Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2005, n. 38083
CASS
Sentenza 27 settembre 2005

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Integra il reato di falsità materiale, assorbente quello di falsità ideologica, la formazione di un verbale attestante l'espletamento di una riunione non svolta. (Fattispecie relativa alla condotta del funzionario amministrativo di un istituto scolastico consistita nel concorrere a formare un verbale in cui era stata fatta apparire come tenuta una riunione della giunta esecutiva dell'istituto medesimo. La Corte ha osservato che l'operatività dell'art. 479 cod. pen., nella specie della "attestazione falsa di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità", presuppone la necessità della formazione grafica del documento e cioè che si sia effettivamente svolta la attività dell'organo della P.A. da attestare a verbale).

In tema di atto pubblico, è tale il verbale che attesti lo svolgimento della seduta di un organo della P.A. (In motivazione la Corte ha rilevato che è inconferente il fatto che il contenuto del verbale non fosse destinato ad essere riprodotto in atti diversi o che l'organo amministrativo di cui si era attestata falsamente la riunione - nella specie, la giunta esecutiva di un istituto professionale - fosse privo di poteri decisori).

Commentario1

  • 1Indagini difensive false: reato si consuma al deposito (Cass. 7615/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2005, n. 38083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38083
Data del deposito : 27 settembre 2005

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