Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 2
Integra il reato di falsità materiale, assorbente quello di falsità ideologica, la formazione di un verbale attestante l'espletamento di una riunione non svolta. (Fattispecie relativa alla condotta del funzionario amministrativo di un istituto scolastico consistita nel concorrere a formare un verbale in cui era stata fatta apparire come tenuta una riunione della giunta esecutiva dell'istituto medesimo. La Corte ha osservato che l'operatività dell'art. 479 cod. pen., nella specie della "attestazione falsa di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità", presuppone la necessità della formazione grafica del documento e cioè che si sia effettivamente svolta la attività dell'organo della P.A. da attestare a verbale).
In tema di atto pubblico, è tale il verbale che attesti lo svolgimento della seduta di un organo della P.A. (In motivazione la Corte ha rilevato che è inconferente il fatto che il contenuto del verbale non fosse destinato ad essere riprodotto in atti diversi o che l'organo amministrativo di cui si era attestata falsamente la riunione - nella specie, la giunta esecutiva di un istituto professionale - fosse privo di poteri decisori).
Commentario • 1
- 1. Indagini difensive false: reato si consuma al deposito (Cass. 7615/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2005, n. 38083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38083 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 27/09/2005
Dott. FERRUA Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1835
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 11157/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) STRADA PAOLA N. IL 21/03/1946;
avverso SENTENZA del 03/11/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
udita la richiesta di rigetto del P.M., il S.P.G., Dr. DELEHAYE Enrico;
udito il difensore, prof. avv. F. Coppi;
RITENUTO
1 - Strada Paola, Preside dell'Istituto Professionale "Marrazzi", è stata condannata con generiche a m. 9 rec. dal Tribunale Crema, per falso continuato ai sensi degli artt. 110, 479 CP, commesso volta a volta in concorso con talun collaboratore amministrativo, per aver attestato falsamente in una decina di verbali che, alla data in ciascuno indicata, tra 11.9.94 ed il 20.10.95, si era tenuta riunione della Giunta esecutiva dell'Istituto. La Corte di Brescia ne ha confermato la condanna, escludendo valenza alle obiezioni d'appello della funzione limitata dell'organo, di innocuità del falso, e dell'assenza di dolo per leggerezza.
Il ricorso dei difensori denuncia violazione di legge - manifesta illogicità di motivazione con riferimento:
1^ - alla qualificazione di atto pubblico del verbale della giunta esecutiva del consiglio di istituto di una scuola;
2^ - all'inidoneità della condotta di falso a ledere la genuinità del documento;
3^ - alla ritenuta sussistenza del dolo.
4^ - all'accertamento di responsabilità penale dell'imputata, con violazione del principio di colpevolezza.
2 - motivi di ricorso s'incentrano sulla funzione degli atti incriminati, ad eccezione del 4, di cui si dice preliminarmente, che rimarca che la prova di responsabilità personale non può desumersi dal fatto che le persone già coimputate abbiano patteggiato la pena. Il motivo pone questione non già dedotta con l'impugnazione di merito, e si sostanzia in un'obiezione meramente dialettica, irrilevante per la censura della sentenza impugnata, che si limita sul punto a rammentare la motivazione della sentenza di 1^ grado. Era difatti incontestato con l'appello, ed è incontestato dal ricorso che la ricorrente, in concorso con i funzionari amministrativi che li hanno volta a volta formati, ha sottoscritto i verbali in oggetto, attestanti riunioni non svolte della Giunta esecutiva.
Tanto premesso è manifestamente infondato il 1^ motivo, che concerne la natura stessa dell'atto oggetto dei falsi (aspetto strutturale del reato).
Va innanzitutto rilevato che il falso era da qualificarsi materiale, ovvero assorbente della falsità ideologica. Difatti, secondo quanto ritenuto, prima di rapportare il fatto alla previsione conclusiva dell'art. 479 CPP, di "attestazione falsa di fatti dei quali l'atto è destinato provare la verità", si osserva che manca in ciascun caso lo stesso presupposto della necessità di formazione grafica del documento, e cioè lo svolgimento in qualsiasi data di alcuna attività dell'organo della p.a. da attestare a verbale. È perciò ancor più evidente che, per la qualificazione del verbale quale atto pubblico, messa in discussione dal motivo, è assorbente il rilievo che il verbale concerne innanzitutto il fatto se la giunta, organo pubblico, si è riunita per discutere di alcunché, quale che sia l'oggetto della discussione. È dunque inconferente la prospettazione d'irrilevanza dell'atto, in quanto non destinato funzionalmente ad essere riprodotto in atti diversi, con il connesso rilievo che la sentenza non opera distinzione i tra vari verbali falsificati. Semplicemente il verbale significa, per sè, le attività di un organo preposto a compiti istituzionali (cfr. Cass., Sez. 5^, 19.12.92, Borea), quale che siano. Su questa premessa, è paradossalmente rafforzativo del principio seguito dalla sentenza impugnata l'ulteriore argomento, incentrato sulla funzione meramente facoltativa della giunta, di cui è escluso qualsiasi potere decisorio deliberativo dall'art. 6 DPR 416/74, che le attribuisce l'onere di "predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, di preparare i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso e di curare l'esecuzione delle delibere del consiglio di Istituto".
