Sentenza 22 maggio 2013
Massime • 1
Integra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10-bis d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'ulteriore protrazione della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato dopo la consumazione del reato istantaneo di ingresso illegale, non occorrendo attendere, in tal caso, la scadenza del termine per la richiesta del permesso di soggiorno, previsto a favore di chi faccia legalmente ingresso nel territorio dello Stato. (Conf. n.m. sentt. n. 27816, 27817, 27818, 27819, 27820, 27821, 27822, 27823, 27824 del 2013).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2013, n. 27815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27815 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/05/2013
Dott. BONITO F. M. S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 722
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 19230/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO;
nei confronti di:
SHAKARKIL WAHED N. IL 01/01/1989;
avverso la sentenza n. 56/2011 GIUDICE DI PACE di VENTIMIGLIA, del 14/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. PORCARO Rodolfo, di ufficio. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 14 febbraio 2012 il Giudice di pace di Ventimiglia assolveva Shakarkil Wahed, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10bis con la formula "perché il fatto non sussiste", sul rilievo che non risulterebbe provato nel processo che l'imputato sia entrato nel territorio dello Stato in epoca prossima e comunque entro gli otto giorni previsti dalla legge per presentarsi in Questura al fine di domandare il rilascio del permesso di soggiorno, circostanze queste che escluderebbero la ricorrenza in concreto della condotta sanzionata.
2. Avverso la sentenza detta ricorre per cassazione il Procuratore della repubblica di Sanremo denunciandone l'illegittimità per violazione della norma incriminatrice.
Deduce in particolare il procuratore ricorrente che la possibilità di richiedere il rilascio di permesso di soggiorno nel termine di otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale è riconosciuto dalla legge in favore dello straniero soltanto se ricorrente la condizione, insussistente nel caso in esame, del suo regolare ingresso in Italia ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 2 e 4.
3. Il ricorso è fondato.
Appare utile rammentare che la norma incriminatrice delle condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato - D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis - ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale (cfr. C. Cost, n. 250 del 2010) e che in tale occasione il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisato che essa non punisce una "condizione personale e sociale" - quella, cioè, di straniero clandestino (o, più propriamente, irregolare) - e non criminalizza un modo di essere della persona. Essa, viceversa, punisce uno specifico comportamento, costituito dal fare ingresso e dal trattenersi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale al quale il Collegio da piena adesione, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale.
Tanto premesso, fondata si appalesa la censura del rappresentante della pubblica accusa avverso la sentenza assolutoria del giudice di prime cure e, per converso, illogica e contra legem la motivazione impugnata.
Come sottolineato in recenti arresti di questa Corte (ex pluribus Sez. 1 1.12.2010, n. 57, PG/Benjannet) del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 4 e 5 prevedono un termine per la richiesta di permesso di soggiorno, collegato però alla situazione in cui l'ingresso sia regolarmente avvenuto, attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, mediante esibizione di passaporto o documento equipollente valido in base a regolare visto di soggiorno, salvi i casi di esenzione per i cittadini dell'area Schengen. Ora, un ingresso clandestino e senza visto da paesi terzi non legittima una permanenza avente caratteristiche di volontarietà ed apprezzabile continuità sul territorio dello Stato (caratteristiche ricavabili dal concetto del "trattenersi sul territorio" usato dal legislatore), neppure per il periodo limitato di otto giorni di cui all'art. 5 del decreto citato, dato quest'ultimo viceversa utilizzato nella sentenza assolutoria come errato presupposto del sillogismo decisorio.
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ventimiglia.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ventimiglia.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013