Sentenza 16 febbraio 1998
Massime • 1
L'istituto della revoca della sentenza per "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice,quale previsto dall'art.673 c.p.p.,non può trovare applicazione con riguardo all'ordinanza,divenuta definitiva,con la quale il tribunale di sorveglianza,prima della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art.54,comma 3,dell'ordinamento penitenziario,di cui a sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1995 n.186,abbia disposto la revoca del beneficio della liberazione anticipata a cagione dell'intervenuta condanna del soggetto per un delitto non colposo (nella specie,evasione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/1998, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Santo Belfiore Presidente del 16.2.1998
1. Dott. Camillo Losanna Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Rossi " N. 928
3. " Severo Chieffi " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Canzio " N. 27089/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di sorveglianza riguardante AB ET nato in [...] il [...],
avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari in data 13-3-1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. B. Rossi. Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte suprema di cassazione, che chiede l'annullamento senza rinvio della pronuncia gravata, il Collegio osserva:
Con ordinanza del 13-3-1997 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, premesso che ET SA, al quale a seguito di una condanna per il reato di evasione era stato annullato il beneficio delle riduzione di pena per liberazione anticipata con provvedimento divenuto definitivo, appellandosi alla pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 23-5-1995, aveva chiesto la revoca di tale decisione, ha deliberato in tal senso, ritenendo applicabile nella specie il disposto dell'art. 673, cpp., e ha fissato una nuova ordinanza per valutare se la condotta del condannato fosse o no compatibile con il mantenimento della misura originariamente concessa. Di ciò si duole il ricorrente procuratore generale, che deduce l'inapplicabilità del principio di diritto affermato dal giudice delle leggi ad una vicenda ormai conclusa e l'erroneità del richiamo all'art. 673, cpp., riferibile all'ipotesi tutt'affatto diversa della declaratoria d'illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice.
Il ricorso è fondato.
Essendo il provvedimento di revoca della misura alternativa divenuto definitivo per effetto della declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione a suo tempo proposto dall'interessato l'unico strumento offerto al giudice per la caducazione della pronuncia oblativa era effettivamente quello previsto dall'art. 673, cpp. È questa, tuttavia, una norma di stretta interpretazione, in quanto incide sul principio fondamentale del giudicato, che, come si desume, del resto, in modo inequivocabile, dal titolo e dal tenore letterale contempla esclusivamente la revoca delle sentenze di condanna o di proscioglimento per abolizione del reato, per una ragione, cioè, che elimina in radice la punibilità del fatto, precludendo al giudice la possibilità di compiere valutazioni ulteriori.
L'errore di diritto in cui è incorso il tribunale di sorveglianza è, dunque, evidente e comporta, ai sensi dell'art. 620, lett. D, cpp., l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Per questi motivi
la Corte, visti gli artt. 606, 611, 620, cpp., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 1998