Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2004, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO di bonifica integrale di Vibo Valentia, con sede in Vibo Valentia, viale Matteotti, in persona del Commissario straordinario Mario Orefice, legale rappresentante, autorizzato a stare in giudizio con delibera del 1^ dicembre 1998, n. 126, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana, n. 38, presso lo studio dell'avvocato Benito Panariti, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Inzillo, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MA GL;
- intimata non costituita -
avverso la sentenza del giudice di pace di Tropea n. 51, depositata il 31 dicembre 1997, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato il 24 marzo 1997, MA GL conveniva il SO di bonifica integraLE di Vibo Valentia davanti al giudice di pace di Tropea, chiedendo di essere dichiarata non tenuta al pagamento di cartelle esattoriali, emesse dal SO per contributi consortili per gli anni 1995 e 1996, adducendo che il SO non aveva eseguito alcun intervento a beneficio dei terreni di proprietà della consorziata.
Il convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'incompetenza del giudice adito, essendo riservata la cognizione della lite al tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., quale controversia di natura tributaria;
nel merito contestava la fondatezza della domanda.
2. - Con sentenza n. 51, depositata il 31 dicembre 1997 e non notificata, il giudice di pace di Tropea, dichiarata la propria giurisdizione e competenza per materia, valore e territorio, accoglieva la domanda per difetto del presupposto contributivo costituito dall'apporto ad opera del SO di un beneficio di tipo fondiario, incidente, cioè, sulla qualità del fondo. In particolare, il giudice di pace rilevava che la propria competenza derivava dal fatto che il contributo consortile, in quanto presupponente il conferimento di un vantaggio al fondo, aveva natura diversa da quella tributaria dell'imposta o della tassa. 3. - Avverso tale sentenza il SO (con ricorso notificato il 20 gennaio 1999 e depositato il 6 febbraio 1999) ricorre per Cassazione, sulla base di quattro mezzi di annullamento.
4. - L'intimata non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce il difetto di competenza per materia del giudice a quo, data la violazione dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. e del r.d. n. 215 del 1933: la controversia, infatti, avrebbe ad oggetto un rapporto tributario, con conseguente competenza del tribunale. Gli altri tre motivi di ricorso sono proposti in via subordinata e gradata, attenendo: alla errata configurazione della correlazione tra contributo e beneficio (2^ motivo); all'omesso esame di un punto decisivo circa la presenza o no di benefici derivanti da interventi di bonifica nell'ambito del comprensorio consortile (3^ motivo); alla illegittimità della sospensione del pagamento del contributo disposta dal giudice di pace in costanza di giudizio (4^ motivo). 2. - Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato (ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.) e gli altri motivi restano assorbiti.
Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi (configurandosi come prestazioni patrimoniali coattive ex lege, non sinallagmatiche, riscosse mediante ruoli), come può desumersi anche dalle modalità di costituzione, dalla struttura e dalle finalità di interesse pubblico di tali consorzi (Cass., sez. un., n. 9493 del 1998; Cass., n. 11446 del 1999; nn. 1092, 1093, 1985, 2215 e 14099 del 2000; n. 14789 del 2001;
nn. 521, 4337, 5282, 5967, 12678 del 2002). Una siffatta conclusione si coordina, del resto, con la sentenza n. 26 del 1998, con cui la Corte costituzionale ha affermato, per implicito, l'assimilazione, limitatamente ad alcuni profili, dei contributi in discorso alle imposte erariali dirette (pur negandone l'ontologica identità). Ne consegue che, in ragione dell'epoca di instaurazione della controversia (anteriore all'art. 12, comma 2, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, che ha devoluto alla giurisdizione tributaria tutte le cause aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, con alcune eccezioni che qui non rilevano) e del disposto dell'art. 5 cod. proc. civ., la competenza per materia a conoscere della controversia in esame spetta esclusivamente al tribunale, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di causa "in materia di imposte e tasse".
3. - L'accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri, comporta la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con dichiarazione della competenza del Tribunale di Vibo Valentia e con rinvio della causa, anche per le spese, a tale tribunale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valentia;
rinvia, anche per le spese, al medesimo tribunale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004