Sentenza 13 marzo 2014
Massime • 1
In tema di azione penale, non è configurabile un'indebita duplicazione di procedimenti, come tale idonea a determinare l'archiviazione dell'ultimo di essi nell'ipotesi in cui l'originario denunciante o querelante, denunciato per calunnia dal soggetto denunciato o querelato, abbia provveduto a denunciare a propria volta per calunnia l'originario denunciato o querelato, con la conseguenza che il medesimo, quale persona offesa, è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M. per la notizia di reato relativa alla calunnia commessa mediante calunnia. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha evidenziato la necessità di distinguere tale ipotesi da quella - costituente indebita duplicazione, per la comune pertinenza della prova alla sussistenza o meno di un determinato fatto storico - in cui sia l'originario indagato a denunciare per calunnia il proprio accusatore, e ad opporsi poi alla richiesta di archiviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2014, n. 29347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29347 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 13/03/2014
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 523
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 37642/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
D'AT IU, nato a [...] S. Angelo il 4/03/1961, nella sua qualità di persona offesa;
nel procedimento penale a carico di:
D'AT TT;
avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 2/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. LEO Guglielmo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnato il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, previa dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di D'AT TT, relativamente ad un ipotizzato delitto di calunnia a carico di D'AT IU.
1.1. Per una più veloce comprensione della questione posta con il ricorso, conviene anticipare le informazioni disponibili circa i fatti che hanno condotto all'apertura del procedimento poi archiviato. A quel che sembra il figlio minore di D'AT, AL, era stato morso da un cane appartenente a D'AT TT, la quale era stata per questo querelata con riguardo al reato di lesioni personali colpose.
Al momento di proposizione dell'odierno ricorso era in corso il relativo dibattimento di primo grado.
L'imputata per altro, poco dopo i fatti, aveva a sua volta denunciato il querelante ed il figlio per il delitto di calunnia, procedimento poi archiviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, sul presupposto che i denunciati fatti di lesione non erano risultati falsi, ed erano oggetto di un separato procedimento per lesioni.
A questo punto, e poiché l'interessata aveva negato espressamente che il suo cane avesse mai morso il giovane AL,
D'AT IU aveva a sua volta denunciato la donna per calunnia, dando luogo all'odierno procedimento.
Con la denuncia era stata presentata documentazione medica e fotografica, ed erano stati indicati numerosi testimoni.
1.2. Il Pubblico Ministero ha sollecitato l'archiviazione - senza compiere indagini dedicate - censurando il ricorso a denunce collaterali al procedimento principale e prospettando un abuso del diritto "non tollerabile dall'ordinamento".
D'AT ha presentato tempestiva opposizione, chiedendo lo svolgimento di indagini integrative, consistenti nella acquisizione dei verbali del dibattimento in corso per il delitto di lesioni (comprendenti le testimonianze dello stesso deponente e del figlio), nella nuova escussione (se ritenuta necessaria) degli interessati, nella escussione di ulteriori persone informate dei fatti e del personale sanitario che aveva curato le lesioni.
1.3. Come detto, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto inammissibile l'opposizione.
Si leggono nel provvedimento citazioni di giurisprudenza sulla irrilevanza di istanze probatorie relative ad accertamenti ictu oculi irrilevanti o non pertinenti, ed in particolare mirati a documentare fatti già noti. Le indagini integrative -secondo il senso delle citazioni - dovrebbero essere idonee a ribaltare in ipotesi i presupposti della richiesta archiviazione.
Nella specie, le addizioni cognitive proposte non legittimerebbero l'opposizione, perché relative a "circostanze tutte già acquisite in atti", grazie alla produzioni operante dal denunciante. "In ogni caso" - prosegue il provvedimento - le richieste acquisizioni non aiuterebbero a superare il quadro di contrapposizione frontale tra le parti, quadro "che non potrebbe che riprodursi" in un ipotetico dibattimento. È aggiunto che l'accusa di calunnia non sarebbe ragionevolmente sostenibile prima che sia definito il giudizio per il fatto principale.
2. Ricorre come detto il D'AT, denunciando con un primo motivo la nullità dell'impugnato decreto di archiviazione, essendo stato violato il diritto della persona offesa alla valutazione, nel contraddittorio tra le parti, sulle sue richieste e sulla domanda di archiviazione.
