Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11705 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
ud. pubbl. 21.01.2002 r.g. n. 11906/99 oggett : annullamento contratto per violenza REPUBBLICA17 05/0 2 { IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Grou.29314 riunita in camera di consiglio nelle persone dei Dep. 3080 signori magistrati : dott. Gaetano NICASTRO Presidente i ' ' relatore Consigliere;
dott. Francesco SABATINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dott. Michele VARRONE F Richiesta copia studio " dott. Italo PURCARO dal Sig. Sel ' per diritti € 310 " dott. Fabio MAZZA ' il 5. AGO 2002 ha pronunciato la seguente CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da $77 L1500 INCELLERIA via TIZIANO elett. dom. in Roma DI AR ' Postumia n. 3 presso lo studio dell'avv. Luciano ' Di Pasquale che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente
contro
DIRITTI RITTI 86 A R I E D C V CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale nos pressensors al Sig. Diles ALE per diritti € 826 " PO LU elett. dom. in Roma via F. Acri ا از ' ' n. 78 presso lo studio dell'avv. Maria Caterina 挚 Moscato che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 1312 in data 20.3. 21.4.1998 della Corte di Appello di Roma ( r.g. n. 3681/93 ) 486 Udita nella pubblica udienza del 21 gennaio AZ0487 2002 la relazione del consigliere dott. Francesco A701497 A701496 Sabatini E' comparso per il ricorrente l'avv. Luciano ' che ha chiesto l'accoglimento del Di Pasquale ricorso . in persona del sost. Sentito il P.M. ' procuratore generale dott. Fulvio Uccella che ha ' chiesto l'accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO di citazione del 18 dicembre 1987 Con atto ES convenne in giudizio LU IA Di IL la quale , con rogito del 14 dicembre - si era resa acquirente di un appartamento 1981 di lire 19.000.000 per il dichiarato prezzo - e ai sensi dell'art. 2932 C.C. 'chiese specifica del successivo contratto l'esecuzione 2 preliminare con il quale la stessa IL aveva promesso di vendergli tale porzione immobiliare . Instauratosi il contraddittorio I la convenuta in via riconvenzionale impugnata la domanda ' chiese che detto preliminare fosse dichiarato per simulazione od annullato per inefficace assumendo che esso era stato formato violenza il quale si eraabusivamente dal Di ES ' avvalso di un foglio fattole firmare in bianco dopo ripetute minacce e violenze Con sentenza del 1° febbraio 1993 l'adito Tribunale di Roma rigettò la domanda attrice e in parziale accoglimento della riconvenzionale ' contratto preliminare perchéannullò il IL sotto la pressione sottoscritto dalla intimidatrice del Di ES f impugnata da quest'ultimo è Tale decisione ' stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia , ora gravata . Per quanto ancora rileva la Corte ' dopo aver fatto cenno alla convivenza definita burrascosa ' WWY dalla quale era nato untra le parti in causa figlio e che si era poi interrotta nel corso del ' dopo aver rilevato che la sentenza 1987 - e aveva a ragione disatteso la tesi del impugnata 3 foglio firmato in bianco ha ritenuto invece provata la dedotta violenza alla stregua " non forse non del tuttosoltanto delle dichiarazioni , serene dei figli " della IL Pur dando atto dell'assenza di documentazione clinica delle addotte percosse e lesioni ha infatti attribuito ' particolare rilievo alla scrittura privata redatta lo stesso giorno del rogito d'acquisto ' con la quale la IL aveva che riconosciuto l'appartamento era stato acquistato con denaro del convivente ma a lei intestato perché provvedesse al mantenimento del figlio IO Di ES con la stessa scrittura le parti avevano inoltre il prezzoconcordato che in caso di vendita loro diviso in parti eguali sarebbe stato tra Stanti tali patti ' era incongruo secondo la ' avesse poi corrisposto Corte che il Di ES alla IL 25 milioni di lire come risultava ' dal contratto preliminare : il quale secondo lo ' sarebbe stato redatto nel 