Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/1999, n. 497
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Sentenza 17 febbraio 1999

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Per il procedimento di esecuzione l'art. 666 c.p.p. stabilisce che, quando non si debba dichiarare la inammissibilità della richiesta, il giudice deve provvedere in camera di consiglio con le forme di cui all'art. 127 e previo avviso alle parti. Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato "de plano" va, quindi, considerato come abnorme, poiché costituisce esercizio di un potere che esula da ogni posizione normativa, ed è perciò impugnabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/1999, n. 497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 497
    Data del deposito : 17 febbraio 1999

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