Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5615 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
1 5 61 5 /0 1 Aula A REPU BBLICA I T LA CORTE SUNTEMA CASSAZIONE SEZIONE LAVORO " Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.assistenza R.G.9762/98 Presidente Dott. Vincenzo Trezza " Fernando Lupi Consigliere Pel Cron. 12.165 It Mario Putaturo Donati V. " "1 Donato Figurelli " Rep. " Attilio Celentano Ud.24/1/2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. ILSQLE 24 ORE per diritti L. 3000 Sul ricorso proposto 17 APR. 2001 da IL CANCELLIERE NG AF DE UA, elett. dom. in Roma, via Sistina n. 123,presso l'avv.Ciro Centore, rappresentato e difeso dall'avv.Ottavio Lonardo, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 378 DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- MINISTERO tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12,è domiciliato;
CONTRORICORRENTE A 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in sugio data 9 marzo 1997, n.2338 (R.G.N.42611/1995); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/1/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con pronuncia del 13 giugno 1994 il Pretore del lavoro di Benevento rigettava la domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Interno da EL AE De QU, volta al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, e la ricorrente, veniva confermata daldecisione, su gravame del Tribunale di Napoli con sentenza del 9 maggio 1997. Osservava, in particolare,il Tribunale che:era infondata la richiesta del beneficio invocato poiché il giudice di primo grado, nel richiamare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, aveva ampiamente motivato in ordine alla presenza di un complesso patologico che non aveva impedito né la deambulazione autonoma, né l'autonomo svolgimento degli atti quotidiani della vita;
era inammissibile perché nuova la domanda proposta in appello da parte dell'assicurato volta al riconoscimento della pensione di inabilità;era inammissibile la domanda la domanda diretta al riconoscimento della pensione di inabilità poiché nuova;
trattavasi 2 A peraltro di domanda già ritenuta inammissibile dal Pretore in quanto formulata nel giudizio pretorile all'udienza successiva all'espletamento della perizia, senza autorizzazione del giudice. Il De QU ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito il Ministero dell'Interno con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi carenza di motivazione in relazione alle leggi n.118 del 1971 (art.12) e n.18 del 1980, si deduce che il Tribunale si è assiomaticamente discostato dall'orientamento espresso dalla Corte Suprema che,con sentenza dell'11 agosto 1994, n.7367,ha riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile anche nel caso in cui nell'atto introduttivo di primo grado sia stata chiesta nei confronti del Ministero dell'Interno soltanto l'attribuzione della pensione di inabilità. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa c.p.c., si deduce che ilapplicazione degli artt.414 e 437 Tribunale, nel ritenere nuova e quindi inammissibile la domanda volta al riconoscimento della pensione di inabilità, r non ha considerato che a quei fini era necessaria la presenza, oltre che del requisito reddituale, di quello sanitario di estensione minore rispetto a quanto previsto per l'indennità di accompagnamento, sicchè la differenza sostanziale tra i due istituti era nella specie prevalentemente di carattere quantitativo. 3 th I due motivi da esaminarsi congiuntamente vanno rigettati perché infondati. La fattispecie è ben diversa da quella presa in esame dalla citata sentenza n.7367 del 1994 in cui il giudice di merito, al quale l'attore aveva richiesto il riconoscimento della pensione di inabilità, aveva invece riconosciuto, in assenza di contestazione sulla sussistenza del limite di reddito, la spettanza dell'assegno di invalità sul rilievo che tale minore beneficio poteva ritenersi compreso per implicito in quello maggiore espressamente domandato. Nella specie, infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, che va ribadito in quanto se ne condividono le ragioni poste a fondamento,il diritto alla indennità di quello accompagnamento evalla pensione di inabilità hanno presupposti sanitari ed economici diversi che perciò devono essere accertati distintamente (vedi Cass., 16 dicembre 1999, n.14150). Ne discende che il giudice di merito, in presenza di domanda di attribuzione della indennità di accompagnamento, non ha il potere di riconoscere d'ufficio il secondo beneficio il quale deve invece essere espressamente e ritualmente richiesto dall'attore perché possano esserne verificati in via giudiziale i presupposti ai fini del riconoscimento. principi sono stati applicati dall'impugnata Siffatti che, proprio sul postulato della diversità dei due sentenza istituti, ha affermato che il De QU nel giudizio volto al conseguimento dell'indennità di accompagnamento aveva proposto una tardiva e quindi inammissibile domanda di riconoscimento della pensione di inabilità senza autorizzazione del giudice. Il ricorso va perciò rigettato. Non si provvede sulle spese del presente giudizio ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 24 gennaio 2001 Машо Ривати домати глибо Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzo Tresse Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. 17 APR 2001 Phille IL CANCELLIERE 1809 A O I N T I D A , S 0 S O 1 3 L A . 3 L T T 5 , O R B . A A S ' I N E L D P L S 3 E A I T 7 D - N S I 8 G O - S O P 1 N 1 E M A I S D E I A E G A D , G O E O E R T T T L N T S I I E R S G I A E E L D R L E O D 5