CASS
Sentenza 3 ottobre 2023
Sentenza 3 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2023, n. 40046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40046 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE RT nato il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
k Penale Sent. Sez. 1 Num. 40046 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha confermato l'anteriore decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 35-ter L. n. 354 1975 (Ord. pen.) formulata da BE TT, volta ad ottenere il rimedio risarcitorio in forma specifica della detenzione, che assume inumana e degradante, nella casa di reclusione di Padova, trattandosi di mera riproposizione di richiesta già respinta con provvedimento del 15 dicembre 2016. A ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che - contrariamente a quanto dedotto dal reclamante - ostava a una rivalutazione del "giudicato esecutivo" il principio più volte espresso in sedo di legittimità secondo cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore. Ed ha rimarcato come tale novum non potesse essere costituto dal mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433, poiché la Corte, intervenuta per dirimere il contrasto interpretativo, aveva fatto propri i criteri di computo dello spazio detentivo minimo rilevante ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. già elaborati dalla prevalente giurisprudenza. 2. Ricorre TT per cassazione e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione degli art. 117 Cost. art. 32 CEDU, art. 35-ter Ord. pen., art 666 cod. proc. pen. Il reclamo doveva ritenersi ammissibile in quanto basato su elementi di diritto nuovi, costituiti dai principi enucleati con la sentenza Sezioni Unite Commisso, a sua volta recettiva della giurisprudenza sovranazionale. Segnatamente, con l'ordinanza precedente il Magistrato di sorveglianza aveva escluso una situazione di sovraffollamento carcerario rilevante ex art. 3 Cedu, ma - in materia di computo dello spazio utile relativamente al letto - successivamente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite citata, il Tribunale distrettuale ed i suoi Uffici si sono, invece, adeguati al criterio del "normale • movimento", abbandonando l'opzione ermeneutica secondo la quale il proprio letto singolo dovesse computarsi quale spazio utile perché destinato ad attività quotidiane del detenuto. Ciò imporrebbe una rivisitazione del precedente provvedimento reiettivo. 2.2. Con il secondo motivo, censura la violazione degli artt. 3 e 6 Cost e 125, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza - ad avviso della difesa - trascura l'obbligo per il giudice interno di conoscere ed applicare le decisioni emesse dalla Corte Edu e, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Grande Camera del 26 ottobre 2016, Mursic
contro
Croazia. 2.3. Con l'ultimo motivo si ribadiscono le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, con particolare riferimento all'ammissibilità dell'istanza formulata al Magistrato di sorveglianza e da questi erroneamente dichiarata inammissibile. 3. Il Sostituto Procuratore genera le, Mariaemanue la Guerra, con requisitoria scritta depositata il 5 aprile 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2. È pacifico l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta' di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata». La Corte ha, in tale occasione, precisato che tale soluzione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale. E altrettanto pacifico che il presupposto per l'applicazione di tale principio di diritto sia l'intervenuto mutamento della giurisprudenza, presupposto che - come ha ben spiegato il Tribunale di sorveglianza - non sussiste nel caso delle Sezioni Unite n. 6551, del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433. La Corte di cassazione, nella sua composizione più autorevole, ha statuito che «Nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Tale sentenza si rivela confermativa dell'orientamento prevalente maturato in precedenza in base al quale, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, deve aversi riguardo alla superficie pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, ex art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso TO c. Italia, con la susseguente specificazione, anch'essa confermativa, del suindicato criterio di computo (su cui v. anche Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514, Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231). Alla stregua di questo consolidato orientamento, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove però questo assuma la forma e la struttura a castello, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili, né il letto nella sua struttura a unico livello, in quanto soltanto il letto a castello rende il relativo volume, con lo spazio che esso occupa, destinato alla sola funzione di riposo e, quindi, in nessuna misura funzionale alla libertà di movimento del recluso (Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514) Pertanto, non si registra l'addotto mutamento di interpretazione giurisprudenziale idoneo a legittimare la riproposizione della domanda già rigettata e non si è palesato il novum idoneo a superare la preclusione determinata dal provvedimento esecutivo definitivo: ciò, con la specificazione che, in assenza di rilevanti novità, l'eventuale omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un novum suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura l'acquiescenza alla decisione (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453). Per la parte indicata, dunque, correttamente il Tribunale non ha individuato nell'ulteriore istanza un qualche novum idoneo al superamento della preclusione rebus sic stantíbus costituita dal (cosiddetto) giudicato esecutivo, ossia dell'accertamento giudiziale a contenuto limitato a cui, per ragioni di economia e di efficienza processuale, l'ordinamento annette la stabilizzazione giuridica costituita dalla preclusione (così definita proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato) connotata dalla limitata portata dell'effetto, circoscritta alla deduzione dello stesso oggetto in relazione a presupposti di fatto e ragioni di diritto identici a quelli rappresentati con la precedente istanza, già esaminata e decisa (Sez. U, 21/01/2010, n. 18288, Beschi, Rv. 246651). In definitiva, la suddetta preclusione processuale - rilevabile anche di ufficio (dalla stessa Corte di cassazione), siccome determina l'inammissibilità l'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650) - è stata fondatamente affermata dal giudice di merito quanto all'istanza ex art. 35-ter Ord. pen., con l'effetto che la corrispondente doglianza deve essere disattesa. 3. Dalle considerazioni svolte, come preannunciato, discende il rigetto del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 maggio 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
