Sentenza 17 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7751 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 03 REPUBBLICA ITALIANA S07751 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 23765/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 17104 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 22 in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO TOSI, RAFFAELE FRANCO CARINCI, ENZO MORRICO,DE LUCA TAMAJO, ' VESCI, giusta delega in SALVATORE TRIFIRO' GERARDO atti;
ricorrente - 2003 contro 530 IANES GIANNI, domiciliato in ROMA presso LA -1- CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI LANZINGER, giusta delega in atti;
controricorrente - di Bolzano avverso la sentenza n. 128/00 della Sezione distaccata Belle TRENTO Corte d'Appello di BOLZANO depositata il 19/09/00 R.G.N. 51/2000; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato LANZINGER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con due motivi di ricorso, la s.p.a Ferrovie dello Stato chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, notificata il 28 settembre 2000, recante: a) la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore IA ES, nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) la condanna di essa ricorrente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra. Resiste il lavoratore con controricorso. Motivi della decisione I due motivi del ricorso della s.p.a Ferrovie dello Stato, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, richiedono la soluzione delle seguenti questioni: a) se l'art. 59, comma sesto, della legge 27 novembre 1997, n. 449, al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della s.p.a Ferrovie dello Stato, abbia dettato una speciale disciplina di individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, così operando in area diversa da quella coperta dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escludendo che la suddetta individuazione soggiaccia all'osservanza delle procedure previste da tale ultima legge e, in particolare, dai suoi artt. 4 e 5; b) in subordine, e per l'eventualità che alla precedente questione debba darsi soluzione negativa, se le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti Est. LI 3 licenziamenti, risultino, per questa stessa ragione, idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le medesime esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali. Ad entrambe le questioni la Corte ha già dato risposta negativa, dapprima con la sentenza 25 luglio 2001, n. 1071 di questa Sezione Lavoro, seguita da altre conformi della medesima Sezione, e poi con le sentenze13 agosto 2002, n. 12194 e 15 ottobre 2002, n. 14616 delle Sezioni unite, investite dell'esame delle questioni stesse, essendo state esse ritenute di particolare importanza. Si è, così, sancito e ribadito il principio per cui, nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non é suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile डे dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge n. 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale normative - eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno Est. LI 4 in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996). La sentenza impugnata risulta improntata ad una ratio decidendi del tutto coerente con questi principi e si sottrae, pertanto, alle censure della ricorrente, che vanno disattese, reputando il collegio di doversi uniformare all'esposto orientamento, atteso che le difese della società datrice di lavoro non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, specie nei casi in cui l'autorità del precedente risulta rafforzata dalla funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni unite della S.C.. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La Corte reputa che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, attese le peculiarità delle questioni controverse, emergenti anche dalla complessità di una vicenda litigiosa, densa di importanti implicazioni, che hanno reso necessario anche l'intervento delle Sezioni unite, peraltro successivo all'introduzione del presente giudizio di legittimità. Est. LI 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2002 IL PRESIDENTE Venew IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Shen Langelh Criches Sorrelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 77 MAG 2003 NA CANCELLIERE 9 Est. LI