Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/1998, n. 928
CASS
Sentenza 16 febbraio 1998

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L'istituto della revoca della sentenza per "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice,quale previsto dall'art.673 c.p.p.,non può trovare applicazione con riguardo all'ordinanza,divenuta definitiva,con la quale il tribunale di sorveglianza,prima della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art.54,comma 3,dell'ordinamento penitenziario,di cui a sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1995 n.186,abbia disposto la revoca del beneficio della liberazione anticipata a cagione dell'intervenuta condanna del soggetto per un delitto non colposo (nella specie,evasione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/1998, n. 928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 928
    Data del deposito : 16 febbraio 1998

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