1983 stesso Di ES ' nello studio del notaio Valente studio però che - ' aveva affermatocome questi , sentito quale teste •era stato chiuso nel 1982 - affermato : le Conclusivamente la Corte ha le smentite alle suddette incongruenze logiche e versioni fornite da ambedue le parti non possono che rafforzare il convincimento già espresso nella che cioè il preliminare in 'sentenza impugnata questione non sia il frutto di libera scelta della promittente venditrice ILo LU ma sia ' stato ottenuto mediante coartazione della stessa con minacce e violenze come descritte dai testi ' escussi nel giudizio di primo grado # • Per la cassazione di tale decisione il Di ES ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui ' la IL resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE i quali Con i tre motivi del ricorso ' possono essere esaminati strettamente connessi congiuntamente - il ricorrente deduce con ' riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la ' violazione degli artt. 1434 1435 ' " 2697 e 2702 C.C. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. , nonché omessa ' insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi , ed a sostegno di essi afferma : la prova dell'allegato vizio della volontà il cui ' è stata onere incombeva sulla convenuta ' illegittimamente tratta dalla Corte territoriale ( la quale , inoltre non ha dato alcun rilievo alla significativa circostanza che la sottoscrizione del 50 caparbiamente compromesso era stata a lungo e " generiche ed negata dalla IL ) dalle mere ' in parte de relato interessate dichiarazioni " ' purdei figli di costei i la stessa Corte osservando che tali deposizioni non erano del tutto 'serene le ha nondimeno ritenute attendibili sulla base del contenuto del compromesso in questione;
tale conclusione è contraddittoria essendo al ' contrario coerente con la documentata effettiva ' da parte del proprietà di metà dell'appartamento 'la circostanza che successivamente Di ES ' lo stesso abbia erogato alla convivente lire 25 milioni per potere intestare l'immobile al figlio comune IO;
il medesimo Di ES inoltre ' non aveva motivo alcuno di ricorrere alla F supposta violenza Osserva la Corte che purché abbia i caratteri precisati nell'art. 1435 c.c. la violenza importa a norma del precedente art. 1427 l'annullamento il cui del contratto su istanza del contraente ' consenso sia stato estorto per effetto di essa : per quel che qui rileva la violenza deve pertanto intervenire in un momento antecedente la conclusione del negozio del quale si chiede l'annullamento ed incidere con efficacia ' ' 6 causale concreta ' sulla determinazione volitiva del soggetto passivo ( vedansi al riguardo ' Cass. nn. 6490/87 e 8430/00 ), • L'accertamento della sussistenza e della prova e della ricorrenza inoltre dei ' 'della violenza caratteri previsti dalla legge ' involge una questione di fatto come tale rimessa al giudice ' ' conseguenza che la relativa del merito con la decisione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici . Passando a verificare se nella specie detti vizi deve osservarsi che i fatti sono ricorrano o meno ' stati così ricostruiti dalla sentenza impugnata : nel corso della ultradecennale convivenza tra le parti in causa nel corso della quale nacque , nel - 1977 un figlio e che si interruppe nel 1987 - I ' con rogito del 14 dicembre 1981 la IL acquistò un appartamento per il dichiarato prezzo di lire 19 I precedentemente milioni ' appartamento che aveva formato oggetto di preliminare di vendita , sottoscritto dal Di ES i con scrittura privata ' recante la stessa data del rogito costoro ' diedero atto che l'immobile era stato in realtà acquistato con denaro di quest'ultimo ed intestato 7 alla IL perché provvedesse all'educazione ed al mantenimento del figlio , e stabilirono inoltre il relativo prezzoche ' in caso di vendita sarebbe spettato , metà a ciascuno ad entrambi i ' conviventi;
