Sentenza 27 giugno 2017
Massime • 1
In caso di presentazione di domanda di grazia, il differimento dell'esecuzione della pena non può superare complessivamente sei mesi, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell'ipotesi in cui la decisione sulla domanda non sia stata assunta in questo lasso di tempo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2017, n. 46560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46560 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2017 |
Testo completo
46560-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/06/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. N. 2375/2017 - Consigliere - Dott. MARCO VANNUCCI REGISTRO GENERALE Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 46525/2016- Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE US RI N. IL 19/11/1955 avverso l'ordinanza n. 4396/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 29/09/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Felicita Herinelli, che ha chiesto il rifetts sel ticorso con lele cousqueuse di lesse;
Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 settembre 2016 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava le richieste formulate nell'interesse di De US NA di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena in pendenza di domanda di grazia e di affidamento in prova al servizio sociale. A ragione della decisione riteneva non sussistenti le condizioni previste dall'art. 147 cod. pen. atteso che la sentenza di condanna era divenuta irrevocabile nel settembre del 2012 e la domanda di grazia era stata depositata il 6.12.2013 ben oltre, quindi, il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza stessa previsto dall'art. 147, comma 2, cod. pen.. Quanto alla richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, riteneva che essa non poteva essere accolta in considerazione della mancanza di un domicilio certo, dell'assenza di indicazioni utili circa una possibile attività lavorativa (anche se questa non era elemento imprescindibile per la concessione dell'invocato beneficio) e, soprattutto, della mancanza della condannata dal territorio nazionale che non aveva consentito di acquisire informazioni in merito alla condotta tenuta dalla stessa nel corso dell'ultimo anno.
2. Avverso detta ordinanza la De US ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Dario Bolognesi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto "erronea applicazione dell'art. 147, comma 1, n. 1, e comma 2, cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione;
annullamento ex art. artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.". In proposito, ha sostenuto che il limite indicato nell'art., 147, comma 2, cod. pen. andrebbe interpretato come limite temporale al differimento che deve essere contenuto entro i sei mesi e non come termine entro cui richiedere il differimento stesso;
che, inoltre, l'interpretazione che fissa un limite temporale di sei mesi a partire dal momento in cui viene eseguita la sentenza di condanna è preferibile perché più aderente alla ratio della norma la quale mira a evitare il passaggio in carcere quando vi è una ragionevole aspettativa che la grazia venga concessa (nel caso di specie, la sentenza di condanna ha avuto esecuzione dal gennaio 2016).
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto "erronea applicazione dell'art. 47, comma 3 bis O.P.; mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione;
annullamento ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.". Ha sostenuto che la motivazione dell'ordinanza è solo apparente;
che le circostanze che la condannata si trovasse negli U.S.A. e che, pienamente consapevole del mandato di 2 arresto europeo, si fosse recata prima in Portogallo e, poi, in India a far visita alla madre e, quindi, fosse rientrata in Portogallo sono indicative del progressivo processo di rivisitazione critica delle condotte tenute nel passato;
che, quanto alla mancanza di un domicilio certo, nessuna motivazione è stata fornita in ordine alla inidoneità dell'impegno assunto dalla condannata e dal marito di individuare una struttura alberghiera dove soggiornare nei primissimi giorni della loro permanenza in Italia e di reperire, poi, una abitazione;
che la mancanza di un'attività lavorativa è circostanza ritenuta pacificamente insufficiente dalla giurisprudenza per negare la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Felicetta Marinelli, ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1.1. Quanto al primo motivo, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 147, comma 2, cod. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. E neppure ricorre difetto di motivazione. E, in vero, secondo la giurisprudenza di legittimità cui il Collegio intende dare continuità, "in caso di presentazione di domanda di grazia, il differimento dell'esecuzione della pena non può superare complessivamente i sei mesi, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell'ipotesi in cui la decisione sulla domanda non sia stata assunta in questo lasso di tempo" (Sez. 1, n. 43304 del 14/11/2007, Rv. 238695; conforme: Sez. 1, n. 475 del 20/11/2003, Rv. 227642, che ha affermato che "il differimento dell'esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia (art. 147, comma primo n. 1, cod. pen.) non può superare complessivamente i sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell'ipotesi in cui la decisione sulla grazia non sia stata assunta in questo lasso di tempo, giacché la ratio legis è quella di impedire qualsiasi attività dilatoria con una puntuale e ragionevole determinazione di un periodo di sospensione valido in ogni caso e senza alcun riferimento alla eventuale decisione sulla grazia, la cui tempestività è assolutamente irrilevante"). 3 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso perché basato su doglianze non consentite nel presente scrutinio di legittimità che si risolvono sostanzialmente in censure di fatto. E, in vero, a fronte di una motivazione adeguata e congrua, la ricorrente finisce con il richiedere a questa Corte una diversa "lettura" dei dati procedimentali, inammissibile in questa sede.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Antonella Patrizia Mazzei Yamage し DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 OTT 2017 M IL CANCELLIERE E R P Stefania FAIELLA 4