Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
Il fine di protesta non esclude l'elemento materiale e quello psicologico della contravvenzione di procurato allarme presso l'Autorità, costituendo, piuttosto, il movente del reato. (Nella specie la Corte ha affermato che non era idoneo ad escludere la sussistenza del reato il carattere di "azione di denunzia e protesta" riferito alla comunicazione telefonica effettuata dall'imputato alla sala operativa della Questura, nella quale era stato preannunziato che egli avrebbe appiccato fuoco ad un materasso e a rifiuti vari ammassati sul retro di una pizzeria).
Commentario • 1
- 1. Procurato allarme: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2012, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 27/11/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 991
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 36473/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) SI DR N. IL 08/06/1955;
avverso la sentenza n. 837/2011 GIP TRIBUNALE di GORIZIA, del 24/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 24 maggio 2011 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Gorizia, provvedendo sulla richiesta del Pubblico Ministero di emissione di decreto penale di condanna a carico di NS ES, imputato della contravvenzione di procurato allarme presso l'Autorità, ai sensi dell'art. 658 c.p., commessa in Gorizia il 6 aprile 2001, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del giudicabile, perché il fatto non sussiste.
Il giudice per le indagini preliminari ha motivato: la condotta addebitata all'imputato (aver mediante comunicazione telefonica alla sala operativa della Questura preannunziato che avrebbe appiccato fuoco al materasso e ai rifiuti, ammassati sul retro della pizzeria Piccola Capri di Gorizia) non è riconducibile alla previsione della contravvenzione contestata;
non ostante il tenore della comunicazione, NS ha compiuto "una azione di denunzia e di protesta", sebbene indirizzata a Ufficio non competente per la nettezza urbana.
2. - Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 5 luglio 2011, col quale denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale,
o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 658 c.p., la condotta dell'imputato "non può ridursi (...) a un'innocua azione di protesta"; il reato è di pericolo;
la telefonata era "idonea a provocare l'intervento del personale di Polizia, allertato a vuoto". 3. - Il ricorso è fondato.
Il giudice per le indagini preliminari è incorso nella erronea applicazione della legge penale.
Il fine di protesta non esclude alla evidenza ne' l'elemento materiale della condotta contravvenzionale contestata, ne' quello psicologico, costituendo, piuttosto, il movente del reato. E, invero, non è ragionevolmente contestabile che il preannuncio di un incendio sia idoneo a suscitare allarme presso l'Autorità. Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Gorizia per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, e dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gorizia per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2013