Tutte le prove indicate non sarebbero acquisite all'odierno procedimento, e parte tra esse non sarebbero state mai esperite in assoluto. Tutte avrebbero riguardo non solo al fatto storico delle lesioni, ma anche alle circostanze in cui le stesse erano state prodotte. Non ricorrerebbe dunque alcuna delle ragioni di inammissibilità dell'opposizione prospettate dalla giurisprudenza sul tema, ampiamente citata ed illustrata nell'atto. D'altra parte, l'oggetto dell'incolpazione è dato dalla calunnia che la D'AT avrebbe commesso, negando con la propria denuncia che i fatti denunciati fossero mai accaduti.
Il ricorrente deduce poi nullità del decreto impugnato anche riguardo al merito della decisione di archiviare il procedimento, assunta fuori dei casi consentiti dalla legge, perché non fondata su un giudizio di insussistenza dei fatti contestati, ma su una mera prognosi di difficoltà del relativo accertamento. Oltretutto, il riferimento all'esistenza di versioni incompatibili dei fatti smentirebbe il giudizio di inutilità dei richiesti accertamenti, fondato sulla loro pertinenza a fatti già accertati. Ricorda infine il ricorrente che non v'è rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento dell'accusa formulata dal denunciante e la verifica d'una responsabilità di questi per calunnia.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Dopo una sintesi dei fatti, ed un quadro della pertinente giurisprudenza in materia di opposizione all'archiviazione, si nota come già sia in corso un accertamento giudiziale, nel contraddittorio tra le parti, sui fatti posti all'origine della vicenda. Secondo il requirente, il diritto al contraddittorio che l'art. 410 c.p.p., garantisce alla persona offesa non troverebbe, in casi del genere, la "stessa rigorosa tutela" che andrebbe invece assicurata quando i giudizi collegati (a differenza che nella specie) non hanno riguardo a "fatti ed accertamenti diversi ed autonomi". Se si riscontra coincidenza, l'opposizione dovrebbe considerarsi inammissibile perché mirata ad una mera duplicazione delle indagini. Ove poi il giudizio sulle lesioni si chiudesse con l'emersione "di elementi univoci a carico dell'imputata anche per il reato di calunnia", la natura non definitiva dell'archiviazione consentirebbe l'attivazione di una nuova azione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
2. La valutazione esplicitamente sottesa alla presa di posizione del Procuratore generale, circa l'inopportunità della duplicazione che si determina con l'instaurazione di procedimenti fondati sull'ipotizzata falsità delle accuse altrove sottoposte a verifica, è certamente comprensibile.
Essa del resto si innesta nel percorso di recenti decisioni di questa Corte, che tendono ad ostacolare il fenomeno della duplicazione di procedimenti aventi il medesimo oggetto sostanziale, spesso per finalità non tutelabili dall'ordinamento (come ad esempio quella di trasformare una persona offesa, testimone, in una persona indagata o imputata per reato connesso). La tendenza si è manifestata anche sullo specifico terreno dell'opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento che, per una qualche ragione, si consideri duplicato, fino ad affermare l'inammissibilità della opposizione medesima, pur in presenza di puntuali indicazioni istruttorie sul merito della regiudicanda, quando si tratti di accertamenti la cui sede naturale viene individuata in un procedimento parallelo, per qualche ragione (in genere la cronologia) considerato "principale" (Sezione 6^, sentenza n. 45206 del 16/07/2013). Non sembra un caso che l'orientamento in questione si sia manifestato nella ipotesi - che può definirsi "classica" (e particolarmente perniciosa) - della persona perseguita sulla base di prove dichiarative, la quale si difenda non già limitandosi a negare il fondamento delle accuse rivolte nei suoi confronti, ma provveda a denunciare per calunnia i propri accusatori, così creando le premesse per una duplicazione di procedimenti sull'identico oggetto sostanziale, con gli attori a parti invertite e con conseguenze processuali rilevanti (possibilità di duplicazioni e conflitti tra prove, mutamento delle regole di assunzione della prova dichiarativa, ecc).
In effetti la ratio decidendi della giurisprudenza citata si fonda in buona parte proprio sulla particolare complementarietà delle notizie di reato che concorrono nei casi in questione, tale che il pubblico ministero ben può omettere, quando la denuncia per calunnia risulta strumentale e manifestamente infondata, l'iscrizione della relativa notizia di reato a carico del denunciato, e far confluire l'atto direttamente nel contesto del procedimento "principale". L'archiviazione senza approfondimenti istruttori, e la connessa valutazione di inammissibilità dell'opposizione che solleciti tali approfondimenti, rappresentano una sorta di "rimedio" per i casi in cui la notitia criminis del delitto di calunnia non avrebbe dovuto neanche essere iscritta, data la sua manifesta infondatezza e, comunque, la mancanza sostanziale di autonomia rispetto al tema dell'affidabilità della prova d'accusa nel procedimento parallelo sui fatti.
