Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
Per il procedimento di esecuzione l'art. 666 c.p.p. stabilisce che, quando non si debba dichiarare la inammissibilità della richiesta, il giudice deve provvedere in camera di consiglio con le forme di cui all'art. 127 e previo avviso alle parti. Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato "de plano" va, quindi, considerato come abnorme, poiché costituisce esercizio di un potere che esula da ogni posizione normativa, ed è perciò impugnabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/1999, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Paolo Fattori Presidente del 17.2.1999
1. Dott. Renato Olivieri Consigliere SENTENZA
2. " Fabio Mazza " N. 497
3. " CE Marzano " REGISTRO GENERALE
4. " CE Malagnino " N. 21150/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) IC AC, n. a Bari il 7.1.1953
2) Di NO CE, n. a Bari il 22.4.1942
avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 20.4.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Malagnino Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Osserva
Con ordinanza 8.4.1998, il Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, disponeva in favore di IC AC e Di NO CE la restituzione della somma di lire 15.950.000, sequestrata in relazione a procedimento penale conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 26.5.1997 ed annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 23.1.1998 nella parte in cui era stata disposta la confisca di detta somma di denaro.
Avverso detta decisione proponeva, in data 17.4.1998, ricorso il P.M. chiedendone a questa Corte l'annullamento con rinvio al Tribunale di Pescara e, nel contempo, a quest'ultimo la sospensione dell'esecuzione.
Con l'ordinanza del 20.4.1998 di cui in epigrafe, il Tribunale ritenendo che il ricorso per cassazione proposto dal P.M. potesse valere come opposizione per il principio di convertibilità, sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza emessa l'8.4.1998, a sensi dell'art. 666 n. 7 c.p.p.. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso la IC ed il di Di NO, chiedendone l'annullamento:
1) per violazione di legge (art. 606 lett. b c.p.p.) per essere stata la stessa emessa senza il necessario contraddittorio delle parti in violazione del disposto dell'art. 666 n. 3 e 4 c.p.p. che prescrive la fissazione di apposita udienza in camera di consiglio per la necessaria partecipazione delle parti;
- per difetto di motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) in ordine alla ritenuta necessità di sospendere l'esecuzione, limitandosi a rilevare "che i motivi addotti dal P.M. a fondamento del rimedio esperito non appaiono ictu oculi infondati".
Fondato ed assorbente è il primo motivo di ricorso.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che per il procedimento di esecuzione, l'art. 666 c.p.p. stabilisce che, quando non si debba dichiarare la inammissibilità della richiesta, il giudice deve provvedere in camera di consiglio con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. e previo avviso alle parti. Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato "de plano" va, quindi, considerato come abnorme, poiché costituisce esercizio di un potere che esula da ogni previsione normativa (Cass., V, n. 291 del 29.3.1993, P.M. in proc. Pedrera, rv. 194344). Trattasi di principio al quale si ritiene di dover prestare adesione, non apparendo condivisibile l'orientamento espresso in altra pronuncia di questa Corte, secondo cui il provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.666 n. 7 c.p.p., sarebbe inoppugnabile, salvi i casi in cui incide sulla libertà personale (Cass. I. 28.10.1991, n. 3395, Ranieri).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così, deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999