Proprio la norma conferma che i verbali di giunta ipneemono l'attività propria dell'organo e perciò, in quanto di predisposizione dei lavori del consiglio, il procedimento in concreto seguito per giungere alle deliberazioni dello stesso consiglio. È infondato il 2^ motivo. Per escludere la punibilità, il ricorso proseguendo nel solco tracciato con il precedente motivo, prospetta che il falso innocuo, perché inidoneo ad aggredire gl'interessi potenzialmente minacciati (secondo il ricorso, "in quanto l'atto attesta atti preparatori a delibera consiliare mai avvenuti, non ha condizionato la genuinità della stessa") ed inutile, perché la falsificazione ha ad oggetto un documento irrilevante o ininfluente ai fini della decisione da emettere in rapporto alla situazione giuridica (secondo il ricorso "il verbale, rectius l'atto, attesta l'esercizio di funzioni e poteri da parte della giunta al di sopra di attribuzioni sue proprie").
Orbene la sottolineatura data in giurisprudenza all'innocuità del falso in atto pubblico, in ragione dell'irrilevanza dell'atto nei rapporti giuridici, supera l'implicazione della sua illegittimità amministrativa in quanto l'atto non risponde al vero, solo e proprio se non vi è nessuna ragione di affidamento della pubblica fede al documento che lo rappresenta. Il principio di innocuità perciò include necessariamente l'inutilità documentale del procedimento. Se dunque un atto amministrativo, ancorché solo eventualmente prodromico, va documentato, il giudice non può ritenere innocuo il falso che concerne la sua documentazione in ragione della sua strumentalità (si pensi all'attività consultiva in genere), bensì dell'esclusione di valenza del documento a qualsiasi effetto giuridico.
E, quando si tratta del verbale di riunione dei membri di un organo istituzionale (fosse anche solo per stabilire la presenza fisica delle persone, innanzitutto la sottoscrivente), non può escludersi l'offensività del falso sul fatto che la stessa riunione si è tenuta.
In conclusione, il falso in atto pubblico non può considerarsi innocuo ne' inutile, se consiste nell'attestazione a verbale, contraria al vero, dell'attività svolta da un organo pubblico, quale la giunta esecutiva di un istituto scolastico, ancorché tale attività sia presupposto non necessario della deliberazione di diverso organo, quale il consiglio d'istituto, perché l'attestazione ha per oggetto un fatto autonomamente rilevante (cfr., sul piano casistico C.E.D. rv. 228083, Cass., Sez. 5^, P.M. inproc. Attinà, n. 6246/04). È inammissibile il 3 motivo, sotto entrambi i profili di cui all'art. 606/3 CPP. L'argomentazione del motivo è un corollario di quella dell'inutilità del falso: la sostenuta leggerezza della ricorrente nell'adeguarsi ad una prassi preesistente. E, nell'ultimo capoverso, la sentenza risponde su questo punto (u. cpv.), fornendo indici non controversi di segno contrario (dunque non ha ritenuto all'evidenza il dolo in re ipsa).
Ma prima ancora si rileva che il termine leggerezza, offerto come lemma della questione, non significa per sè esclusivamente "colpa", perché include anche l'accettazione di rischio. E nella specie si verte in un'ipotesi di dolo generico circa l'attestazione contraria al vero di un fatto compiuto dallo stesso p.u. che la rilascia, per cui è irrilevante la sua mozione soggettiva quale agente di falso. Pertanto il motivo in effetti suggerisce in subordine l'avvaloramento di un errore, e di diritto, circa la già sostenuta inoffensività del falso. È evidente perciò che la prospettata leggerezza non può minimamente servire ad escludere la prova della volontà della condotta, mentre conferma il ragionamento di condanna.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2005