Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il provvedimento, conseguente alla condanna per il reato di cui all'art. 186 C.d.s., di obbligatoria sospensione della patente di guida, va motivato con riferimento alla determinazione della durata di tale sospensione: alla mancanza di tale motivazione non può ovviarsi attraverso la procedura per la correzione degli errori materiali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2006, n. 33586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33586 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/06/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 882
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 020727/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
SA IA IO, N. IL 01/09/1961;
avverso SENTENZA del 09/10/2003 TRIBUNALE di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DELEHAYE E. che ha concluso per correzione errore.
OSSERVA
Con sentenza in data 9 dicembre 2003 il Tribunale di Verona condannava VU AN AN alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186 C.d.S..
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia il quale ha dedotto violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, stabilita dalla legge come obbligatoria nel caso di condanna per il reato in questione: ha precisato il ricorrente che il giudicante, pur avendo indicato nel dispositivo letto in udienza la statuizione concernente la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata di mesi uno, ha poi omesso qualsiasi motivazione in proposito nella sentenza successivamente depositata, omettendo altresì anche la stessa statuizione sia nella parte motiva che nella formulazione del dispositivo.
Il ricorso è fondato. Ed invero, in conseguenza della condanna per il reato in questione, non solo deve essere obbligatoriamente applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (indipendentemente dai provvedimenti eventualmente già adottati dal Prefetto al riguardo in via amministrativa: sul punto cfr. Sez. Un. 13 novembre 2000, ric. Cerboni, RV. 217020), ma, come più volte precisato da questa Corte, deve essere anche addotta adeguata motivazione per quel che riguarda la determinazione della durata della sospensione;
ed alla violazione di tale obbligo motivazionale, per la sua natura, non può porsi rimedio con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 del codice di rito (procedura cui è possibile ricorrere ove si tratti esclusivamente della sola difformità del dispositivo risultante dalla sentenza depositata rispetto a quello letto in udienza, dovendo, in caso di divergenza, prevalere quest'ultimo: Sez. 6, n. 420/05, P.G. in proc. Gianoncelli, RV. 200745; Sez. 6, n. 6753/98, imp. Finocchi ed altri, RV. 211005): si impone pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla omessa motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Verona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Verona limitatamente alla omessa motivazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2006