una sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato, nella quale non si farebbe riferimento a acquisitiva na unicamente al danni da occupazione risarcimento danni da occupazione abusiva>>, con 1 a conseguente inapplicabilità della legge n. 413 citata. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazionе ha chiesto, ai sensi dell'art.. 375 cod. proc. civ., 1' accoglimento del ricorso per manifesta fonda Lezza. La Causa, già fissata per 1' esame in Camera di consiglio, è stato Motivi della decisione Le osservazioni contenute nel controricorso del contribuente, poste per la prima volta in Cassazione, sono anche non documentate, non trovando riscontro in a cun atto del giudizio. Esse sono, prima ancora che infondate, del tutto inammissibili, perché nuove. inceco, La richiesta de Procuratore Generale, insegnamento quantova accolta in fondata રા consolidato di questa Corto che < in tema di imposte dirette sui redditi, sono soggette al prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991 0.413 le Somme percepite dal (nella specie indennità proprietario espropriato I per l'espropriazione di terreni edificabili, decretata con provvedimento del 1981) dopo l'entrata in vigore della legge in questione, nou assumendo alcun rilievo i]. fatto che il trasferimento sia avvenuto in procedenza ed essendo sufficiente che l'espressione di Capacita' contributiva, cioe' la percezione della sia avvenuta dopo l'entrata in vigore deila Gomma, Ingge stessa. Dunque ogni pagamento Ġi ROMMC in dipendenza di procedimenti espropriativi deve essere assoggettato alla ritenuta del 20%, se non sottoposto in precedenza ad INVIM € se conseguito dopo la scadenza del periodo transitorio di cui al comma попо dell'art. 11 della citata legge n. 413 del 1993 (31 dicembre 19911 e nel pieno vigore della legge stessa. -> (Cassazione, V sez. civile, sent. 1 agosto 2000, n. 10056, in CED, massima n. 539005). Il ricorso, perlanto, va accolto e.. поп essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, anche decisa nel merito, con la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di appello e la reiezione del ricorso introduttivo del contribucnte, proposto contro il negativo dell' Intendenza di Finanza provvedimento impugnato. dell'intero giudizio талпо compensate, Le spese sussistendo giuste ragioni POM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, respinge il ricorso introduttivo. Compensa le speso dell'intero giudizio. Corte di nella sede della Così deciso in Rou cassazione, il 7 giugno 2002 ESENTE DA REGISTRAZIONE E AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N Il Presidente O N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 I Z MATERIA TRIBUTARIA Dott. Enrico ALTIER] A E R کمت یہ نا کا L'Estensoft IL CANCELLIERE C1 Dott. Francesco Antonio GENOVESE лобаш сего Analdo Casapo a DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 APR. 2003 IL CANCELLIERECT Oggi Arnaldo Casa صسلم