Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di impugnazione di provvedimenti cautelari, è luogo "diverso", ai sensi dell'art. 582 comma 2 cod.proc.pen. (la cui applicazione è consentita dal combinato disposto degli artt. 309 comma 4 e 310 comma 2 stesso codice), il centro abitato nel quale è attiva una sezione distaccata della pretura, anche se la località nella quale è insediato il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato si trovi nella stessa città che ospita la pretura circondariale dalla quale la sezione distaccata dipende.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/1999, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guida Ietti Presidente del 19.10.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N.5019
3. " Aniello Nappi " REGISTRO GENERALE
4. " OL BR " N.20604/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PA BR nato a San Felice a [...] il [...]. Avverso ordinanza tribunale di AP in data 09.04.1999. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. Palombarini che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza dichiarava inammissibile l'appella di PA BR, avverso il provvedimento del Gip tribunale di Ariano Irpino che aveva rigettato istanza di revoca arresti domiciliari, per violazione dell'art. 592 cpv. c.p.p. in ordine al luogo di presentazione dell'atto di impugnazione (Cancelleria della Pretura di Ariano I. - in cui le parti si trovavano - luogo non diverso da quella in cui era stato emesso l'impugnato provvedimento). Il ricorrente allegava, in unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 582 cpv. c.p.p., per travisamento in ordine al luogo di presentazione dell'appello.
Non si sarebbe trattato, infatti, della Pretura circondariale di Ariano Irpino, bensì della Pretura di GR - Sez. distaccata di Ariano I.
Il ricorso deve trovare accoglimento siccome fondato. In tema di impugnativa di provvedimento cautelare l'art. 309 co. 4 c.p.p. (richiamato dall'art. 310 cc. 2 c.p.p., quanto all'appello)
consente l'adozione delle forme previste dall'art. 592 c.p.p., attinenti alle modalità generali di presentazione dell'impugnazione. Il secondo comma della norma richiamata prevede la possibilità di depositare l'atto d'impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui le parti si trovano, "se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento". Il luogo che ospita una sezione distaccata di pretura deve considerarsi "diverso" da quello in cui si trova il giudice che ha emesso l'atto impugnato, anche quando quest'ultimo sia ubicato nella stessa località che ospita la Pretura circondariale dalla quale dipende la sezione distaccata (vedi Cass. 13.03.1991 - Palazzolo;
22.10.92 - Giugno).
Tenuto conto, infatti, della "ratio" ispiratrice della disposizione ex art. 592 co. 2 c.p.p. ("favor impugnationis" in relazione all'interesse dell'appellante domiciliato in luogo diverso) la differente ubicazione territoriale assume rilevanza indipendentemente dal nesso funzionale/organizzativo tra due uffici giudiziari. Nella specie l'atto d'impugnazione venne presentato presso la Sezione distaccata di GR (vedi timbro di deposito 31.03.1999 e lettera di trasmissione al giudice competente), pur facente parte della Pretura circondariale sita in Ariano Irpino, cioè nella medesima città in cui si trova l'ufficio del Gip (tribunale di Ariano Irpina) che aveva emesso l'ordinanza 24.03.1999 appellata. L'impugnazione non era, pertanto, inammissibile. L'ordinanza del tribunale di AP (giudice dell'appello in tema di provvedimenti "de libertate") va, pertanto, annullata con rinvio, per l'esame nel merito.
P. T. M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al tribunale di AP per l'appello.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 19 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999