Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5750 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B 5750/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio In nome del Popolo Italiano dal Sig-SOLE 24 OR..... per diritti L. 3000 ¡19 APR. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE SEZIONE LAVORO ogg.previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.11575/99 Putaturo Donati V. Consigliere " Mario " Cron. 12406 Figurelli 11 Donato Miani Canevari "1 Fabrizio Rep. De Biase " Arcangelo " Ud. 15/2/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L.,in persona del legale rappresentante pro- Roma, via IV Novembre n. 144,presso tempore, elett.dom.in gli avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà che lo rappresentano e difendono, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
AL OL, elett.dom. in Roma, via Silvio Pellico хое n.44, ,presso l'avv.Achille Carone Fabiani che rappresenta dall'am. Francesce Giardiniero difes per procura speciale in calce al controricorso;
783 CONTRORICORRENTE 1 A per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 2 ottobre 1997 (R.G.N.455/1995); udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 15/2/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Giuseppe De Ferrà; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LD AP conveniva davanti al Pretore del lavoro di Lecce 1'INAIL chiedendo il riconoscimento del diritto ad una rendita vitalizia maggiore di quella riconosciutagli in via amministrativa nella misura del 26%, in relazione a postumi permanenti di incapacità lavorativa (50%), con la condanna dell'Istituto alla corresponsione delle prestazioni dovutegli per il detto titolo oltre interessi legali. Nella resistenza del convenuto,il Pretore,con sentenza del 7 giugno 1994, rigettava la domanda ma la decisione, su gravame dell'AP,veniva riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 2 ottobre 1997, dichiarava il diritto dello stesso alla rendita di inabilità permanente nella misura del 35% condannando 1'INAIL al pagamento delle somme corrispondenti ai ratei maturati, oltre interessi legali. 2 R Sulla istanza di correzione dell'errore materiale proposta ex art.287 c.p.c. dall'AP il quale lamentava l'omessa determinazione della data di decorrenza della rendita,il Tribunale, con provvedimento dell'11 marzo 1999, stabiliva che la decorrenza della suddetta rendita avesse luogo dalla data dell'infortunio, e cioè dal 12 novembre 1979. Avverso tale decisione l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito l'assicurato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.84 del DPR 30 giugno 1965,n.1124,132 c.p.c. e 118 disp.att. dello stesso codice nonché n.4 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza, così come integrata col provvedimento dell'11 marzo 1999, poiché il diritto alla rendita avrebbe dovuto decorrere dal mese successivo alla data in cui era stata effettuata la domanda di revisione, e cioè dal 1° novembre 1988, invece che dal 12 novembre 1979, giorno dell'infortunio. E pertanto pienamente legittimo il provvedimento adottato in sede di esecuzione dall'Istituto che ha corrisposto la rendita all'assicurato a far data dall'ultima domanda di revisione mentre è errato il convincimento del Tribunale. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione formulata dalla difesa dell'AP 3 sul rilievo che l'impugnazione ha investito l'intera sentenza su cui si era formato il giudicato. Il provvedimento di correzione di errore materiale ha carattere meramente ordinatorio in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha quindi, rispetto ad essa, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione (vedi Cass., 29 novembre 1993, n.11809). La verifica della sua legittimità e dell'esattezza della correzione è quindi possibile solo attraverso l'impugnazione della sentenza nelle parti corrette, prevista dall'ultimo comma dell'art.288 c.p.c.,e il nuovo termine per impugnare che decorre dalla notificazione dell'ordinanza di correzione non ha il significato di una rimessione in termini concessa per denunciare nuovi errori di giudizio, ma costituisce solo il mezzo per provocare il detto controllo 1 vedi Cass.,29 novembre 1996,n.10697;e già Cass., 29 novembre 1993, n.11809). principi, esattamente 1'INAIL, nel In applicazione di tali per impugnare, decorrente dalla rispetto del nuovo termine notificazione dell'ordinanza di correzione, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza de qua nelle parti corrette chiedendo il controllo sulla sussistenza di un errore emedabile e sulla legittimità del provvedimento di correzione. Ciò posto è da dire che sono prive di decisività le censure del ricorrente il quale, postulando la presentazione di una domanda 4 R di revisione da parte dell'assicurato, ha denunciato la violazione dell'art.84 del citato T.U. n.1124 del 1965 che prevede che "la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione". Sennonchè l'AP ha soltanto chiesto, in relazione a postumi permanenti di incapacità lavorativa, la tutela in via giurisdizionale del suo diritto alla fruizione di una rendita vitalizia in misura maggiore (50%) di quella (26%) riconosciutagli in via amministrativa. Né egli avrebbe potuto domandare la revisione proprio perché non sussisteva definitività di rendita la cui misura, nella specie, aveva contestato. Il ricorso deve essere perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
ricorso;
condanna 1'INAIL al pagamento La Corte, rigetta il 23.000 delle spese in lire oltre lire duemilionicinquecentomila per onorari. Roma, 15 febbraio 2001 o G lider P ull Il Presidente Il Consigliere est. Mars P Phill ESENTE DA IMPOSTA DI POLLO, DI ce REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 AL ANCELLIERE DELLA LEGGE 11-6-73 N. 533 Bamelleria 19 APR 2001 hotell cagi.DIAL IL CANCELLE 5