Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2002, n. 8187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8187 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL08 1 87 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 21329/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 22548 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep.P. 1677 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud. 07/03/02 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE IL SOLE 24 ORE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. per diritti € 3 sul ricorso proposto da:
6. GIU 2002 BRISTOLTIME SRL, in persona dell'Amm.re Unico IL CANCELLIERE Sig.LUCCHESE Amdrea, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE POLITANO, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CAMPANER, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NC BE RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 80, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DENTE, che lo difende unitamente all'avvocato ALVISE nonchè
contro
MO DI, LI AR ST, LI IA, LI ON quali eredi del Sig. LI ER;
- intimati avverso la sentenza n. 697/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 01/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato POLITANO Salvatore, difensore del l'accoglimentoricorrente che ha chiesto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per in subordine per il rigetto del l'inammissibilità ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 10/2/1994 il tribunale di Venezia: a) condannava Caber- lotto EN al pagamento in favore della s.r.l. IM di £ 6.046.714 in esecuzione della scrittura privata 19/4/1986 con la quale, in occasione della cessione alla IM di quote della società Immobiliare Sicilia, il Ca- berlotto si era impegnato a tenere indenne la detta società ed i suoi soci da sopravvenienze passive per operazioni poste in essere fino al 31/12/1986; b) rigettava la domanda di manleva proposta dal ER nei confronti di IE TE. Il ER proponeva appello al quale resistevano, con separati atti, la IM ed il IE. Con sentenza 1/6/1999 la corte di appello di Venezia, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda proposta dalla IM nei confronti del ER. Osservava la corte di merito: che il ER si era impegnato "a tenere sollevata la parte Immobiliare Sicilia s.r.l. e/o i suoi soci (quindi anche la IM) da qualsivoglia sopravvenienza pas- siva insorgente per effetto di atti od operazioni posti in essere sino al 31/12/1986 e relativi al bilancio della società Immobiliare Sicilia s.r.l."; che, secondo la s.r.l. IM, il geometra MI aveva chiesto ad essa società il pagamento delle competenze professionali maturate per l'espletamento di una pratica di condono eseguita in relazione all'immobile dell'hotel Bristol del quale era proprietaria la s.r.l. Immobiliare Sicilia;
che la IM aveva quindi chiesto al ER il rimborso di quanto al detto titolo pa- gato al MI;
che le obbligazioni nascenti dal rapporto obbligatorio in que- stione, relativo alla prestazione di opera professionale, gravavano sui sog- 3 getti originari di detto rapporto;
che la pratica di condono risultava presen- tata da IE TE, evidentemente a nome della IM perché a nome di questa, sulla base di detta domanda, risultava rilasciata l'autorizzazione in sanatoria;
che non era stato provato l'obbligo contrat- tualmente assunto dalla s.r.l. Immobiliare Sicilia di saldare la parcella del geometra MI;
che l'impegno del ER era quello di tenere indenne l'Immobiliare Sicilia o la IM da obbligazioni di stretta pertinenza della prima mentre l'obbligazione relativa al pagamento della parcella al MI non risultava essere sorta a carico di detta società sicché non era compresa nella portata della garanzia prestata dal ER;
che il rigetto della domanda della IM nei confronti del ER implicava la non necessità dell'esame della domanda di manleva avanzata in via subor- dinata dal ER verso il IE. La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta dalla s.r.l. IM con ricorso affidato ad un solo motivo. EN OT ha resistito con controricorso. Gli eredi di IE TE, dece- duto nel corso del giudizio di appello, non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal ER relativa all'inammissibilità del ricorso per omessa indicazione dei soggetti contro cui è stato proposto nonché dei nominativi degli eredi di IE TE. In proposito è appena il caso di osservare che, come più volte affermato da questa Corte, per l'indicazione delle parti richiesta dall'articolo 366 n. 1 c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione non è richiesta al- cuna forma speciale bastando che esse, pur se non indicate nell'epigrafe dell'atto, siano con certezza identificabili nel contesto del ricorso medesimo e dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi nonché dalla relativa notifi- cazione (tra le tante, sentenze 22/5/2000 n. 6675; 11/2/1994 n. 1389). Nel caso di specie le generalità e le posizioni processuali delle
contro
- parti emergono con chiarezza dalla parte narrativa del ricorso, oltre che dalla relata di notifica contenente la precisa indicazione dei nominativi degli eredi di IE TE, parte del giudizio di appello deceduto nel corso di detto giudizio. D'altra parte lo stesso ER ha notificato il controricorso ai singoli eredi del IE come indicati nella relata di notifica del ricorso ed all'indirizzo ivi riportato. Con l'unico motivo di ricorso la s.r.l. IM denuncia omessa ed in- sufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce la società ricorrente che secondo la corte di appello non sarebbe stata rag- giunta la prova dell'obbligo in capo alla Immobiliare Sicilia di saldare la parcella del geometra MI. La motivazione sul punto è però assolutamente insufficiente se non mancante posto che, ai fini del giudizio, rileva non tanto chi abbia incaricato il geometra MI degli incombenti relativi alla pratica di condono edilizio, quanto la riconducibilità oggettiva dell'attività svolta dal professionista alla detta pratica di condono. La corte veneziana ha tra- scurato di considerare il particolare che, da solo, riconduce l'attività del MI alla Immobiliare Sicilia, ossia che, successivamente alla domanda di condono, il geometra - con nota 112/85 in atti aveva chiesto alla Immobi- - liare il pagamento di £ 4.500.000 quale “acconto su prestazioni professionali relative a pratica di condono edilizio Hotel Bristol al Lido di Jesolo, pre- 5 sentata al Comune di Jesolo a nome dr TE IE". Successivamente essa società IM era stata sollecitata dal professionista a pagare l'ulteriore nota "ad integrazione pratica condono". E' evidente la riconduci- bilità delle due notule ad un unico rapporto d'opera professionale nonché l'interesse alla prestazione da parte della proprietà in capo alla Immobiliare Sicilia. Di conseguenza l'obbligazione nascente dall'incarico professionale al MI rientra appieno, sia temporalmente che per l'oggetto, tra quelle per le quali il ER si era impegnato a tenere indenne essa IM. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che si risolvono essen- zialmente, pur se titolate come vizi di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legitti- mità, nonché nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dalla corte di appello in ordine alla valutazione ed all'apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie ed all'errato (o omesso ) esame dei documenti esibiti. Trattasi di attività il cui espletamento costituisce prerogativa del giu- dice del merito. La motivazione di quest'ultimo sul punto non è sindacabile in sede di legittimità se come nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è al riguardo limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, con- trollarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza al- l'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della moti- 6 vazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisio- ne adottata. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello ha proceduto alla disamina degli elementi acquisiti al processo con moti- vato apprezzamento di merito in ordine alle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata e con riferimento alla scrittura privata firmata da ER EN in data 19/4/1986 ed alla domanda di condono edilizio -presentata il 30/10/1985 e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerente- mente ritenuto non provato il conferimento dell'incarico al geometra MI da parte della Immobiliare Sicilia ed ha quindi escluso che l'obbligazione relativa al compenso al detto professionista rientrasse tra quelle per le quali il ER aveva prestato garanzia con la citata scrittura privata del 19/4/1986. Il giudice di secondo grado è pervenuto alle dette conclusioni attraverso complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata delle risultanze di causa e delle prove acqui- site e con valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, con le quali ha dato esauriente conto delle ragioni del suo convincimento. 7 La corte veneziana ha rispettato i principi che regolano l'onere della pro- va nonché quelli elaborati nella giurisprudenza di legittimità secondo i quali il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito l'incarico al professionista ed è conseguente- mente tenuto al pagamento del corrispettivo ( in tali sensi sentenze 2/6/2000 n. 7309; 4/2/2000 n. 1244; 22/4/1995 n. 4592). Nella specie, come rilevato, la corte territoriale ha ritenuto non provato il conferimento dell'incarico da parte della Immobiliare Sicilia. Alle dette valutazioni in fatto la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di le- gittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del CA, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della società IM. In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricor- rente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accer- tate circostanze di fatto come operata dalla corte distrettuale non collima con le sue aspettative e confutazioni. 8 Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione che presup- pongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente ef- fettuata dal giudice del merito. Occorre infine segnalare che le censure concernenti l'asserito omesso o errato esame delle risultanze istruttorie ( prove documentali ) indicate nei motivi di ricorso in esame non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in relazione all'erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'interpretare e nel valutare le risultanze probatorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal ( o non ) esaminate, indicando le ragioni del ca- rattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare sulla base esclusivamente delle deduzioni - l'incidenza esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative causale del difetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o con- traddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relati- ve a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia di- versa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contra- stanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risul- tanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la “ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. 9 Al riguardo va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, si da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo dei vari documenti richiamati nel ricorso e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo delle ri- sultanze istruttorie in questione. Tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricor- rente. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sa- rebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trat- tasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperi- bile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità (sentenze 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). 10 Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dalla società ricorrente al pagamento, in favore di ER EN delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositi- vo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore di ER EN delle spese del giudizio di cassazione che li- quida in complessivi euro183,00 وoltre euro 500,00 a titolo di onorari. Roma 7 marzo 2002 Il consigliere estensore Ilpresidenter IL CANCELLIERE C1 Paolo Takengoz co 109T129,11 DEPOSITATO IN NCIA Roma 6 GIU. 2002 456T 30.99 IL CANCELLIERE C1 Le FOT. 160,10 806т 12, деё 17210 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia т Бо delle Entrate di Roma 2 il 12.1.2012 serie 4 al n. 2212 versate € 172.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002) 11