3. A prescindere da approfondimenti circa il fondamento delle tesi richiamate, va notato come il caso di specie non sembri riconducibile all'indicata ratio decidendi, e come dunque la tesi della inammissibilità dell'opposizione non possa essere accolta. In primo luogo, data l'ovvia irrilevanza delle eventuali giustificazioni recondite del provvedimento impugnato, la tesi della "inammissibilità per duplicazione" dell'atto oppositivo non è neppure implicitamente sostenuta dal Giudice a quo, il quale ha preferito motivare la propria determinazione secondo i canoni "tradizionali" della novità e della rilevanza delle prove integrative richieste dalla persona offesa, così dando vita ad una prospettazione incompatibile con le risultanze ed in sè contraddittoria.
In sostanza, le nuove indagini proposte dall'opponente sarebbero superflue, in quanto relative a "circostanze tutte già acquisite in atti". L'espressione non è decifrabile con immediatezza. Ove si riferisse alle fonti cognitive, l'assunto non troverebbe corrispondenza nei fatti, poiché viene giustificato in rapporto alla documentazione prodotta in allegato alla denuncia, la quale certamente non comprendeva le dichiarazioni dibattimentali dell'opponente e del figlio, ne' le ipotetiche dichiarazioni testimoniali di ulteriori persone informate dei fatti, mai sentite in alcuna sede. Ove il provvedimento avesse invece inteso richiamare i fatti posti ad oggetto delle investigazioni, la motivazione risulterebbe platealmente contraddittoria. Infatti, subito dopo, la richiesta di archiviazione è stata positivamente accolta sul duplice presupposto che i fatti non sarebbero stati accertati, e che neppure sarebbe possibile accertarli in una ipotetica sede dibattimentale di verifica (il che per altro, se fosse vero, segnerebbe il destino anche del processo a carico della denunciante).
Ora, lo scopo dell'opposizione è proprio quello di consentire alla persona offesa di discutere nel contraddittorio tra le parti le potenzialità risolutive delle investigazioni proposte, e tale diritto trova tutela sempre, a meno che manchi del tutto la proposta investigativa o la stessa sia priva di pertinenza o di potenziale incidenza sull'accertamento (per ridondanza, per manifesta inidoneità, ecc).
Nella porzione pertinente, la motivazione del provvedimento impugnato non trova corrispondenza nella realtà degli atti processuali, avendo la persona offesa proposto mezzi investigativi perfettamente idonei a verificare il fatto posto all'origine della vicenda ed il senso della denuncia per calunnia presentata dalla D'AT. Mezzi, nel contempo, che erano stati nella gran parte trascurati in fase di indagine preliminare.
4. Il provvedimento impugnato non potrebbe dunque reggersi sulla motivazione che dovrebbe sostenerlo.
Non è un caso, d'altra parte, che la soluzione proposta dal Procuratore generale venga supportata in base a considerazioni del tutto diverse: non mancherebbero, in sostanza, i requisiti di novità, pertinenza ed incidenza che la giurisprudenza nel complesso accredita (in un quadro - occorre dire - ancora piuttosto disarmonico) quali condizioni di ammissibilità dell'opposizione;
piuttosto, quando il thema probandum sia comune ad un altro procedimento in corso, il diritto della persona offesa al contraddittorio subirebbe una sorta di compressione, dovendo essa attendere l'esito del giudizio connesso. Solo a quel punto, secundum eventum, la vittima del reato potrebbe aspirare ad una riapertura dell'indagine.
Nella sua portata generalizzante, la soluzione è inaccoglibile. Essa rischia di introdurre una logica di pregiudizialità che, in termini generali, è sconosciuta all'ordinamento processuale. La giurisprudenza, in effetti, ha valorizzato il ne bis in idem ben oltre la portata dell'art. 649 c.p.p., configurando "nuove" fattispecie di improcedibilità dell'azione, ma sempre con riguardo a procedimenti che abbiano lo stesso oggetto, e non semplicemente un rapporto di connessione. Al meritevole scopo perseguito con le tesi in esame possono giovare - sempre sul piano generale - le norme in materia di riunione, o finanche comportamenti di fatto, tenuti dalle parti o dagli stessi magistrati procedenti, alla luce di una gestione ragionevole ed "economica" dei procedimenti (a cominciare, per fare un esempio, dal travaso di risultanze tra procedimenti). Certamente, e però, non può ammettersi quella vera e propria fattispecie di improcedibilità (ancor più: impromovibilità) dell'azione che costituisce il portato della tesi espressa, in termini generali, dalla Procura requirente.