lette le conclusioni del PG, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
k Penale Sent. Sez. 1 Num. 40046 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha confermato l'anteriore decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 35-ter L. n. 354 1975 (Ord. pen.) formulata da BE TT, volta ad ottenere il rimedio risarcitorio in forma specifica della detenzione, che assume inumana e degradante, nella casa di reclusione di Padova, trattandosi di mera riproposizione di richiesta già respinta con provvedimento del 15 dicembre 2016. A ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che - contrariamente a quanto dedotto dal reclamante - ostava a una rivalutazione del "giudicato esecutivo" il principio più volte espresso in sedo di legittimità secondo cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore. Ed ha rimarcato come tale novum non potesse essere costituto dal mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433, poiché la Corte, intervenuta per dirimere il contrasto interpretativo, aveva fatto propri i criteri di computo dello spazio detentivo minimo rilevante ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. già elaborati dalla prevalente giurisprudenza. 2. Ricorre TT per cassazione e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione degli art. 117 Cost. art. 32 CEDU, art. 35-ter Ord. pen., art 666 cod. proc. pen. Il reclamo doveva ritenersi ammissibile in quanto basato su elementi di diritto nuovi, costituiti dai principi enucleati con la sentenza Sezioni Unite Commisso, a sua volta recettiva della giurisprudenza sovranazionale. Segnatamente, con l'ordinanza precedente il Magistrato di sorveglianza aveva escluso una situazione di sovraffollamento carcerario rilevante ex art. 3 Cedu, ma - in materia di computo dello spazio utile relativamente al letto - successivamente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite citata, il Tribunale distrettuale ed i suoi Uffici si sono, invece, adeguati al criterio del "normale • movimento", abbandonando l'opzione ermeneutica secondo la quale il proprio letto singolo dovesse computarsi quale spazio utile perché destinato ad attività quotidiane del detenuto. Ciò imporrebbe una rivisitazione del precedente provvedimento reiettivo. 2.2. Con il secondo motivo, censura la violazione degli artt. 3 e 6 Cost e 125, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza - ad avviso della difesa - trascura l'obbligo per il giudice interno di conoscere ed applicare le decisioni emesse dalla Corte Edu e, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Grande Camera del 26 ottobre 2016, Mursic
contro
Croazia. 2.3. Con l'ultimo motivo si ribadiscono le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, con particolare riferimento all'ammissibilità dell'istanza formulata al Magistrato di sorveglianza e da questi erroneamente dichiarata inammissibile. 3. Il Sostituto Procuratore genera le, Mariaemanue la Guerra, con requisitoria scritta depositata il 5 aprile 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2. È pacifico l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta' di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata». La Corte ha, in tale occasione, precisato che tale soluzione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale. E altrettanto pacifico che il presupposto per l'applicazione di tale principio di diritto sia l'intervenuto mutamento della giurisprudenza, presupposto che - come ha ben spiegato il Tribunale di sorveglianza - non sussiste nel caso delle Sezioni Unite n. 6551, del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433. La Corte di cassazione, nella sua composizione più autorevole, ha statuito che «Nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Tale sentenza si rivela confermativa dell'orientamento prevalente maturato in precedenza in base al quale, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, deve aversi riguardo alla superficie pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, ex art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso TO c. Italia, con la susseguente specificazione, anch'essa confermativa, del suindicato criterio di computo (su cui v. anche Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514, Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231). Alla stregua di questo consolidato orientamento, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove però questo assuma la forma e la struttura a castello, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili, né il letto nella sua struttura a unico livello, in quanto soltanto il letto a castello rende il relativo volume, con lo spazio che esso occupa, destinato alla sola funzione di riposo e, quindi, in nessuna misura funzionale alla libertà di movimento del recluso (Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514) Pertanto, non si registra l'addotto mutamento di interpretazione giurisprudenziale idoneo a legittimare la riproposizione della domanda già rigettata e non si è palesato il novum idoneo a superare la preclusione determinata dal provvedimento esecutivo definitivo: ciò, con la specificazione che, in assenza di rilevanti novità, l'eventuale omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un novum suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura l'acquiescenza alla decisione (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453). Per la parte indicata, dunque, correttamente il Tribunale non ha individuato nell'ulteriore istanza un qualche novum idoneo al superamento della preclusione rebus sic stantíbus costituita dal (cosiddetto) giudicato esecutivo, ossia dell'accertamento giudiziale a contenuto limitato a cui, per ragioni di economia e di efficienza processuale, l'ordinamento annette la stabilizzazione giuridica costituita dalla preclusione (così definita proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato) connotata dalla limitata portata dell'effetto, circoscritta alla deduzione dello stesso oggetto in relazione a presupposti di fatto e ragioni di diritto identici a quelli rappresentati con la precedente istanza, già esaminata e decisa (Sez. U, 21/01/2010, n. 18288, Beschi, Rv. 246651). In definitiva, la suddetta preclusione processuale - rilevabile anche di ufficio (dalla stessa Corte di cassazione), siccome determina l'inammissibilità l'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650) - è stata fondatamente affermata dal giudice di merito quanto all'istanza ex art. 35-ter Ord. pen., con l'effetto che la corrispondente doglianza deve essere disattesa. 3. Dalle considerazioni svolte, come preannunciato, discende il rigetto del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 maggio 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE