Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2012, n. 99
CASS
Sentenza 27 novembre 2012

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Il fine di protesta non esclude l'elemento materiale e quello psicologico della contravvenzione di procurato allarme presso l'Autorità, costituendo, piuttosto, il movente del reato. (Nella specie la Corte ha affermato che non era idoneo ad escludere la sussistenza del reato il carattere di "azione di denunzia e protesta" riferito alla comunicazione telefonica effettuata dall'imputato alla sala operativa della Questura, nella quale era stato preannunziato che egli avrebbe appiccato fuoco ad un materasso e a rifiuti vari ammassati sul retro di una pizzeria).

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  • 1Procurato allarme: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2012, n. 99
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 99
Data del deposito : 27 novembre 2012

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