Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A 04 8 34 /03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dal Magistrati: -R.G.14794/00 -Cron. 10886 Ettore Mercurio Presidente Bruno Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. +1 -Ud. 29.11.02 Florindo Minichiello Gabriella Coletti Oggetto: Giovanni Amoroso - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO S.p.A., in persona del procuratore spe- ciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura speciale del 23 febbraio 1999 per atto Notaio Paolo Castellini di Ro- Ma rep. JG- 56911, elett.te dom.ta in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 326 presso l'avv. Renato Scognamiglio che la difende giusta procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
IS AN, difeso dagli avv.ti Marlo Milone con studio in Palermo e Vincenza Scardina con studio in Baghe- Labb ria, giusta procura speciale a margine del ricorso, elett.te dom, ti in Roma via Romagna n. 14 presso l'avv. Alberto Buzzi controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Termini Imerese Π 402/99 in data 8 giugno/5 luglio 1999 (R.G. 160/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per la declatoria di cessazione della materia del contendere. In fatto e diritto Rilevato che con atto notificato il 3 luglio 2000 le Ferro- vie dello Stato s.p.a. hanno proposto ricurso per cassazione
contro
SE AN avversc la sentenza del Tribunale di Termini Imercse n° 402/99 in data 8 giugno 5 luglio 1959; che IS AN ha resistito con controricorso noti- ficato il 29 luglio 2000; che è stato depositato dalla Società ricorrente un "atto di rinuncia agli effetti delle sentenze di primo e secondo grado, aventi ad oggetto il pagamento del c.d. "integrativo bis , ed "a coltivare il giudizio promosso dalla Società FS innanzi alla Corte di Cassazione", a firma del IS;
che in tale atto, datato 5 ottobre 2001 e sottoscritto anche dai difensori del IS, avv. Mario Milone e avv. Vin- cenza Scardina, si riferisce che il IS ha raggiunto un'intesa con la società datrice di lavoro per la risoluzio- ne del rapporto di lavoro;
ritenuto che
deve ritenersi cessata la materia del contende- Ie et consequentemente, venuto meno l'interesse (anche) di FS alla prosecuzione del presente giudizio di legittimità; che, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per (sopravvenuto) difetto di interesse all'impugnazione; che le spese vanno compensate;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese. Così deciso in Roma il 29 novembre 2002. ó Guine Mercurio. сиcuz Il Presidente 1 Ма Il Consigliere estensore Вгочно важитесьBroms IL CANCELLIERE Depositio Cificetierte 28 MAR. 2003 CEGLIERE 2