Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2001, n. 8920
CASS
Sentenza 2 luglio 2001

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Massime1

Il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza di trattazione ha l'onere di disconoscere la scrittura privata, che sia stata prodotta dall'attore, con la comparsa di risposta; se si costituisce, invece alla prima udienza, ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa. Qualora la scrittura privata sia stata prodotta alla prima udienza o in altra udienza di trattazione, il convenuto ha l'onere di disconoscere la scrittura stessa nella prima scrittura difensiva o nella prima udienza successiva a quella in cui è stato esibito il documento.

Commentario1

  • 1Disconoscimento del documento depositato con la memoria n. 2 ex art 183 cpc
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 giugno 2018

    Con l'ordinanza n. 15780/2018, pubblicata il 15 giugno scorso, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa all'individuazione del termine entro il quale deve essere disconosciuto, a pena di decadenza, un documento prodotto dalla controparte nel corso di un giudizio con la memoria ex articolo 183, VI° comma c.p.c., secondo termine, affermando il seguente principio di diritto: “effettuato il deposito della scrittura privata nel termine di cui al numero 2 del sesto comma dell'articolo 183 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dal numero 3 della medesima disposizione, è tempestivo il disconoscimento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2001, n. 8920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8920
Data del deposito : 2 luglio 2001

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