Sentenza 26 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la Corte di cassazione, nell'applicare la legge penale più favorevole a seguito della soppressione della distinzione tabellare tra droghe "leggere" e "pesanti", operata dalla legge n. 49 del 2006, deve rideterminare la pena, annullando senza rinvio la sentenza di condanna limitatamente all'aumento di pena per la continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2010, n. 20501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20501 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/02/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 471
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 13200/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA, nei confronti di:
1) US VI N. IL 11/10/1979;
avverso la sentenza n. 4036/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 05/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso del RU e annullamento con rinvio nel regime sanzionatorio.
OSSERVA
Ritenuto che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello e il difensore di DA RU impugnano la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, è stata riformata la decisione di primo grado, che dichiarò RU responsabile del delitto di detenzione continuata di stupefacente al fine di spaccio, rideterminando la pena in quattro anni e mesi quattro di reclusione e Euro 36.000 di multa;
che, ad avviso della Corte di merito, le conclusioni cui è giunto il Tribunale in relazione al diniego della diminuente del fatto di lieve entità sono corrette in considerazione delle modalità dei fatti e della quantità e diversa qualità delle sostanze detenute;
che l'impugnazione del pubblico ministero era da accogliere nella parte in cui la sentenza di primo grado ha escluso la recidiva, esclusione non corretta in considerazione della particolare pericolosità dimostrata, malgrado le precedenti condanne fossero risalenti nel tempo;
che, pertanto, il giudice d'appello, ritenuta la recidiva e valutate le attenuanti generiche ad essa equivalenti, ha ritenuto adeguata la pena di quattro e quattro mesi di reclusione e di Euro 36.000 di multa, fissando la pena base in sei anni e sei mesi di reclusione e Euro 54.000 ridotta di 1/3 per il rito abbreviato;
che la difesa dell'imputato deduce, con un primo motivo, la violazione degli artt. 483 e 580 c.p.p., poiché la conversione in appello del ricorso del pubblico ministero, contro la sentenza di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, non avrebbe potuto consentire un riesame nel merito di tale decisione e avrebbe dovuto comportare, invece, l'inammissibilità del ricorso;
che, con un secondo motivo, la difesa deduce la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, poiché sussistevano le condizioni per l'applicazione della diminuente, in relazione alla quantità, qualità e alle modalità dell'azione, tenuto anche conto dell'attuale programma di riabilitazione attualmente seguito da RU;
che la difesa infine deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 2, 69 e 81 c.p., art. 99 c.p., comma 4, nel testo modificato dalla L. n. 251 del 2005 in punto di riconoscimento e applicazione della recidiva qualificata, poiché è stato commesso un duplice errore di diritto, l'uno è quello di considerare recidivo qualificato RU, nonostante le due condanne, prima della pronuncia della decisione di primo grado, fossero state unificate nel vincolo della continuazione e, come tali, da ritenere unico precedente;
l'altro, che i reati per i quali vi è stata condanna e sono stati considerati ai fini della recidiva qualificata sono stati commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 e come tali, ex art. 2 c.p., non considerabili ai fini del giudizio di comparazione nei limiti stabiliti dal novellato art. 69 c.p., comma 4;
che il procuratore ricorrente deduce la violazione di legge, poiché, nonostante è stato accolto il gravame in relazione all'esclusione della recidiva, il giudice d'appello non ha considerato che l'aumento di pena, avrebbe dovuto essere applicato nella misura non inferiore a un terzo della pena - base prevista per il reato più grave;
che il giudice d'appello non ha inoltre esplicitato le ragioni per le quali sono state concesse le attenuati generiche, tenuto conto anche dell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui le attenuati non possono essere concesse per lo stato di tossicodipendenza;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
Considerato che la censura relativa all'omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso è infondata, poiché il ricorso del pubblico ministero era rivolto a contestare l'esercizio del potere relativo all'esclusione della recidiva, giudizio che investe la sussistenza delle condizioni di legge per le quali può pervenirsi a tale conclusione;
che, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione del pubblico ministero si converte in appello ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità: ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p. e i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità, tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado (Sez. 6, 23 ottobre 2008, dep. 14 novembre 2008, n. 42694);
che il giudice d'appello, una volta accolta la censura di violazione di legge, ha adottato legittimamente le proprie statuizioni di merito in punto di insussistenza degli elementi per escludere la recidiva;
che le censure della difesa in punto di diniego della diminuente del fatto lieve si limitano a riproporre questioni alle quali il giudice d'appello, mediante la descrizione degli elementi acquisiti agli atti, ha reso una esauriente e logica spiegazione della conclusione raggiunta;
che il ragionamento della Corte d'appello è articolato - come esposto in sintesi e nei punti significativi in narrativa - con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita non potesse comportare la diminuente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e poi sulle risposte ai punti critici della ricostruzione operata dal giudice di primo grado, in relazione al diniego dell'attenuante dell'ipotesi lieve motivatamente condiviso dal giudice d'appello;
che le modalità, le circostanze dell'azione e la quantità della sostanza rinvenuta sono state correttamente ritenute tali da non giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità;
che, nella sentenza impugnata si da conto delle particolari modalità esecutive che dimostrano continuità nella condotta illecita e si pone l'accento sul consistente dato ponderale accertato e del numero di dosi ricavabili;
che il ricorrente non enuncia concreti punti critici della motivazione ritenuta carente e non esaustiva sotto il profilo logico;
che l'altra censura riferita al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva è infondata, poiché la valutazione risulta effettuata in relazione alla consistenza concreta della due precedenti condanne e alla prognosi negativa su di esse formulata ai fini della pericolosità e non con riferimento al divieto posto dall'art. 69 c.p., comma 4;
che la prima censura del Procuratore generale è infondata poiché la detenzione di quantità di natura diversa di stupefacente va considerata reato unico, essendo stata introdotta una fattispecie unica a prescindere dalla qualità delle sostanze;
che, questa Corte si è espressa nel senso che "in tema di stupefacenti, la Corte di cassazione, nell'applicare la legge penale più favorevole, a seguito della soppressione della distinzione tabellare tra droghe "leggere" e "pesanti", operata dalla L. n. 49 del 2006, deve rideterminare la pena, annullando senza rinvio la sentenza di condanna limitatamente all'aumento di pena per la continuazione" (ex plurimis, Sez. 4, 23 ottobre 2009, dep. 13 ottobre 2009, n. 39954);
che, pertanto, da un lato non ricorrono le condizioni per applicare l'art. 81 c.p., u.c. e, dall'altro, va eliminato l'aumento di pena di quattro mesi di reclusione e Euro 6.000, di multa per la continuazione;
che l'ulteriore motivo di ricorso riferito all'applicazione delle attenuanti generiche è infondato poiché il giudice d'appello appare avere fatto proprie le conclusioni della sentenza di primo grado circa la sussistenza di ragioni per la concessione delle attenuanti generiche e l'impugnazione proposta dal pubblico ministero aveva a Oggetto la determinazione della pena, una volta ritenuta la recidiva;
che il ricorso del Procuratore generale è, dunque, infondato e va rigettato;
che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla continuazione e va rideterminata la pena in quattro anni di reclusione ed Euro 30.000 di multa e il ricorso di RU va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel punto relativo alla continuazione, che elimina, e ridetermina la pena in anni quattro di reclusione ed Euro 30.000 di multa;
rigetta nel resto il ricorso di RU e rigetta il ricorso del Procuratore generale. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010