Sentenza 2 luglio 2001
Massime • 1
Il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza di trattazione ha l'onere di disconoscere la scrittura privata, che sia stata prodotta dall'attore, con la comparsa di risposta; se si costituisce, invece alla prima udienza, ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa. Qualora la scrittura privata sia stata prodotta alla prima udienza o in altra udienza di trattazione, il convenuto ha l'onere di disconoscere la scrittura stessa nella prima scrittura difensiva o nella prima udienza successiva a quella in cui è stato esibito il documento.
Commentario • 1
- 1. Disconoscimento del documento depositato con la memoria n. 2 ex art 183 cpcAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 giugno 2018
Con l'ordinanza n. 15780/2018, pubblicata il 15 giugno scorso, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa all'individuazione del termine entro il quale deve essere disconosciuto, a pena di decadenza, un documento prodotto dalla controparte nel corso di un giudizio con la memoria ex articolo 183, VI° comma c.p.c., secondo termine, affermando il seguente principio di diritto: “effettuato il deposito della scrittura privata nel termine di cui al numero 2 del sesto comma dell'articolo 183 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dal numero 3 della medesima disposizione, è tempestivo il disconoscimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2001, n. 8920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8920 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS NI, TO RI, TO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI RETI 38, presso lo studio dell'avvocato BASTIANELLI G., difesi dall'avvocato OCCHIONERO GIACINTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MA & C S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. TU AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI DI CRETA 85, presso lo studio dell'avvocato PORFILIO A., difeso dall'avvocato DE SIMONE SALVATORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4/99 del Giudice di pace di LARINO, depositata il 23/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Salvatore DE SIMONE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione del 6 ottobre 1998, OS NN, OR AR e OR ON, proponevano opposizione avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Larino il precedente 29 luglio con cui era stato loro ingiunto di pagare alla società IN & C. s.a.s., quali eredi di OR NN, la somma di lire 720.009, oltre interessi di mora e spese, a titolo di corrispettivo per una fornitura di gasolio. Eccepivano che la somma era stata interamente pagata dal de cuius, cui la IN & C. s.a.s. aveva rilasciato fattura regolarmente quietanzata, e che la stessa società fornitrice non aveva mai richiesto agli istanti il pagamento della somma con lettera costituzione in mora. Oltre alla revoca dell'ingiunzione, chiedevano in via riconvenzionale la condanna di AR MA al pagamento della somma di lire 3.524.451, con rivalutazione monetaria e interessi.
Si costituiva in giudizio la IN & C. s.a.s. in persona del socio accomandatario AR MA, rilevando la infondatezza e l'inammissibilità delle deduzioni e richieste formulate ex adverso. Con sentenza 23 febbraio 1999, il giudice adito rigettava l'opposizione e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale. Per quanto ancora interessa in questa sede, osservava detto giudice che poiché nella specie la prestazione doveva eseguirsi al domicilio del creditore ai sensi del secondo comma dell'art. 1219 c.c., non era necessaria la costituzione in mora, essendo il termine previsto in fattura scaduto prima del decesso del debitore. Il disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'atto di quietanza di cui alla fattura del 7 maggio 1996 non poteva ritenersi tardivo, perché effettuato alla prima udienza utile cui la causa era stata rinviata "per l'esame della documentazione avversaria". Poiché davanti al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 319 c.p.c., le parti possono costituirsi anche in udienza, la prima udienza utile per il disconoscimento non era l'udienza di prima comparizione delle parti, ma quella successiva.
OS NN, OR AR e OR ON hanno chiesto la cassazione della sopra riassunta sentenza per due motivi. Resiste con controricorso la IN & C. s.a.s.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione ed erronea applicazione degli artt. 214, 215, 319 e 320 c.p.c. nonché insufficienza della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per avere il Giudice di pace ritenuto tempestivo il disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'atto di quietanza di cui alla fattura n. 205 del 7 maggio 1996 effettuato dal AR solamente alla udienza del 20 gennaio 1999 e non nel primo atto difensivo, ovverosia nella comparsa di costituzione. Deducono che peraltro, a norma dell'art. 320 c.p.c., nel giudizio innanzi al Giudice di pace manca la differenziazione tra la udienza di prima comparizione e la prima udienza di trattazione, essendo le due udienze unificate e servendo dunque la prima anche per la precisazione delle domande e delle eccezioni di parte. Inoltre, contrariamente a quanto indicato dal Giudice di pace nella impugnata sentenza, la società opposta non ha mai chiesto l'assegnazione di un termine per esaminare la documentazione prodotta dagli opponenti. Il motivo è fondato.
