Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 62850 VINYLNGINI S 'N TTV SV I I 'N REPUBBLICA ITALIANA 9861/7/97 O T ISNIS IV PROIZVE IÐIN VⱭ ÄL S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE i Magistrati:00227/0 Composta dagli Ill. R.G.N.1466/99 residente Dott. Giovanni Consigliere Monaci Dott. Stefano Consigliere 403 Cron. Dott. Vittorio Glauco Ebner Ruggiero Cons. Rel. Rep. Dott. Francesco Ud. 23-5-02 Genovese Consigliere Dott. F.Antonio AL DI C ha pronunciato la seguente: APIONE CI LE SENTENZA 62850 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12, domicilia;
ricorrente
contro
AD NI, residente a [...], in via A. Volta n.23;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n. 652/3/97 de 31-12-97.dep. Udita la relazione della causa svolta nella camera di 331 1 2 consiglio del 23/5/2002 dal Relatore Dott. Francesco Ruggiero. Svolgimento del processo Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.352/3/97 del 31-12-97, che aveva dichiarato l'Amministrazione Finanziaria decaduta dal diritto di riscuotere l'imposta in contestazione perché era stata liquidata e iscritta a ruolo in ероса successiva al termine indicato dall'art. 36 bis D.P.R. n. 600/73, termine inteso come posto a pena di decadenza, il Ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 17-1-99, deducendo come motivo la violazione dell'art. 36 bis D.P.R. 29-9- 73, n.600, dell'art. 17 D.P.R. 29-9-73 n. 602, dell'art.28 L.27-12-97 n.449 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. ed, inoltre, la violazione, sotto altro profilo, dell'art.36 bis D. P.R. n. 600/73, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. Il contribuente non si costituiva. La Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione con istanza del 28-2-2002, richiamando la questa Corte, ai sensigiurisprudenza costante di dell'art.375 c.p.c., chiedeva accogliersi il ricorso, in camera di consiglio, per essere manifestamente fondato. Motivi della decisione 2 Il ricorso va accolto, essendo risultato fondato il primo motivo di doglianza, la cui delibazione assorbe ogni altra questione. Devono richiamarsi le precedenti pronunce di questa Corte, costituenti un orientamento costante, cui si intende aderire in piena condivisione. Già era stato posto in opportuno risalto che la natura procedimentale dell'art.36 bis e la mancata previsione della perentorietà del termine "comportano che esso sia ordinatoric" (Cass. Civ.Sez. I, n.11235/1998). Era stato, altresì, evidenziato che in tema di delle imposte sui redditi, in virtù accertamento della disposizione interpretativa di cui all'art.28 L. 28-12-97 n.449,il primo comma dell'art.36 bis D. P. R. 29-9-73 n.600 deve essere inteso nel senso che il termine, in esso indicato, non è stabilito a pena di decadenza (Cass. Civ. Sez. I, n. 12995/1999; Cass. Civ. Sez. Trib., n.10134/2000). Veniva precisato che, anche in materia tributaria, ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicchè in mancanza di esplicita previsione, il termine fissato per il compimento di un atto ha "efficacia meramente esortativa" e I 3 "l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto" (Cass. Civ.Sez.I,n.7058/1999). Sono, poi, intervenute ulteriori pronunce confermative del carattere ordinatorio del termine previsto dall'art.36 bis D.P.R. n.600/73 (Cass. Civ.Sez. Trib., n.911/2001; Cass. Civ. Sez. Trib.,n .917/2001). Non essendo necessari ulteriori accertameti,la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della AD proposto avverso l'iscrizione a ruolo, sull'assunto illegittimità perché avvenuta oltre ildella termine di cui al citato art.36 bis. Il recente consolidarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale giustifica l'equa compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di 4 Cassazione, il 23-5-2002. Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero Jim m DEPOSITATO IN CANCELLERIA 200S 10 AL CANCELLIERE C1 Oggi LD CA A Il Presidente ВсёCivion: Bool.Lievou Dott. Giovanni Paolini IL CANCELLIERE C1 LD CA oldo 5