con il successivo atto annullato dai giudici del merito in accoglimento della domanda in tal senso avanzata dalla IL e 'racchiuso nella scrittura privata del 1983 quest'ultima dichiarò di aver ricevuto dal Di ES lire 25 milioni e si obbligò a trasferigli l'appartamento entro il marzo del 1987 • pur dando atto che le La Corte territoriale acquisite testimonianze dei figli legittimi della IL non erano forse del tutto serene e ' di referti medici dell'assenza ' inoltre haattestanti le asserite lesioni e percosse nondimeno ritenuto provata una situazione di grave coartazione della volontà della predetta e ciò ' sulla base dell'affermato contrasto tra le due menzionate scritture private ( il Di ES ha precisato avendo diritto alla metà del prezzo ' non aveva motivo di erogare 25 milioni ) e della circostanza che alla data in cui , secondo il Di ES la scrittura in questione fu stipulata , ' 0 08 lo studio del notaio , presso il quale essa sarebbe stata materialmente compilata , era stato chiuso . Tale motivazione è in parte insufficiente ed in parte illogica . ' infatti osserva la Corte in ordine al Nulla 蕈 momento in cui le asserite violenze sarebbero state commesse ed al necessario e già rilevato nesso causale tra le stesse ed il negozio in questione : altro è che nel corso di una lungainfatti ' ' singoli episodi di convivenza siano intervenuti in realtà violenza ( ai quali sembra ' ' altro è riferirsi la Corte territoriale ) ' invece che taluno di essi abbia spiegato concreta efficacia causale sulla libertà contrattuale del soggetto passivo . Contraddittoria è poi la motivazione sul punto tra le due successiverelativo al rapporto scritture private : se in base alla prima il Di ' ' in caso di vendita dell'appartamento ES ' $ aveva diritto di riceversi la metà del prezzo punto della decisione che non forma oggetto di ricorso ) , 10 stesso ben avrebbe potuto corrispondere alla IL l'altra metà di spettanza di costei in cambio del consenso al trasferimento del bene;
e , quanto alla differenza or 9 tra i 19 milioni , corrispondenti all'intero prezzo del 1981 ed i 25 milioni ( pari , quindi alla metà del prezzo stesso ) di due anni dopo la Corte territoriale ha ritenuto ingiustificata quest'ultima somma senza tenere in alcun conto al ' riguardo la lunga e difficile convivenza tra le f parti . Marginale è la circostanza relativa alla data della scrittura privata , e del tutto omessa è comportamento processuale della l'analisi del come il ricorrente evidenzia IL ( la quale negò di aver sottoscritto la in primo luogo dellaseconda scrittura privata ) e della condotta stessa ( eventualmente concretatasi in rimostranze 'fatti questi , di , lamentele , esposti ecc. : sia se effettivamente rilevanza probatoria intervenuti sia nel caso opposto ) successiva alla ' nel corso del non breve arco stessa scrittura temporale che va dalla data di questa alla cessazione della convivenza . Si impone , pertanto , l'accoglimento del ricorso con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale la quale ' con piena libertà di giudizio ma motivatamente e tenendo inoltre conto che sul punto , l'onere della prova incombe alla 10 IL ' riesaminerà criticamente il materiale probatorio al fine di accertare se il Di ES abbia posto in essere atti di violenza aventi i caratteri previsti dalla legge , che abbiano avuto efficacia causale concreta sulla formazione della volontà contrattuale della IL quale risultante dalla seconda suindicata scrittura la stessa Corte provvederàprivata All'esito ' anche sulle spese del giudizio di cassazione .
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ' anche per le spese del giudizio di ad altra cassazione sezione della Corte di ' Appello di Roma Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 21 gennaio 2002 ' • Il Consigliere est. Il Presidente селя Je Liter ماش الامس كرا M. DIRETTORE DI CANCELLERIA UM CI 109T12911 Depositata in Cancelleria 4567 30,89 0.5/AGO. 2002 E T R O TOT 160,10 C IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, UM eftero fl065 14десьт ای 172 10 11