Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11878 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
11878/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Mag;
tr. Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente - R.G.N. 23559/99 .29687 Consigliere Dott. Antonio VELLA Cron. 3133 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Ud. 27/03/02 Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: 07 AGO 2002 LO CC VA, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATO, difesa dall'avvocato GIOVANNI GIORGI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
COND. VIA MASI 9 BOLOGNA, in persona dell'Amm.re pro tempore;
CANCELLERIA - intimato avverso la sentenza n. 1093/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 20/10/99; 2002 * 516 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il יP.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SO c/ Condominio Via Masi 9 RG 23559/99 -1-Ah Oggetto: condominio, clausole regolamentari contrattuali e non, modifiche, modalità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 11.3.97, IA SO ON, proprietaria d'un appartamento nel condominio in Bologna alla via Masi n.
9 - premesso che l'assemblea condominiale del 12.10.93, alla quale non aveva partecipato, aveva deliberato la modifica del rego- lamento nell'art. 16, riducendo da quindici ad otto gior- ni il termine di preavviso per la convocazione dell' as- semblea, e nell'art. 21/c, anticipando dal 31 maggio al 31 marzo la decorrenza d'ogni esercizio di gestione, e che tali modifiche erano state illegittime in quanto, ap- portate ad un regolamento di natura contrattuale, avreb- bero dovuto essere approvate dalla totalità dei condomini e non a maggioranza impugnava le dette delibere conve- nendo il condominio innanzi al tribunale di Bologna al fine di sentirne dichiarare la nullità. Costituendosi, il condominio contestava l'avversa domanda e ne chiedeva la reiezione. Con sentenza 3.7.98, l'adito tribunale respingeva la domanda evidenziando come la natura contrattuale del regolamento condominiale non impedisca che questo possa essere modificato, con le maggioranze di cui all'art. 1136 CC, quando, come nella specie, le modifiche attenga- 3 # SO c/ Condominio Via Masi 9 RG 23559/99 -2- no ad aspetti tipicamente regolamentari e non risultino, pertanto, tali da incidere sui diritti soggettivi dei singoli condomini. Avverso tale decisione la FA proponeva appello cui resisteva il condominio. Con la sentenza in questa sede impugnata la corte d'appello di Bologna respingeva il gravame sulla base di motivi analoghi a quelli svolti dal tribunale. La SO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il condominio intimato non ha svolto attività di- fensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE la ricorrente - denunziandoil primo motivo Con violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1332, 1372 CC nonché carente e contraddittoria moti-1362 ss., vazione - si duole che la corte territoriale abbia erro- neamente ritenuto potersi distinguere, nell'ambito d'un regolamento di condominio contrattuale clausole di natura tipicamente regolamentare modificabili, onde essere adat- tate alle mutevoli esigenze della collettività, con deli- berazioni adottate a sola maggioranza. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando omessa, contraddittoria, illogica motivazione nonché vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362 SO c/ Condominio Via Masi 9 RG 23559/99 Ss. CC si duole, in subordine, che la corte territoria- le abbia ritenuto le clausole oggetto di discussione ri- conducibili alla, pur contestata, categoria delle clauso- le di natura meramente regolamentare e, quindi, modifica- bili con deliberazioni adottate a maggioranza. -I surriportati motivi che, per connessione, pos- non meritano acco-sono essere trattati congiuntamente - glimento. Il costante indirizzo seguito in materia da questa 1 corte anche in recenti pronunzie (Cass. 17.6.97 n. 5400, 14.11.91 n. 12173) e noto alla ricorrente, che ne chiede un mutamento, è stato ulteriormente confermato dalle Se- zioni Unite con sentenza 30.12.99 n. 943 dal cui insegna- mento questo Collegio non ha motivo di discostarsi. E' stata, infatti, da tempo abbandonata l'opinione secondo cui sarebbero di natura contrattuale i regolamen- ti di condominio per il solo fatto d'essere stati predi- sposti dall'originario proprietario dell'edificio ed al- legati ai contratti d'acquisto delle singole unità immo- biliari ovvero formati con il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione edilizia. La giurisprudenza più recente e la dottrina riten- gono, invece, che la natura contrattuale debba essere ri- conosciuta non tanto al regolamento nella sua complessiva formulazione, bensì a singole particolari clausole di es- SO c/ Condominio Via Masi 9 RG 23559/99# SO e che a determinarla ne sia il contenuto precettivo, ove inteso a limitare i diritti dei condomini sulle pro- prietà esclusive o comuni, ovvero ad attribuire ad alcuni soltanto di essi diritti maggiori o minori rispetto a quelli riconosciuti agli altri;
ciò in quanto, nell'un caso e nell'altro, trattasi di regole che, poste in dif- formità dalle norme statuali e/o dai principi regolatori della materia ai quali le stesse sono conformate nell' esercizio della privata autonomia, solo con un'altra ma- } nifestazione di questa identica nelle parti e nella forma possono essere modificate. Ond'è che non può essere riconosciuta natura con- trattuale alle clausole d'un regolamento di condominio, sia pur esso stato predisposto dall'unico originario pro- prietario od approvato all'unanimità dall'assemblea dei condomini, che si limitino a disciplinare l'uso dei beni e servizi comuni, ovvero l'attività di gestione degli uni e degli altri da parte della collettività riunita in as- semblea, nel rispetto dei diritti paritari o proporziona- li dei singoli condomini quali stabiliti dalla normativa statuale. Conseguentemente, è senz'altro necessaria l'unani- mità dei consensi dei condomini per modificare le clauso- le regolamentari di natura contrattuale, avendo queste inter partes l'efficacia vincolante sancita dall'art. 1372/I SO c/ Condominio Via Masi 9 RG 23559/99 -5- CC, mentre è sufficiente una deliberazione adottata a maggioranza dall'assemblea dei partecipanti alla comunio- ne prescritta dall'art. 1136/II CC per apportare varia- zioni alle clausole regolamentari che tale natura non ab- biano. Tra queste ultime indubbiamente rientrano le dispo- sizioni che regolamentano l'attività di gestione della comunione, quali, tra le altre, quelle delle quali si di- scute relative alla decorrenza dell'anno finanziario ed ai termini di convocazione dell'assemblea che, ove mante- nute nell'ambito delle prescrizioni poste dalle norme il rispetto d'un termine minimo di cinque statuali - giorni tra la comunicazione dell'avviso di convocazione e l'assemblea stabilito dall'art. 66/III disp. att. CC e l'annualità dell'esercizio finanziario desumibile dagli artt. 1135/I n. 3 CC e 66/I disp. att. CC non possono - essere considerate lesive di diritti, giacché questi sono già determinati dalle norme stesse nei loro elementi me- ritevoli di tutela, ma solo di interessi di mero fatto irrilevanti per l'ordinamento eppertanto insuscettibili della tutela stessa. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Parte intimata non avendo svolto attività difensi- va, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese. SO c/ Condominio Via Masi 9 RG 23559/99
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 27.03.2002. Il Presidente ихут Il Con est. Jetfirey IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania MDEPOSITATO CANCELLERIA ▲ 7 AGO. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 129,14 456T 0,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 OTT.200rie 4. Registrato in datd. versate €......versate...149,77 (euro..CENTOQUARANTANOVE/77...) p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Gala Di FILIPPO) #Responsabile Servizio Atti Giudiziari THOU (Dr. M. RACCICHINI) z t L E D