CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16252 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CO SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto l'inannmissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16252 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 19/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti della decisione con cui il Tribunale di Marsala aveva ritenuto SE De MA responsabile del reato di furto, cui agli artt. 110, 624 e 625, primo comma, n.7, cod. pen., condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 180,00 di multa, per essersi impossessato, in concorso con SE RA, di un pannello pubblicitario di proprietà del Comune di Marsala. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione l'imputato SE De MA, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. Giovanni Gaudino, articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale ecc:episce violazione di legge, con riferimento all'art. 581 del codice di rito, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di primo grado, affermando il carattere aspecifico dei motivi. A parere della difesa, nell'atto di appello si sono invece indicati con precisione sia la parte della sentenza che si voleva impugnare (relativa, in particolare, al requisito dell'appartenenza del bene oggetto dell'appropriazione ad altri, ovverosia -secondo la tesi dei Giudici di merito- al Comune di Marsala) sia l'assoluta carenza probatoria degli elementi valutati dal Tribunale, nel rispetto, dunque, dei parametri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen. La pronuncia della Corte territoriale avrebbe, de facto, rigettato l'appello, entrando nel merito delle risultanze istruttorie, erroneamente dichiarandolo, tuttavia, inammissibile. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in (diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questo Collegio ritiene che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, per contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, teso a giustificare la dichiarazione d'inammissibilità dell'atto d'appello che si limiti a riproporre temi già valutati dal Giudice di primo grado, senza anche confutare specificamente il fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza;
1 r-C> in tal caso, difettando l'atto di impugnazione di specificità (cd. estrinseca: v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, su cui infra), esso si rivela infatti inadeguato a orientare efficacemente il Giudice dell'appello verso un'eventuale decisione di riforma (Così Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686, nonché Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 15/01/2013, Lombardo, Rv. 25420; Sez. 6, n. 25711 del 17/5/2016, V., Rv 267011). A partire da tale base intepretativa, la Corte territoriale ha indicato i motivi per cui ha ritenuto inammissibile l'atto d'appello proposto dall'odierno ricorrente, posto che la tesi della res derelicta, su cui il ricorrente è tornato a insistere, era stata già disattesa dal Giudice di primo grado con argomenti basati su inequivoche risultanze istruttorie (segnatamente, le dichiarazioni rese dal funzionario comunale e dall'agente di Pubblica sicurezza trovatosi a notare l'azione criminosa dell'odierno ricorrente). Nel rievocare il principio posto da Sez. U "Galtelli" («l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» : Sez. U, n. 8825 2016, dep. 2017, Galtelli, cit.), la Corte territoriale ha voluto affermare che l'appellante si era limitato a contestare i punti di cui chiedeva la riforma senza tuttavia esporre, con avvedute e argomentate critiche, in fatto o in diritto, le ragioni per le quali egli ha dissentito dalla decisione impugnata. Con ciò, la Corte d'appello ha ragionevolmente ritenuto che, ai fini della specificità di un atto d'appello, non basti la precisa indicazione dei punti cui si riferiscono le censure, né la mera reiterazione di argomenti già proposti, essendo altresì necessario replicare alle ragioni esposte dal Giudice di primo grado tanto più criticamente quanto più specificamente queste ultime siano state sviluppate. Non ravvisando tali presupposti, il Giudice d'appello ha legittimamente affermato l'inammissibilità dell'atto di appello, senza entrare nel merito, come invece ritenuto dal ricorrente, bensì soltanto rievocando brevemente la tesi - disattesa in primo grado - della res derelicta al fine di dar conto dell'inadeguatezza (rectius: della mera riproposizione) di detta tesi a sovvertire il ragionamento della motivazione dell'appellata sentenza. 3. Questo Collegio ritiene, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 c 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto l'inannmissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16252 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 19/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti della decisione con cui il Tribunale di Marsala aveva ritenuto SE De MA responsabile del reato di furto, cui agli artt. 110, 624 e 625, primo comma, n.7, cod. pen., condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 180,00 di multa, per essersi impossessato, in concorso con SE RA, di un pannello pubblicitario di proprietà del Comune di Marsala. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione l'imputato SE De MA, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. Giovanni Gaudino, articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale ecc:episce violazione di legge, con riferimento all'art. 581 del codice di rito, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di primo grado, affermando il carattere aspecifico dei motivi. A parere della difesa, nell'atto di appello si sono invece indicati con precisione sia la parte della sentenza che si voleva impugnare (relativa, in particolare, al requisito dell'appartenenza del bene oggetto dell'appropriazione ad altri, ovverosia -secondo la tesi dei Giudici di merito- al Comune di Marsala) sia l'assoluta carenza probatoria degli elementi valutati dal Tribunale, nel rispetto, dunque, dei parametri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen. La pronuncia della Corte territoriale avrebbe, de facto, rigettato l'appello, entrando nel merito delle risultanze istruttorie, erroneamente dichiarandolo, tuttavia, inammissibile. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in (diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questo Collegio ritiene che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, per contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, teso a giustificare la dichiarazione d'inammissibilità dell'atto d'appello che si limiti a riproporre temi già valutati dal Giudice di primo grado, senza anche confutare specificamente il fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza;
1 r-C> in tal caso, difettando l'atto di impugnazione di specificità (cd. estrinseca: v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, su cui infra), esso si rivela infatti inadeguato a orientare efficacemente il Giudice dell'appello verso un'eventuale decisione di riforma (Così Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686, nonché Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 15/01/2013, Lombardo, Rv. 25420; Sez. 6, n. 25711 del 17/5/2016, V., Rv 267011). A partire da tale base intepretativa, la Corte territoriale ha indicato i motivi per cui ha ritenuto inammissibile l'atto d'appello proposto dall'odierno ricorrente, posto che la tesi della res derelicta, su cui il ricorrente è tornato a insistere, era stata già disattesa dal Giudice di primo grado con argomenti basati su inequivoche risultanze istruttorie (segnatamente, le dichiarazioni rese dal funzionario comunale e dall'agente di Pubblica sicurezza trovatosi a notare l'azione criminosa dell'odierno ricorrente). Nel rievocare il principio posto da Sez. U "Galtelli" («l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» : Sez. U, n. 8825 2016, dep. 2017, Galtelli, cit.), la Corte territoriale ha voluto affermare che l'appellante si era limitato a contestare i punti di cui chiedeva la riforma senza tuttavia esporre, con avvedute e argomentate critiche, in fatto o in diritto, le ragioni per le quali egli ha dissentito dalla decisione impugnata. Con ciò, la Corte d'appello ha ragionevolmente ritenuto che, ai fini della specificità di un atto d'appello, non basti la precisa indicazione dei punti cui si riferiscono le censure, né la mera reiterazione di argomenti già proposti, essendo altresì necessario replicare alle ragioni esposte dal Giudice di primo grado tanto più criticamente quanto più specificamente queste ultime siano state sviluppate. Non ravvisando tali presupposti, il Giudice d'appello ha legittimamente affermato l'inammissibilità dell'atto di appello, senza entrare nel merito, come invece ritenuto dal ricorrente, bensì soltanto rievocando brevemente la tesi - disattesa in primo grado - della res derelicta al fine di dar conto dell'inadeguatezza (rectius: della mera riproposizione) di detta tesi a sovvertire il ragionamento della motivazione dell'appellata sentenza. 3. Questo Collegio ritiene, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 c 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023.