Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
- Aula A ESENTE DALL'IMPOSTABDII C A BOLLO, DI REGISTRO E OGGETTO: Matrimonio - Divorzio ITALIANA DA OGNI ALTRA - Corresponsione di assegno all'ex coniuge - Determinazione. nge 6 mar EL POPOLO ITALIANO (Art. 19 Le 01746 /03 n.74) LA CORTE SUPREMA DI CAS SEZI composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N.15898/00. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron. 4040 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Consigliere Ud.
4.11.02. Dott. Onofrio FITTIPALDI ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: LO RO, elettivamente domiciliato in Ro- via Giacinta Pezzana, n. 80, presso l'avv. Ma- ma, rio Porcelli che unitamente all'avv. Francesco Lau- ro del foro di Napoli lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
DEL GIUDICE MARIA VITTORIA, elettivamente do- in Rome fezze Cavour presso le cancellerie livi delle miciliata (in Napoli, Via Arco Mirelli, n. 32, pres- love in prime di Caso Hour so l'avv. Giovanni Brizzi, che la rappresenta e di- fende per procura a margine del controricorso;
controricorrente 1977 2002 1 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 836 pubblicata il 5 aprile 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Giovanni BR✓IZZI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13 febbraio 1996 Roc co RA chiedeva al Tribunale di Napoli la pronun- cia di cessazione degli effetti civili del matrimo- nio da lui contratto con Maria Vittoria Del Giudi- ce. Affermava che i figli nati dal matrimonio erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che non poteva perciò giustificarsi l'ulteriore permanenza nella casa coniugale del coniuge che go- deva di un reddito adeguato. Con sentenza del 30 giugno - 22 luglio 1999 il tribunale dichiarava la cessazione degli effetti ci vili del matrimonio, revocava l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere all'ex coniu- ge un assegno mensile di £. 1.500.000, annualmente 2 rivalutabile. Su gravame del RA la Corte d'Appello di Na- poli, con sentenza del 22 marzo - 5 aprile 2000, in parziale accoglimento dell'impugnazione riduceva a £. 500.000 mensili l'assegno di divorzio, conside- rando che l'importo dell'assegno originariamente fissato appariva eccessivo in rapporto alle concre- te capacità economiche del RA, tenuto conto del- le rispettive condizioni patrimoniali delle parti. Contro la sentenza ricorre per cassazione Roc- co RA con un solo motivo. Resiste con controricorso Maria Vittoria Del Giudice. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia la violazione del- l'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, del l'art. 2697 cod. civ. e degli artt 115, 184 e 345 civ. in relazione all'art. 360, n. 3,cod. proc. cod. proc. civ., in base alla considerazione che la comparazione delle condizioni economiche delle par- ti richiesta dalla legge per la determinazione del diritto all'assegno di divorzio era stata effettua- ta in base alla certificazione del reddito prodotta dalla appellata solo nel corso del giudizio di ap- pello, in assenza delle condizioni richieste dalla 3 legge per la tardiva produzione secondo il testo novellato dell'art. 345 cod. proc. civ. (sub art. 52 della legge n.353 del 1990), applicabile nella specie. La censura non ha fondamento in quanto, come si evince dai lavori preparatori della legge 26 no- vembre 1990, n. 353, la norma va interpretata nel senso che essa esclude in via generale solo l'am missibilità in appello di "nuovi mezzi di prova” e cioè delle prove costituende, disposte e assunte dal giudice, senza alcun riferimento alle prove co- stituite, quali i documenti, che la giurisprudenza formatasi sull'omologa disposizione dettata dal- l'art. 437 cod. proc. civ. per le controversie in materia di lavoro, di identico tenore letterale sul punto, già aveva ritenuto estranei al divieto di prove nuove in appello (in senso conforme: Cass. 13 ottobre 2000, n. 13670; 16 aprile 2002, n. 5463). Tale interpretazione, già prospettata dalla dottrina prevalente, merita consenso non essendo stati prospettati validi argomenti che possano in- durre a riconsiderarne la validità. In conclusione, perciò, il ricorso non può tro vare accoglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi €. 100,00, oltre €. 1.500,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2002. Mo - Vikows IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Hely uns CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE از 06 FEB. 2003 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 5