Com'è noto, la parte costituita contro la quale la scrittura è prodotta ha l'onere, se vuole evitare il riconoscimento tacito, di disconoscerla o di dichiarare di non conoscerla (se la sottoscrizione proviene dagli autori della parte) nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (art. 215, cpv. n. 2, c.p.c.). In particolare, il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza ha l'onere di disconoscere con la comparsa di risposta la scrittura privata che sia stata già prodotta dall'attore. Se si costituisce alla prima udienza, ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa (vedi Cass. n. 177/1967). Qualora invece la scrittura privata sia stata prodotta dall'attore alla prima udienza o in un'udienza di trattazione, il convenuto ha l'onere di disconoscere la scrittura stessa nella prima scrittura difensiva o nella prima udienza successiva a quella in cui è stato esibito il documento. Dagli atti di causa - suscettibili di diretto esame in questa sede, essendosi denunciato un error in procedendo - risulta che: la fattura quietanzata venne menzionata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e regolarmente prodotta dagli opponenti nel fascicolo di parte depositato al momento di costituirsi in giudizio in data 14 novembre 1998; la IN & C. s.a.s., costituitasi alla prima udienza fissata per il 15 dicembre 1998, nulla eccepì in merito alla sottoscrizione dell'atto di quietanza contenuto nella fattura in questione, ne' in seno alla comparsa di costituzione ne' nel corso della stessa udienza;
solamente alla successiva udienza, svoltasi in data 20 gennaio 1999, il socio accomandatario e legale rappresentante della IN & C. s.a.s. AR MA dichiarò espressamente di disconoscere la firma apposta per quietanza sul documento;
gli opponenti eccepirono in quella stessa circostanza la tardività del disconoscimento.
Tale essendo stata la sequenza dei fatti processuali rilevanti in questa sede, non v'è dubbio che la società ingiungente ebbe piena conoscenza della fattura recante la dichiarazione quietanzatoria già con la notifica dell'atto di citazione;
inoltre, il documento in discorso era ritualmente allegato e inserito nel fascicolo di parte degli opponenti costituitisi il 14 novembre 1998 (vedi indice degli atti sottoscritto dal cancelliere). Incombeva pertanto sulla società opposta l'onere di disconoscere la sottoscrizione della dichiarazione di quietanza con la comparsa di costituzione o, al più tardi, con deduzione a verbale all'udienza del 15 dicembre 1998, in cui si costituì.
Del tutto erroneo, sia detto per debito di ragione, risulta d'altra parte l'ulteriore argomento addotto dal giudice a quo per sostenere la tempestività del disconoscimento;
e cioè che, potendo nel procedimento davanti al giudice di pace le parti costituirsi in udienza, la prima udienza utile per effettuare il disconoscimento non era quella in cui la IN & C. s.a.s. ebbe a costituirsi, ma la successiva. Al contrario, il processo che si svolge innanzi al giudice non prevede la scansione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione ed è caratterizzato da preclusioni ricollegabili alla prima udienza. Per vero, a norma dell'art. 320, terzo comma, c.p.c., nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti "a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere".
È nella prima udienza dunque che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie, considerate cumulativamente nella norma. Il rinvio ad altra udienza è previsto dal quarto comma dell'art. 320 c.p.c. solamente per "ulteriori produzioni e richieste di prova" ed è concesso "quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza". Ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della "precisazione" dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti.
Dal quadro normativo sopra riportato emerge inequivocabilmente come nel caso di specie, essendo stato il documento prodotto anteriormente alla prima udienza, non ricorrevano nemmeno i presupposti affinché il giudice di pace rinviasse la causa "per l'ulteriore trattazione" (e non "per l'esame della produzione documentale" come leggesi in sentenza), ritenendo poi tempestivo il disconoscimento operato dal AR nel corso dell'udienza successiva.
Di contro, all'indicato disconoscimento la IN & C. s.a.s. avrebbe dovuto provvedere, come prescrive la normativa processuale, nel primo atto difensivo, ovverosia con la comparsa di risposta, o con apposita deduzione nel verbale della prima udienza tenutasi il 15 dicembre 1998. Risulta quindi tardiva la contestazione fatta personalmente dal legale rappresentante della società predetta solo nel corso dell'udienza del 20 gennaio 1999.
Dall'accoglimento del motivo segue l'assorbimento del secondo. La sentenza va pertanto cassata con rinvio della causa ad altro giudice di pace che, attenendosi ai principi sopra affermati, non terrà conto, nel decidere il merito, del disconoscimento della sottoscrizione operato dal legale rappresentante della società opposta.
Allo stesso giudice, designato nel Giudice di pace di Campobasso, è opportuno rimettere il regolamento delle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2001