Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2024, n. 24337
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Sentenza 12 aprile 2024

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In tema di impugnazioni cautelari, la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per la celebrazione del giudizio di appello, per effetto del rinvio operato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., deve essere effettuata al difensore di fiducia dell'indagato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche a quello che l'abbia acquisita successivamente, che, se intende intervenire in tale fase impugnatoria, ha l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore, posto che con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. (Fattispecie in cui la nomina del nuovo difensore era stata comunicata tre giorni dopo il deposito del decreto di fissazione di udienza per la trattazione dell'appello "de libertate").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2024, n. 24337
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24337
    Data del deposito : 12 aprile 2024

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