Sentenza 12 aprile 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni cautelari, la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per la celebrazione del giudizio di appello, per effetto del rinvio operato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., deve essere effettuata al difensore di fiducia dell'indagato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche a quello che l'abbia acquisita successivamente, che, se intende intervenire in tale fase impugnatoria, ha l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore, posto che con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. (Fattispecie in cui la nomina del nuovo difensore era stata comunicata tre giorni dopo il deposito del decreto di fissazione di udienza per la trattazione dell'appello "de libertate").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2024, n. 24337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24337 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni presentate dall'avvocato Samuele De Santis, nell'interesse del ricorrente, nelle quali si conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 30 novembre 2023, e depositata il 14 dicembre 2023, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha disposto l'applicazione, nei confronti di ET FA, della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di consulente del lavoro per la durata di un anno, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Penale Sent. Sez. 3 Num. 24337 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 12/04/2024 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta. L'ordinanza del Tribunale del riesame ha disposto l'applicazione della misura interdittiva per i delitti di cui ai capi 2), 4), 7), 8), 13), 17), 19) e 23), previa riqualificazione degli stessi a norma dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. I fatti hanno ad oggetto l'utilizzo di società fittizie, le quali mettevano a disposizione prestatori di lavoro mediante contratti di appalto di servizi, assumevano su di sé i connessi debiti previdenziali e contributivi, e simulavano il pagamento delle somme dovute mediante compensazione delle stesse con crediti inesistenti. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe ET FA, con atto sottoscritto dall'avvocato Samuele De Santis, articolando un solo motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 171 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale davanti al Tribunale del riesame nei confronti sia del difensore di fiducia, sia dell'interessato. Si deduce che il Tribunale ha omesso di considerare il deposito telematico, avvenuto presso il portale deposito atti penali in data 16 novembre 2023, alle ore 13,48, della nomina dell'avvocato Samuele De Santis quale difensore di fiducia di ET FA, con revoca di ogni altra nomina ed elezione esclusiva di domicilio presso lo studio di tale difensore. 3. Nell'interesse del ricorrente, l'avvocato De Santis ha presentato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Nella memoria, si sottolinea che la notifica del provvedimento impugnato è stata effettuata ad un difensore ormai revocato, e che il ricorso per cassazione pone esclusivamente tale questione, non essendo possibile, per l'omessa notifica, altra attività difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Innanzitutto, pienamente regolari risultano le notifiche relative all'avviso dell'udienza in camera di consiglio per decidere sull'appello proposto dal Pubblico ministero, udienza fissata per il 30 novembre 2023 e all'esito della quale è stata ( emessa l'ordinanza impugnata. 2 Occorre premettere che, come osservato costantemente dalla giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01, e Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438 - 01). Ciò posto, nella specie, risulta che: a) il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per decidere sull'appello proposto dal Pubblico ministero risulta datato e depositato in cancelleria il 13 novembre 2023; b) l'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato, via p.e.c., all'Avv. Francesco Salvatore Augello, in quel momento risultante difensore dell'attuale ricorrente, il 13 novembre 2023, alle ore 11,28, nonché, personalmente, all'attuale ricorrente, in data 16 novembre 2023; c) l'Avv. Samuele De Santis ha inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta l'atto di nomina a difensore di fiducia il 16 novembre 2023, alle ore 13,48. Risulta, quindi, evidente, dagli atti, che all'Avv. Samuele De Santis non spettava alcun avviso di fissazione dell'udienza: la sua nomina, infatti, è stata comunicata ben tre giorni dopo il deposito del decreto di fissazione di udienza (e anzi anche dopo l'esaurimento delle attività di notifica nei confronti dell'attuale ricorrente e di quello che risultava essere il suo difensore). 3. Non spettava, poi, alcuna comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata in questa sede all'Avv. Samuele De Santis, non essendo lo stesso destinatario dell'avviso di udienza. In giurisprudenza, si è precisato che, nel giudizio di riesame, per effetto del rinvio operato dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., l'avviso di deposito del provvedimento decisorio deve essere notificato al solo difensore destinatario dell'avviso di udienza e non anche a quelli nominati successivamente che, se intendono intervenire nella fase impugnatoria dell'ordinanza di riesame, hanno l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore (Sez. 6, n. 20734 del 20/04/2021, Ippedico, Rv. 281274 - 01). Lo stesso principio è applicabile nel giudizio di appello cautelare, atteso il rinvio, anche per questa ipotesi, come specificamente disposto dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen., alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen. 3 4. In ogni caso, ancora, l'omessa notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato all'Avv. De Santis è anche irrilevante, avendo il medesimo presentato ricorso per cassazione contro lo stesso. Come precisato dalla giurisprudenza, qualora il difensore proponga impugnazione prima che gli sia notificato l'avviso di deposito del provvedimento deliberato all'esito dell'udienza camerale, così avvalendosi della facoltà cui l'avviso stesso è preordinato, la formalità della notificazione diviene superflua e nessuna invalidità consegue nel giudizio di impugnazione dal suo mancato adempimento (Sez. 1, n. 37346 del 27/09/2007, Broccatelli, Rv. 237510 - 01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, inoltre, segue l'esecutività del provvedimento di applicazione della misura cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in data 12/04/2024.