Per quel che rileva, poi, il "rimedio" prospettato per il caso che risulti fondata proprio la notizia di reato archiviata "per bis in idem" non è affatto tale. Anzitutto, l'accertamento in tal senso sarebbe impropriamente demandato ad un contesto procedimentale diverso, ove la persona offesa potrebbe non avere un ruolo processuale corrispondente a quello che le spetta nel giudizio de quo. In secondo luogo, e soprattutto, la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., è atto spettante al pubblico ministero, non sindacabile dalla persona offesa, neppure sotto il profilo del carattere nuovo e decisivo delle investigazioni che potrebbero ribaltare il provvedimento originario. Dunque la persona offesa non sarebbe affatto rimessa nelle condizioni "originarie", in una situazione ove il dissenso rispetto alle valutazioni del pubblico ministero è fisiologico, e non può dunque operare, qualunque ne sia il valore, alcuna logica di coincidenza di interessi. Più radicalmente, e per chiudere, va colta l'inadeguatezza di una soluzione che preclude alla persona offesa finanche una interlocuzione sulla qualità di relazione tra il procedimento che la riguarda e quello che dovrebbe assumere il ruolo di giudizio "principale". Se anche si ammettesse l'esistenza di una nozione di completezza "dedicata" ai casi di "processo duplicato", la verifica del caso concreto non potrebbe che svolgersi nel contraddittorio tra le parti, come avviene in tutti i casi in cui non siano affatto "già accertate" o "palesemente ininfluenti" le prove integrative specificamente indicate dalla persona offesa.
5. Altra questione è se - come ritenuto da questa Corte con la sentenza più sopra citata - possa essere assegnata rilevanza ad una situazione particolarmente qualificata di connessione, ove coincida pienamente la prova da valutare per escludere l'una o l'altra delle ipotesi accusatorie, ed ove dunque risulti particolarmente pressante l'esigenza di una conduzione unitaria dell'indagine e del processo. Va detto, in verità, che tale coincidenza mai potrebbe essere perfetta (l'accertata falsità della rappresentazione compiuta da un denunciante, ovviamente, non è ancora prova piena della integrazione di una fattispecie calunniosa, non fosse altro che per i peculiari profili soggettivi di tale fattispecie). Tuttavia è comprensibile che si riconosca una decisiva peculiarità al caso in cui, nei procedimenti collegati, la stessa valutazione di una stessa prova sia tendenzialmente risolutiva a fini di apprezzamento delle notitiae criminis concorrenti. Il caso "classico", appunto, della denuncia per calunnia presentata contro il denunciante che abbia riferito, poi testimoniando o dovendo testimoniare, circostanze che fonderebbero la responsabilità del presunto calunniato.
Non è questa però la situazione oggi sottoposta al giudizio della Corte. L'opponente non è una persona accusata di qualche reato che ha reagito denunciando per calunnia il proprio accusatore, ma è piuttosto il denunciante originario. L'odierna indagata, accusata dall'opponente, non si è limitata a difendersi negando il fondamento delle accuse, ma ha provveduto appunto a denunciare per calunnia il proprio accusatore. L'odierno giudizio, d'altra parte, riguarda l'accusa di calunnia, e non i fatti "originali", cui semmai si riferisce la denuncia per calunnia sporta da D'AT TT contro l'odierno ricorrente. In altre parole, ad opporsi oggi alla chiusura del processo non è l'accusato, ma la persona offesa del procedimento considerato "principale", che in ipotesi, oltre ad aver subito " reato originario, si è trovata esposta anche ad un procedimento per calunnia.
Non sussiste dunque quella immediata coincidenza dei temi probatori (per altro, e come accennato, mai perfetta) che potrebbe giustificare l'archiviazione per cos, dire -forzosa- de, giudizio considerato accessorio, in attesa della definizione di quello principale. Deve dunque affermarsi il principio per i, quale ,'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non può considerarsi inammissibile ove corredata dalla specifica indicazione di investigazioni aggiuntive pertinenti e rilevanti, sul solo presupposto della concomitante pendenza di un procedimento relativo a fatti in rapporto di connessione, almeno quando tale connessione non consista nella comune pertinenza della prova alla sussistenza o non di uno stesso e determinato fatto storico.
P.Q.M.
Annone senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014