Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2014, n. 29347
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Sentenza 13 marzo 2014

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In tema di azione penale, non è configurabile un'indebita duplicazione di procedimenti, come tale idonea a determinare l'archiviazione dell'ultimo di essi nell'ipotesi in cui l'originario denunciante o querelante, denunciato per calunnia dal soggetto denunciato o querelato, abbia provveduto a denunciare a propria volta per calunnia l'originario denunciato o querelato, con la conseguenza che il medesimo, quale persona offesa, è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M. per la notizia di reato relativa alla calunnia commessa mediante calunnia. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha evidenziato la necessità di distinguere tale ipotesi da quella - costituente indebita duplicazione, per la comune pertinenza della prova alla sussistenza o meno di un determinato fatto storico - in cui sia l'originario indagato a denunciare per calunnia il proprio accusatore, e ad opporsi poi alla richiesta di archiviazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2014, n. 29347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29347
    Data del deposito : 13 marzo 2014

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